Accordo di libero scambio con la Cina. Conseguenze sulla posizione dell'UE in materia di diritti umani
13.3916 · Interpellanza · 2013-09-27
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
La Svizzera è il primo Stato europeo con cui la Cina ha concluso un accordo di libero scambio. L'accordo non prevede alcuna clausola sui diritti umani.
Il fatto che la Svizzera non abbia fissato norme al riguardo potrebbe aver deluso l'UE, in particolare i nostri Paesi limitrofi.
In tale contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.
1. A suo avviso, esiste il pericolo che il risultato dei negoziati possa aver indebolito la posizione dell'UE sui diritti umani per le future trattative commerciali con la Cina?
2. Vi sono stati tentativi di coordinamento da parte della Svizzera e all'interno dell'UE per stabilire una posizione comune?
3. Questo precedente svizzero, vale a dire la firma di un accordo di libero scambio senza l'inclusione di norme sui diritti umani, ha suscitato reazioni da parte dell'UE? Il Consiglio federale ha ricevuto riscontri al riguardo?
Antrag des Bundesrates
Risposta del Tribunale federale
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale vigila affinché venga garantito un approccio coerente, a tutti i livelli, delle sue politiche (economica, sociale, ambientale e in materia di diritti umani), essendo queste gli elementi interdipendenti di una politica di sviluppo sostenibile. Analogamente agli altri strumenti di politica economica esterna, gli accordi di libero scambio (ALS) si basano innanzitutto su criteri economici, pur prendendo in considerazione il rispetto di norme ambientali e sociali, compresi i diritti umani.
Come in altri ALS, la Svizzera è riuscita a inserire nell'accordo con la Cina disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile. Nel preambolo dell'ALS le parti riconoscono che l'accordo si applica conformemente agli obiettivi dello sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni (economica, sociale e ambientale). Le questioni ambientali sono inoltre disciplinate in un capitolo specifico dell'ALS, mentre per gli aspetti concernenti il diritto del lavoro è stato firmato un accordo a parte, ma legato all'ALS e identico a quest'ultimo dal punto di vista giuridico. Per quanto riguarda i diritti umani, le parti confermano nel preambolo dell'ALS gli obblighi derivanti dallo Statuto delle Nazioni Unite, che costituisce la base dell'universalità dei diritti umani a livello di diritto internazionale pubblico e definisce la promozione del loro rispetto un obiettivo della cooperazione internazionale. Le parti rinviano alla dichiarazione d'intenti firmata nel 2007, che conferma il dialogo bilaterale in materia avviato nel 1991. Inoltre, le parti si impegnano a promuovere valori fondamentali quali la democrazia, la libertà e lo Stato di diritto. Questi risultati sono molto significativi, tanto più che la Cina concorda per la prima volta disposizioni del genere nel quadro di un accordo commerciale. Il Consiglio federale ritiene dunque che se l'ALS Svizzera-Cina ha creato un precedente sulla questione dello sviluppo sostenibile, si tratta di un precedente positivo. D'altronde il Consiglio federale non è al corrente dell'esistenza di processi in corso tra la l'UE e la Cina per la conclusione di un eventuale ALS.
2./3. La Svizzera negozia i suoi accordi di libero scambio in qualità di Stato sovrano e non armonizza le sue posizioni con l'UE anche se talvolta possono essere simili data la concordanza di interessi. In occasione dei contatti bilaterali tra la Svizzera e l'UE lo stato dei negoziati in corso nell'una e nell'altra parte è un tema trattato regolarmente. Nel quadro di questi scambi bilaterali l'UE non si è pronunciata sul trattamento dei diritti umani nei negoziati con la Cina per l'ALS.
Risposta del Tribunale federale