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13.3913 · Mozione · 2013-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento la seguente modifica degli articoli 74 e 119 LStr:

Art. 74 Assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio

Cpv. 1

L'autorità cantonale competente può imporre a uno straniero di non abbandonare un dato territorio se:

a. lo straniero non è in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio e ha commesso un crimine o un delitto;

b. è stata pronunciata nei suoi confronti una decisione di allontanamento o di espulsione passata in giudicato;

c. il rinvio coatto è stato differito (art. 69 cpv. 3).

Cpv. 1bis

L'autorità cantonale competente può imporre a uno straniero di non accedere a un dato territorio se lo straniero non è in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio e ha commesso una contravvenzione.

Cpv. 2

Queste misure sono ordinate dall'autorità del cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro di registrazione o in un centro speciale di cui all'articolo 26 capoverso 1bis LAsi, è competente il cantone in cui è ubicato il centro. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall'autorità del cantone in cui si trova questo territorio.

Cpv. 3

Contro queste misure è ammissibile il ricorso a un'autorità giudiziaria cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 119 Inosservanza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno o del divieto di accedere a un dato territorio

Cpv. 1

Lo straniero che non si attiene al luogo di soggiorno assegnatogli o al divieto di accedere a un dato territorio (art. 74) è punito con una pena detentiva da tre mesi a cinque anni.

Cpv. 2

Lo straniero che è già stato oggetto di una condanna passata in giudicato ai sensi del capoverso 1 ed entro cinque anni commette nuovamente un reato secondo il capoverso 1 è punito con una pena detentiva da sei mesi a cinque anni.

Begründung

Secondo l'articolo 74 LStr, alle persone che turbano la sicurezza pubblica possono essere applicate l'assegnazione di un luogo di soggiorno oppure il divieto d'accedere a un dato territorio. Il problema è che la giurisprudenza vigente pone requisiti troppo severi all'adempimento della fattispecie di "turbamento della sicurezza pubblica". Occorre limitare il potere di apprezzamento delle autorità prevedendo l'obbligo di disporre l'assegnazione a un luogo di soggiorno se la persona in situazione illegale commette un delitto o un crimine. In tal modo le persone impossibili da espellere potrebbero essere confinate o tenute lontane da un determinato territorio, il che ridurrebbe considerevolmente l'attrattiva del soggiorno illegale in Svizzera. Dato che le sanzioni attuali sono troppo miti, occorre adeguare anche l'articolo 119 LStr.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'assegnazione di un luogo di soggiorno o il divieto di accedere a un dato territorio secondo l'articolo 74 della legge federale sugli stranieri (LStr) permette alle autorità cantonali di limitare la libertà di movimento degli stranieri senza permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio che non hanno lasciato la Svizzera nonostante una decisione di allontanamento o espulsione passata in giudicato o che mettono in pericolo o turbano la sicurezza e l'ordine pubblici. Con la modifica legale proposta, l'autore della mozione vorrebbe modificare nei suoi fondamenti questo sistema, che ha dato buoni risultati nella prassi. Le modifiche richieste sono problematiche dal punto di vista dello Stato di diritto e della loro attuazione.

Escludere l'apprezzamento delle autorità, come chiesto dalla mozione, violerebbe il principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 della Costituzione). Se l'assegnazione a un luogo di soggiorno fosse automatica, le autorità competenti in materia di migrazione sarebbero tenute a ordinarla anche se nel singolo caso non è adeguata, necessaria o ragionevolmente esigibile. Con l'esclusione dell'apprezzamento delle autorità non si disporrebbe più di misure meno incisive come, ad esempio, l'imposizione di un obbligo di notifica.

La proposta di vincolare l'assegnazione di un luogo di soggiorno non al turbamento o alla messa in pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblici, bensì alla commissione di un crimine o di un delitto escluderebbe tutti i casi d'applicazione in cui l'ordine e la sicurezza pubblici sono turbati o messi in pericolo senza che sia stato commesso un reato. A tal fine si presuppone un'ampia nozione di tutela dei beni di polizia (2A.514/2006 consid. 3.2.). Di conseguenza, nella prassi la soglia per ammettere una messa in pericolo o un turbamento della sicurezza e dell'ordine pubblici è relativamente bassa. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'assegnazione di un luogo di soggiorno o il divieto di accedere a un dato territorio è giustificato già quando sussistono indizi concreti che sia stato commesso un reato o l'interessato viola in modo grave le regole non scritte della convivenza sociale (2A. 501/2005 consid. 2.1). In queste situazioni in futuro la possibilità di ordinare tali provvedimenti verrebbe a cadere.

Anche la richiesta di inasprire la cornice edittale e di introdurre una pena minima in caso di inosservanza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno o del divieto di accedere a un dato territorio violano il principio della proporzionalità. Le pene comminate devono essere commisurate alla gravità dell'atto. Vanno commisurate alla gravità della lesione dei beni giuridici e armonizzate con le attuali fattispecie del diritto penale. L'autore della mozione chiede che una violazione dell'assegnazione di un luogo di soggiorno o del divieto di accedere a un dato territorio costituisca un crimine. La comminazione di una tale pena è sproporzionata in considerazione del bene giuridico violato e non è in sintonia con le fattispecie del diritto penale. Anche una pena detentiva minima di tre mesi appare sproporzionata. In linea di massima è opportuno rinunciare a iscrivere nella legge pene minime che limitano l'apprezzamento del giudice e possono portare a risultati iniqui. Quale sanzione è proposta esclusivamente una pena detentiva. Una tale comminatoria mal si concilia con il sistema del diritto sanzionatorio vigente, che in caso di crimini e delitti di norma prevede, oltre a una pena detentiva, la possibilità di una pena pecuniaria.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.