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13.3949 · Mozione · 2013-09-27

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di revisione della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) allo scopo di sostenere fiscalmente la creazione di imprese.

Begründung

Le PMI sono il fulcro della prosperità svizzera. L'impostazione di condizioni quadro favorevoli alla creazione di nuove imprese costituisce un vantaggio importante per la nostra economia. Un elemento cruciale di queste condizioni quadro è la promozione del finanziamento di nuove imprese.

Per promuovere tale finanziamento, il Consiglio federale è incaricato di presentare un progetto di modifica della LAID che permetta:

1. la deduzione dal reddito o dalla sostanza imponibile dell'ammontare investito al momento dell'investimento;

2. l'imposizione di questo ammontare al momento del recupero di tale investimento.

La deduzione, che potrebbe ammontare fino a 100 000 franchi all'anno, deve essere prevista per le persone fisiche che investono in società tramite partecipazioni, prestiti subordinati o posticipati, dato che le società con un nuovo progetto sono considerate al pari di una creazione d'impresa. L'imposizione avverrebbe al momento del rimborso, ma al massimo sull'ammontare nominale dell'investimento. Con questa formula l'impresa accede dunque a un finanziamento di prossimità situato all'inizio dell'attività o del nuovo progetto. Dato che l'imposizione avrà effetto solo alla fine del progetto, lo Stato non fa che accordare un differimento dell'imposizione. Esso partecipa in tal modo allo sviluppo di imprese, senza alcun costo.

Nel caso in cui l'impresa finanziata fallisse, lo Stato non potrà assoggettare l'investitore ma avrebbe ripartito il rischio a favore del dinamismo economico del Paese. In caso di successo dell'impresa, l'investitore potrà ricuperare il suo investimento e quindi pagare il suo credito fiscale. L'investitore che non vuole pagare l'imposta può effettuare un nuovo investimento perpetuando in questo modo la creazione di imprese.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Allo scopo di promuovere gli investimenti nelle imprese, l'autore della mozione chiede di introdurre un correttivo che copra un possibile fallimento del mercato nel finanziamento delle attività imprenditoriali. L'inefficienza del mercato si manifesta nel fatto che spesso gli investitori non dispongono delle informazioni necessarie a valutare le capacità dell'imprenditore o la redditività di potenziali progetti d'investimento. Tuttavia, la mozione non affronta il vero problema che caratterizza il finanziamento di imprese, ossia le asimmetrie a livello di informazione esistenti tra investitore e imprenditore. Al contrario, dato che in caso di insolvenza lo Stato partecipa fiscalmente alle perdite di capitale, viene addirittura incoraggiato un atteggiamento di maggiore leggerezza nel valutare le opportunità di successo degli investimenti in occasione del finanziamento di imprese.

Con la deduzione dell'importo investito dal reddito imponibile a livello cantonale, e il differimento dell'imposizione al momento del recupero del capitale, l'autore della mozione chiede in pratica all'ente pubblico di concedere un prestito senza interesse. Oltretutto, in caso di perdita del capitale investito verrebbe a cadere anche l'imposta posticipata. L'imposta federale diretta non sarebbe per contro intaccata. A livello di imposta cantonale sulla sostanza verrebbe invece operata una vera e propria riduzione d'imposta, poiché, per la durata del prestito, sul capitale immesso nell'impresa non occorrerebbe pagare l'imposta sulla sostanza. Eventualmente, le perdite sarebbero attenuate da un aumento delle entrate a livello di imposta sul capitale.

Lo strumento proposto indurrebbe minori entrate a livello di imposta sulla sostanza e di imposta cantonale sul reddito. Inoltre, sarebbe uno strumento ricettivo rispetto alla pianificazione fiscale. In periodi con elevata imposizione marginale, per un investitore privato sarebbe conveniente fornire capitale alle imprese, per poi recuperarlo in fasi di imposizione marginale modesta (ad es. nell'età del pensionamento). L'investitore potrebbe dunque avvalersi di questo meccanismo per spezzare la progressione dell'imposta sul reddito. L'immissione e la deduzione di capitale per motivi di pianificazione fiscale non favorirebbe però uno sviluppo costante dell'imprenditorialità.

Il Consiglio federale tiene a sottolineare che strumenti di questo tipo sono già stati sperimentati in passato. La legge federale sulle società d'investimento in capitale di rischio prevedeva tra l'altro l'esenzione delle società in questione dalle tasse federali di emissione. Le persone fisiche che concedevano mutui di grado posteriore dalla loro sostanza privata potevano far valere, a determinate condizioni, una deduzione fino a un massimo di 500 000 franchi dal loro reddito imponibile in materia di imposta federale diretta. La deduzione era imponibile al momento della restituzione del mutuo. Nel rapporto "Il capitale di rischio in Svizzera", pubblicato nel 2012, il Consiglio federale ha proceduto a una valutazione delle condizioni quadro esistenti per il capitale di rischio, ivi inclusa la suddetta legge. Nel rapporto si constata che negli ultimi anni non si è osservata, in Svizzera, né mancanza di innovazione, né mancanza di informazione, e nemmeno mancanza di finanziamento. Si è constatato soltanto che nella fase di avvio di un'impresa il finanziamento si rilevava difficoltoso.

La legge federale sulle società d'investimento in capitale di rischio non ha dato i risultati sperati, poiché gli investitori non se ne sono quasi mai avvalsi. La sua validità era limitata a dieci anni ed è dunque scaduta senza sostituzione a fine aprile 2010. Per i suddetti motivi, neppure le soluzioni proposte dall'autore della mozione potrebbero ridurre efficacemente le asimmetrie dell'informazione esistenti nel contesto del finanziamento della creazione di imprese. Infine, le partecipazioni in imprese sono già fiscalmente interessanti, poiché gli utili da capitale non sono imponibili. Disciplinamenti diversi da un cantone all'altro nuocerebbero inoltre alla trasparenza del sistema fiscale e causerebbero ai contribuenti un aumento dei costi della regolamentazione. Per il Consiglio federale non vi è dunque ragione di introdurre nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni una modifica in tal senso.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.