13.3918 · Mozione · 2013-09-27
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale è incaricato di definire esattamente in un rapporto all'attenzione del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale la natura giuridica del "joint statement" concluso il 29 agosto 2013.
2. Il Consiglio federale è incaricato di fare in modo che il numero 5 del "joint statement" ai sensi del diritto statunitense garantisca una tutela sufficiente ed esaustiva dei dati personali di terzi di nazionalità svizzera (fiduciari), conformemente al diritto svizzero in materia di protezione dei dati.
3. Il Consiglio federale è incaricato di garantire che la procedura concernente le trasmissioni di dati di terzi (fiduciari) agli Stati Uniti ai sensi del "joint statement" sia attuata solo nel caso in cui sussistano indizi fondati in merito a un comportamento illecito.
4. Il Consiglio federale è incaricato di garantire che l'applicazione del "joint statement" per terzi (fiduciari) venga sospeso fin quando i numeri 1 e 3 più sopra siano chiariti.
Begründung
La natura giuridica del "joint statement" non è chiara. Esso comprende e rende tuttavia possibili interventi particolarmente gravi nei beni giuridici di persone fisiche in Svizzera. Questi interventi possono avvenire senza indizi fondati in merito a un comportamento illecito di cosiddetti terzi (ad es. fiduciari). Tutto questo corrisponde a una parziale abrogazione dell'ordinamento giuridico svizzero su pressione degli Stati Uniti. Il Consiglio federale è pertanto invitato a fornire chiarimenti e apportare correttivi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nella sua dichiarazione del 19 giugno 2013, il Parlamento svizzero ha espresso l'auspicio che il Consiglio federale prenda, nel quadro del diritto svizzero vigente, tutte le misure volte a permettere alle banche di cooperare con il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti. Firmando il "joint statement" la Svizzera e gli Stati Uniti hanno affermato la loro intenzione di adottare i provvedimenti necessari per porre fine alla controversia fiscale. Tale accordo rispetta la sovranità della Svizzera e rientra nell'attuale quadro giuridico nazionale. In questo senso, esso costituisce una dichiarazione politica.
2. Il numero 5 del "joint statement" conferma l'importanza che entrambi gli Stati accordano all'elevata tutela dei dati personali e della vita privata delle persone conformemente alle rispettive legislazioni. Con l'autorizzazione prevista dall'articolo 271 capoverso 1 del Codice penale, la punibilità ai sensi di questa disposizione è ora esclusa. Tale autorizzazione non dispensa però dall'obbligo di rispettare le altre disposizioni del diritto svizzero, in particolare quelle sulla protezione dei dati. L'autorizzazione in questione consente pertanto di cooperare con le autorità statunitensi solo nel quadro della legislazione svizzera. Il diritto di opposizione previsto dal diritto svizzero rimane pertanto applicabile. Nell'ambito della ponderazione degli interessi occorre tenere conto dei diritti della personalità dei terzi potenzialmente interessati da obblighi e diritti di informazione. Il numero 1.4 del modello di decisione specifica quanto segue:
a. Possono essere trasmessi solo i dati personali di collaboratori attuali o ex collaboratori che hanno organizzato, gestito o sorvegliato all'interno della banca relazioni d'affari ai sensi del numero 1.1 nonché di terzi coinvolti in siffatte relazioni d'affari.
b. I dati personali di collaboratori attuali o ex collaboratori e di terzi possono essere trasmessi solo se le persone interessate sono state informate, almeno venti giorni prima della consegna prevista alle autorità americane, sull'entità e sul tipo di dati nonché sul periodo a cui risalgono.
c. Se i dati vengono trasmessi contro la volontà della persona interessata, la richiedente segnala a quest'ultima il suo diritto di azione ai sensi dell'articolo 15 della legge federale sulla protezione dei dati. Essa trasmette i dati personali riguardanti la persona in questione al più presto dieci giorni dopo la comunicazione di questa informazione, se non è stata intentata un'azione in merito alla comunicazione di dati, oppure dopo che l'azione è stata respinta.
Le disposizioni del modello di decisione garantiscono pienamente il diritto di opposizione.
3. La trasmissione, da parte delle banche, delle informazioni richieste dal Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti non implica che le citate persone si siano effettivamente rese colpevoli di aiuto in ambito di sottrazione d'imposta. Queste informazioni significano semplicemente che le persone, i cui dati sono stati trasmessi, soddisfano i criteri del numero 1.4 lettera a (cfr. più sopra).
4. Secondo le considerazioni che precedono la soluzione trovata rispetta l'ordinamento giuridico svizzero anche nei confronti di terzi. Una sospensione dell'esecuzione del "joint statement" non è necessaria.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.