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13.3953 · Interpellanza · 2013-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Mentre persone abilitate a tal fine propongono a giusto titolo Edward Snowden per il premio Sakharov e il premio Nobel per la pace, pongo al Consiglio federale la domanda seguente, ribadendo il mio precedente intervento che non ha ricevuto una risposta sufficiente da parte dei giuristi del Consiglio federale: la Svizzera è disposta a offrire asilo politico a questo denunciatore coraggioso, ma anche la cittadinanza svizzera, oltre a un passaporto diplomatico? È il messaggio minimo che la Svizzera deve inviare con chiarezza a un Paese che calpesta il nostro diritto e ci mantiene costantemente sotto ricatto.

Begründung

La vita di Edward Snowden è in pericolo, anche in Russia, e il suo avvocato non esagera rammentandolo (http://www.swissinfo.ch/fre/nouvelles_agence/international/Russie:_deguise_et_sous_

protection_Snowden_reste_en_grand_danger.html?cid=36960164).

L'amministrazione Obama uccide i suoi diversi oppositori con l'aiuto di droni, ma anche di agenti della CIA, o persino di altri servizi segreti alleati, tra cui occorre purtroppo includere il servizio d'informazione svizzero.

I voli segreti della CIA esistono e sono stati documentati - anche in Svizzera - e continuano in piena impunità. Il dirottamento dell'aereo del presidente Evo Morales sul suolo europeo illustra il grado di asservimento dei Paesi dell'UE dinanzi alle richieste statunitensi e invita anche a riflettere sulla capacità di questo Stato di rispettare le convenzioni diplomatiche.

Edward Snowden ha denunciato alcuni abusi della CIA e della NSA in Svizzera e merita il nostro sostegno pionieristico, per quanto simbolico possa essere. Mi attendo una reazione coraggiosa della Svizzera!

Stellungnahme des Bundesrates

Nella sua risposta del 21 agosto 2013 all'interpellanza 13.3430, il Consiglio federale ha già illustrato le condizioni legali per la concessione dell'asilo o il rilascio di un visto umanitario. Ha rimandato al principio fondamentale secondo cui ogni persona che manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni può presentare una domanda d'asilo alla frontiera o sul territorio elvetici e secondo cui la Svizzera può autorizzare l'entrata con un visto umanitario alle persone la cui vita e l'integrità fisica è concretamente, seriamente e direttamente minacciata. Nella medesima sede il Consiglio federale ha già indicato i singoli elementi della nozione di rifugiato di cui all'articolo 3 della legge sull'asilo (RS 142.31).

Il Consiglio federale rammenta che sia la presentazione di una domanda d'asilo sia la richiesta di un visto umanitario presuppongono in ogni caso che l'interessato si presenti personalmente presso le competenti autorità svizzere. Una domanda d'asilo può essere depositata alla frontiera o sul territorio elvetici; la richiesta di rilascio di un visto per motivi umanitari va presentata presso una rappresentanza diplomatica svizzera all'estero. La legge sull'asilo e l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (RS 142.204) non prevedono che il Consiglio federale conceda l'asilo o rilasci un visto umanitario d'ufficio.

Il Consiglio federale afferma inoltre che la concessione della cittadinanza svizzera è retta dalla legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera. Non è pertanto abilitato a offrire o addirittura concedere autonomamente la cittadinanza svizzera a uno straniero.

Risposta del Consiglio federale.