13.3930 · Mozione · 2013-09-27
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di provvedere alle necessarie modifiche a livello di ordinanza e di legge
1. per vietare l'esportazione di software di sorveglianza e spionaggio e di software capaci di irrompere in reti di comunicazione (Internet, reti locali, reti radiotelefoniche) o in singoli apparecchi verso Stati che violano i diritti umani e, in particolare, che non rispettano il diritto della popolazione alla libertà d'espressione;
2. per sottoporre ad autorizzazione l'esportazione di software di sorveglianza e spionaggio e di software capaci di irrompere in reti di comunicazione (Internet, reti locali, reti radiotelefoniche) o in singoli apparecchi anche se non contengono componenti crittografiche. L'esportazione dev'essere consentita solamente se l'impiego di tali software avviene nell'ambito di operazioni d'indagine conformi allo Stato di diritto svolte in presenza di un indizio iniziale concreto;
3. per garantire che sia pubblicato ogni anno un elenco delle esportazioni autorizzate di software di sorveglianza e spionaggio e di software capaci di irrompere in reti di comunicazione (Internet, reti locali, reti radiotelefoniche) o in singoli apparecchi.
Begründung
In relazione alle rivelazioni di Wikileaks (Spyfiles3), diversi media hanno riferito che tramite imprese svizzere vengono esportati software di spionaggio e di sorveglianza verso Stati che violano in modo evidente i diritti dell'uomo e in particolare la libertà d'espressione. In risposta alla domanda 13.5382 il Consiglio federale ha affermato che tali software rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza sui beni a duplice impiego e sono soggetti a obbligo d'autorizzazione soltanto se presentano capacità crittografiche. Questa lacuna giuridica deve essere colmata. Mediante una regolamentazione chiara e onnicomprensiva occorre garantire che non siano esportati dalla Svizzera software che vengono poi impiegati, ad esempio, per sorvegliare e reprimere le forze d'opposizione, i loro computer, telefoni cellulari o la loro comunicazione online.
Se tali software vengono impiegati per compiti di "lawful interception" o simili, occorre garantire che ciò avvenga unicamente nell'ambito di operazioni d'indagine corrette svolte in presenza di un indizio iniziale concreto.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Diverse richieste riguardanti la fornitura di tecnologie di sorveglianza sono attualmente pendenti presso la Segreteria di stato dell'economia (SECO). Si tratta di software e hardware contemplati dalla legislazione sul controllo dei beni che, per essere esportati, richiedono un'autorizzazione. Ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI, RS 946.202.1), le domande concrete di esportazione vengono esaminate dal gruppo interdipartimentale di controllo delle esportazioni presieduto dalla SECO (DEFR) e d'intesa con i servizi competenti del DFAE, del DDPS e del DATEC. Questa procedura non è ancora terminata. In parallelo, i servizi competenti valuteranno anche se le basi giuridiche e legislative esistenti in materia di controllo dei beni sono generalmente sufficienti per gestire la tecnologia di sorveglianza o se eventualmente servono misure aggiuntive. Il Consiglio federale si occuperà a tempo debito delle basi decisionali che saranno state elaborate, grazie alle quali deciderà se creare una nuova base giuridica o adottare altre misure supplementari.
2. La legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego permette alla Svizzera di attuare le misure di controllo internazionali. In effetti, a livello internazionale il controllo delle esportazioni della tecnologia di sorveglianza è definito dall'Accordo di Wassenaar. Questo organismo conta 41 Stati membri, tra cui la Svizzera, e tutte le decisioni vengono adottate secondo una procedura consensuale. L'Accordo di Wassenaar definisce anche i parametri tecnici dei beni soggetti a controllo, allo scopo di armonizzare a livello internazionale i controlli delle esportazioni. Il software per la vigilanza informatica viene controllato soltanto se presenta caratteristiche criptoanalitiche e se non è liberamente accessibile in Internet. In base agli ultimi sviluppi tecnici, recentemente il gruppo di esperti dell'Accordo di Wassenaar ha deliberato su un ulteriore testo di controllo, ampliato, che elenca e definisce in modo esplicito il software di sorveglianza. La decisione definitiva a livello internazionale verrà presa probabilmente in occasione dell'assemblea plenaria dell'Accordo di Wassenaar in dicembre 2013. La Svizzera recepirà al più presto questa decisione nell'allegato dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego.
3. Secondo l'articolo 13 della legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI, RS 946.202), nel rapporto annuale sulla politica economica esterna il Consiglio federale riporta le esportazioni rifiutate o autorizzate per tutte le categorie di beni contemplate dalla LBDI.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.