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13.3927 · Interpellanza · 2013-09-27

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

In seguito alle rivelazioni di Edward Snowden in merito alle attività di spionaggio degli Stati Uniti, l'attrattiva della Svizzera quale ubicazione di server di computer è aumentata in modo significativo. Diversi esperti di sicurezza informatica mettono in guardia che con l'incremento delle informazioni conservate nei bunker del nostro Paese aumenta di conseguenza anche l'interesse dei servizi esteri stranieri per la Svizzera. Numerosi esperti si dicono sorpresi dall'ingenuità e dal disinteresse delle autorità svizzere che presto dovranno confrontarsi con questo problema.

Al riguardo il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale intende provvedere affinché sia possibile contrastare tale minaccia nei confronti della Svizzera e che ciò avvenga realmente?

2. Quali misure intende intraprendere concretamente?

3. È certo che i dati acquisiti da attività di spionaggio non vengano usati da autorità svizzere, per esempio dal DFF, contro persone nel nostro Paese?

4. Per quanto concerne i danni in Svizzera risultanti dallo spionaggio estero di dati, il Consiglio federale è disposto a computarli - o ad ammetterne la computabilità e a farla valere - nel quadro di rivendicazioni estere (per es. contro banche con sede in Svizzera) provenienti da Stati all'origine di tale spionaggio?

5. È disposto a chiudere sedi e installazioni di imprese estere e svizzere ubicate nel nostro Paese qualora le loro attività servissero comprovatamente allo spionaggio di dati?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale considera elevata la minaccia rappresentata dallo spionaggio informatico. Si è già espresso in merito a questa problematica nel quadro della sua risposta del 21 agosto 2013 all'interpellanza 13.3558 Eichenberger sulla valutazione e la strategia di difesa contro lo spionaggio informatico.

Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:

1. Il 27 giugno 2012 il Consiglio federale ha presentato una Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i rischi informatici e una Strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche. La Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i rischi informatici indica quali sono i rischi attuali, i mezzi di cui dispone la Svizzera per combatterli, dove risiedono le lacune e come quest'ultime possono essere colmate efficacemente ed efficientemente.

2. Il 15 maggio 2013 il Consiglio federale ha approvato il relativo piano d'attuazione per le 16 misure concrete previste nella Strategia e suddivise in sette ambiti d'intervento: ricerca e sviluppo, analisi dei rischi e della vulnerabilità, analisi della situazione di minaccia, formazione delle competenze, relazioni internazionali e iniziative, gestione della continuità e delle crisi nonché basi legali. I servizi federali competenti designati dalla Strategia devono attuare entro la fine del 2017 le relative misure nel quadro del loro mandato fondamentale. In tale processo di concretizzazione occorrerà coinvolgere i partner in seno alle autorità, all'economia e alla società. Nella fattispecie, un organo di coordinamento verificherà la concretizzazione delle misure nonché la necessità di ulteriori provvedimenti di minimizzazione dei rischi. Il Consiglio federale ha deciso che a tale scopo la Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione (Melani) sarà rafforzata. Dal 2004 il Servizio delle attività informative della Confederazione gestisce inoltre il programma di sensibilizzazione e di prevenzione Prophylax, che intende incoraggiare in maniera mirata la consapevolezza della problematica e gli sforzi di protezione intrapresi dalle aziende svizzere come pure dalla piazza di ricerca svizzera.

3./4. Lo spionaggio, e in particolare lo spionaggio informatico, può essere combattuto soltanto in misura molto limitata mediante mezzi di diritto civile o mezzi inerenti al perseguimento penale. Rientra nel potere discrezionale del Consiglio federale decidere se avviare o meno indagini in merito a crimini di spionaggio.

5. Quando si tratta di violazioni della protezione dei dati da parte di aziende estere che non hanno sede in Svizzera, il margine di manovra è limitato. A causa del principio territoriale simili violazioni della legge possono essere oggetto di sanzioni soltanto se vi è un nesso sufficiente con la Svizzera. Se nell'ambito dell'accertamento della fondatezza di un sospetto emergono indizi di spionaggio economico, ossia che un organismo ufficiale estero oppure un'organizzazione straniera o aziende private o loro agenti sarebbero coinvolti, l'autorizzazione per il perseguimento penale spetta al Consiglio federale. Occorre poi decidere caso per caso quali misure politiche adottare oltre alle sanzioni penali.

Risposta del Consiglio federale.