13.3964 · Mozione · 2013-09-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di legge che garantisca una protezione appropriata degli studenti nell'ambito dei cosiddetti prestiti di studio.
Begründung
In una recente decisione (DTF 139 III 201), il Tribunale federale si è pronunciato sull'applicazione della legge federale sul credito al consumo (LCC; RS 221.214.1) ai crediti per il finanziamento degli studi.
La nostra Corte suprema si è rifiutata di qualificare gli studenti come consumatori ai sensi dell'articolo 3 LCC. In sostanza ha considerato che il fatto di sottoporre i prestiti di studio alla LCC renderebbe praticamente impossibile la concessione di tali prestiti a tassi d'interesse vantaggiosi (consid. 2.5.4). L'articolo 28 capoverso 4 LCC prevede infatti, prima della conclusione del contratto, un esame della capacità creditizia in base a un ammortamento del credito al consumo entro 36 mesi, anche qualora per contratto sia stata stipulata una durata maggiore. È tuttavia risaputo che gli studenti, senza una considerevole attività lucrativa, non sono in grado di rimborsare i prestiti entro tale scadenza (consid. 2.5.4).
In seguito a tale decisione, è chiaro che gli studenti non possono beneficiare degli utili strumenti della protezione dei consumatori forniti dalla LCC. Queste persone costituiscono tuttavia a più di un titolo una categoria particolarmente fragile che necessita di una protezione legale. Come illustrato dai fatti della DTF in questione (con un prestito di 40 000 franchi), molti giovani svizzeri ipotecano talvolta pesantemente il loro futuro nella speranza di un diploma.
Nell'elaborare le disposizioni di tutela, il Consiglio federale dovrà considerare le caratteristiche di questi prestiti, per esempio la pianificazione sul lungo termine della formazione e dell'orientamento professionale dello studente. A tale proposito è ipotizzabile una proroga, per questi prestiti, del termine di 36 mesi di cui all'articolo 28 capoverso 4 LCC, che secondo il Tribunale federale costituisce il principale ostacolo all'applicazione della LCC.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il prestito di studio costituisce a più di un titolo una forma particolare di prestito. Anzitutto questo settore è in gran parte sottratto al mercato privato del credito. Il finanziamento della formazione - al di fuori dei genitori e delle attività rimunerate - è infatti assicurato in misura importante da sussidi costituiti da borse e prestiti offerti dagli enti pubblici, dalle scuole universitarie o da istituzioni private senza scopo di lucro. I prestiti alle condizioni di mercato offerti da istituti di credito svolgono un ruolo marginale. Nel 2009 soltanto l'1,6 per cento degli studenti delle scuole universitarie ha fatto ricorso a un prestito bancario per finanziarsi gli studi, nel 2005 tale percentuale ammontava al 2,3 per cento (dati tratti da: UST, la situazione sociale degli studenti nel 2005, cap. 4 e 5 e indagine sulla situazione socioeconomica degli studenti delle scuole universitarie svizzere 2009, cap. 5.4 e 6; disponibile in francese). Il 16 per cento ha potuto beneficiare di un sussidio nel 2005 e nel 2009. Del 13 per cento di studenti che si dichiarano indebitati, soltanto il 10 per cento ha contratto un debito presso una banca privata, a fronte del 51 per cento presso la famiglia e del 26 per cento presso enti pubblici. Il 34 per cento è in ritardo nei pagamenti delle fatture.
In secondo luogo, i prestiti di studio presso istituti di credito sottostanno a condizioni particolari. Anzitutto possono beneficiare di tassi preferenziali. Presentano inoltre una struttura che mal si concilia con il sistema della legge federale sul credito al consumo (LCC). Sono concessi a persone per definizione (quasi) prive di reddito e devono in linea di massima cominciare a essere rimborsati al termine degli studi. Tali prestiti si fondano dunque sul reddito futuro dello studente. L'esame della capacità creditizia, ossia lo strumento centrale di prevenzione del sovraindebitamento nella LCC, si articola tuttavia attorno al reddito del consumatore e mira a preservare il suo minimo vitale (art. 28 cpv. 2 LCC). Il momento determinante dell'esame è quello della conclusione del contratto (art. 28 cpv. 1 LCC). Le misure di protezione secondo la LCC non sono pertanto compatibili con il prestito di studio. L'applicazione della LCC ai prestiti di studio implicherebbe di permettere la concessione di crediti a persone senza reddito, il che è possibile soltanto privando la protezione della LCC del suo contenuto. Il proposto allungamento del termine di 36 mesi corrisponderebbe a una diminuzione della protezione, il che non è auspicabile.
Nella DTF 139 III 201, il Tribunale federale ha stabilito che uno studente che contrae un prestito di studio non è un consumatore ai sensi dell'articolo 3 LCC. Il Tribunale federale si è fondato su vari argomenti. Osserva in particolare che il contratto stipulato per finanziare gli studi non è stato concluso precipitosamente né per soddisfare immediatamente bisogni di beni di consumo, ma piuttosto in vista di studi pluriennali e al fine di costruirsi un futuro professionale (consid. 2.5.4). Analizza parimenti il finanziamento degli studi come un investimento volto all'esercizio di un'attività professionale (consid. 2.5.5), concludendo che il prestito di studio si ricollega all'esercizio di un'attività professionale e per questo motivo differisce dai crediti coperti dalla LCC.
Il Consiglio federale riconosce che la nozione di consumatore e la protezione da essa derivante sollevano, in relazione al prestito di studio, interrogativi che richiedono una risposta. L'interpretazione fornita dal Tribunale federale nell'ambito della LCC stabilisce in maniera coerente e convincente che il prestito di studio non è un credito al consumo. Tale interpretazione è in sintonia con le peculiarità del prestito di studio e la sua incompatibilità con la LCC. Un disciplinamento specifico ai prestiti commerciali di studio non è peraltro giustificato alla luce del loro ruolo assai limitato nella prassi. Non è pertanto necessario un intervento legislativo. Ciò non pregiudica un eventuale intervento dei cantoni che lo ritengano necessario nella misura in cui sono competenti per disciplinare i contratti non sottostanti alla LCC.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.