13.3943 · Mozione · 2013-09-27
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi giuridiche affinché il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) sia tenuto a informare annualmente l'opinione pubblica in merito:
1. agli accordi di collaborazione vigenti con servizi esteri;
2. al numero di operazioni svolte congiuntamente con servizi esteri.
Begründung
Anche i portavoce del SIC hanno confermato in singoli casi la collaborazione, o l'interruzione di quest'ultima, con servizi esteri. Un resoconto trasparente in merito agli accordi di collaborazione esistenti non nuocerebbe alla sicurezza delle operazioni, ma eviterebbe l'inutile diffusione di informazioni inesatte.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel suo rapporto di gestione annuale il Consiglio federale informa, con la necessaria esaustività, le Camere federali, i cantoni e il pubblico sulla sua valutazione della situazione di minaccia e sulle attività degli organi della Confederazione preposti alla sicurezza.
Il Consiglio federale regola la collaborazione degli uffici del servizio informazioni civile (SIC) e del Servizio informazioni militare (SIM) con servizi esteri. L'avvio di contatti regolari con servizi informazioni esteri, e la conseguente trasmissione di dati, nonché le richieste di informazioni necessitano del consenso del Consiglio federale. Ogni anno il DDPS sottopone per approvazione al Consiglio federale un rapporto concernente tutti i contatti regolari del SIC. In seguito viene informata la Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali (DelCG). Per quanto riguarda le operazioni in Svizzera e all'estero, il SIC informa annualmente il capo del DDPS. In seguito viene informata anche la DelCG. Il Consiglio federale ritiene che le esigenze in materia di tutela del segreto delle proprie autorità siano giustificate.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.