13.3932 · Mozione · 2013-09-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un nuovo articolo 119a della legge sugli stranieri dal tenore seguente:
Art. 119a Impedimento del rinvio coatto
Cpv. 1
Chiunque viola intenzionalmente i propri obblighi legali di collaborare, e in particolare non coopera all'ottenimento dei documenti, è punito con una pena detentiva da 3 mesi a 3 anni.
Cpv. 2
Chiunque si oppone al rinvio coatto è punito con una pena detentiva da 6 mesi a 5 anni.
Cpv. 3
Chiunque è già stato oggetto di una condanna passata in giudicato ai sensi del capoverso 1 o 2 ed entro cinque anni commette nuovamente un reato secondo il capoverso 1 è punito con una pena detentiva da 6 mesi a 5 anni.
Cpv. 4
Chiunque è già stato oggetto di una condanna passata in giudicato ai sensi del capoverso 1 o 2 ed entro cinque anni commette nuovamente un reato secondo il capoverso 2 è punito con una pena detentiva da 12 mesi a 5 anni.
Cpv. 5
Precedenti condanne per reati secondo i capoversi 1 e 2 non impediscono una nuova sanzione.
Begründung
Per poter espellere i richiedenti l'asilo respinti le autorità necessitano dei loro documenti. I richiedenti che non collaborano all'ottenimento dei documenti commettono soltanto una contravvenzione, punita al massimo con multe di lieve entità.
Chi si oppone al rinvio coatto può essere punito soltanto per impedimento di atti dell'autorità (art. 286 del Codice penale), reato sanzionato con una pena pecuniaria massima di 30 aliquote giornaliere. Siccome di norma gli interessati non dispongono di un reddito, si applica un'aliquota giornaliera minima di 10 franchi. In altre parole, la sanzione massima ammonta a 300 franchi (30 aliquote giornaliere di 10 franchi). La normativa attuale induce le persone a opporsi al rinvio coatto.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Come osservato dall'autore stesso della mozione, l'impedimento di un rinvio coatto è punito come impedimento di atti dell'autorità (art. 286 del Codice penale). Questo delitto è sanzionato con una pena pecuniaria massima di 30 aliquote giornaliere. L'introduzione nella legge federale sugli stranieri (LStr) di una nuova disposizione penale che includa fattispecie finora sussunte sotto l'articolo 286 del Codice penale, le qualifichi tuttavia come crimini e preveda una pena detentiva fino a cinque anni appare un inasprimento penale sproporzionato e non oggettivamente motivato rispetto alla comminatoria vigente.
L'avamprogetto di legge sull'armonizzazione delle norme penali, attualmente in consultazione, prevede infatti per la fattispecie di cui all'articolo 286 del Codice penale una pena detentiva fino a sei mesi o una corrispondente pena pecuniaria. Anche alla luce di quanto esposto, la comminatoria chiesta dall'autore della mozione per la presente fattispecie appare sproporzionatamente severa e mal conciliabile con una prevista armonizzazione delle pene comminate in caso di fattispecie penali simili.
In questi casi è altresì problematico che sia prevista soltanto una pena detentiva anche quando l'interessato dovrebbe lasciare la Svizzera il più presto possibile. La disposizione penale proposta potrebbe comportare il prolungamento del soggiorno in Svizzera, cagionato, oltre che dall'impedimento del rinvio coatto, anche dall'onerosa esecuzione della pena detentiva.
La pena detentiva andrebbe eseguita anche se l'interessato è disposto a partire dopo la condanna. In questi casi il diritto vigente prevede invece, nella disposizione penale sull'entrata e il soggiorno illegali e sull'attività lucrativa senza autorizzazione, la possibilità di rinunciare al perseguimento penale, al rinvio a giudizio o alla punizione se l'interessato è immediatamente allontanato o espulso (art. 115 cpv. 4 LStr).
Infine, i penitenziari devono costantemente far fronte a problemi di capacità dovuti a sovraffollamento e mancanza di posti. Se dovesse effettivamente essere ordinata una pena detentiva per l'impedimento del rinvio coatto, ciò comporterebbe pesanti conseguenze per la gestione della capacità nell'esecuzione delle pene. L'anno scorso 732 persone si sono rifiutate di partire nell'ambito di un rimpatrio all'aeroporto. Quest'anno sono state già 435 (stato: fine agosto).
In sintesi, la comminatoria chiesta dall'autore della mozione risulta sproporzionata rispetto a fattispecie penali simili e poco indicata a indurre le persone da allontanare a cooperare.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.