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13.3965 · Interpellanza · 2013-09-27

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Numerosi progetti eolici sono attualmente in lista d'attesa per la concessione della rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC). Alcuni sono di buona qualità, altri sono impossibili da realizzare data la situazione sfavorevole. Questi ultimi poi possono praticamente bloccare la realizzazione di progetti con permesso di costruzione.

Per correggere questa situazione insoddisfacente e non frenare lo sfruttamento del potenziale eolico autoctono, la RIC dovrebbe essere concessa automaticamente ai progetti eolici che dispongono di un permesso di costruzione in buona e debita forma.

Qual è l'opinione del Consiglio federale? Sarebbe disposto a modificare le pertinenti basi legali per andare in questa direzione?

Stellungnahme des Bundesrates

Il rapporto "Ritardi nei progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili" (http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/32115.pdf) adottato dal Consiglio federale nel settembre 2013 illustra possibili motivi di ritardo della realizzazione di progetti: normative complesse, processi non chiari, lacune nelle domande presentate dai titolari dei progetti o opposizioni contro i progetti. I ritardi interessano soprattutto gli impianti eolici. Data questa situazione, può accadere che progetti in lista d'attesa pronti per essere realizzati vengano bloccati a causa di ritardi di progetti che hanno avuto il via libera.

Il Consiglio federale è a conoscenza della problematica e propone le seguenti soluzioni.

- Secondo l'articolo 3g capoverso 7 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia (OEn; RS 730.01), i progetti sulla lista d'attesa vengono presi in considerazione tenendo conto della data di notifica, ovvero secondo il principio del "first-come, first-served". Nell'ambito degli adeguamenti periodici dell'OEn, il Consiglio federale esamina l'opportunità di tenere conto di criteri aggiuntivi, quali la presenza di un permesso di costruzione. Questa modifica del sistema permetterebbe di dare la precedenza ai progetti di impianti pronti per la realizzazione, ma avrebbe anche ripercussioni sugli incentivi a investire e sulla sicurezza degli investimenti da parte dei titolari di progetti di impianti eolici o idroelettrici, che dovrebbero essere esaminati ancora più accuratamente.

- Il Consiglio federale propone inoltre diverse misure nell'ambito della Strategia energetica 2050. Il relativo messaggio è stato licenziato all'attenzione del Parlamento nell'autunno 2013. Tra le misure proposte rientra anche l'ottimizzazione del sistema di rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC). Il supplemento di rete per il finanziamento della RIC sarà limitato a un massimo di 2,3 centesimi per chilowattora. In questo modo, si disporrà di più mezzi finanziari per il potenziamento delle energie rinnovabili (incluso per ognuna, al massimo 0,1 centesimo per chilowattora per garanzie per la copertura dei rischi geologici della geotermia degli strati profondi, per bandi di gara e per l'indennizzo di determinate misure di risanamento connesse allo sfruttamento della forza idrica). Gli attuali tetti parziali per le singole tecnologie saranno eliminati. Solo per il fotovoltaico sono previste ancora quantità aggiuntive annuali (contingenti) allo scopo di garantire uno sviluppo sostenibile del settore e dei costi. L'aumento del tetto globale di spesa contribuirà a sbloccare la lista d'attesa.

- Inoltre, nell'ambito della Strategia energetica 2050, sarà sancito per legge che l'utilizzo di energie rinnovabili e il loro potenziamento sono di interesse nazionale. Gli impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili, a partire da una determinata dimensione e importanza, rivestono un interesse nazionale corrispondente all'interesse nazionale di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451). Come conseguenza, le autorità che decidono se concedere o meno l'autorizzazione di potenziamenti o di costruzioni di tali impianti, al momento della ponderazione degli interessi, devono considerare l'interesse nazionale alla realizzazione di questi progetti come sostanzialmente di grado equivalente agli interessi nazionali di protezione della natura e del paesaggio. In particolare, può essere presa in considerazione una deroga alla piena conservazione di un oggetto secondo l'articolo 5 LPN.

- Sempre nell'ambito della Strategia energetica 2050, le procedure di autorizzazione per la costruzione di impianti per la produzione di elettricità a partire da energie rinnovabili saranno abbreviate e semplificate. Per le perizie della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio e di altri organi, sarà stabilito un termine di tre mesi.

Risposta del Consiglio federale.