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13.3973 · Mozione · 2013-09-27

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare una base legale per accordare alle organizzazioni dei consumatori e dei pazienti, come pure alle casse malati, un diritto di ricorso al Tribunale amministrativo federale in merito all'evoluzione dei prezzi dei medicamenti rimborsati dall'assicurazione malattie e di stanziare le risorse necessarie a tale scopo. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) dovrà inoltre garantire la piena trasparenza delle relative procedure.

Begründung

Ogni anno l'assicurazione di base rimborsa medicamenti per 5,9 miliardi di franchi. Nel 2012, il consigliere federale Alain Berset aveva deciso, in un primo momento, l'abbassamento da 1,58 a 1,29 del tasso di cambio CHF/EUR fissato per il confronto con i prezzi praticati all'estero; l'UFSP aveva stimato a 720 milioni di franchi il risparmio, esteso sui tre anni successivi, che gli assicurati avrebbero ottenuto da tale correzione.

Le aziende farmaceutiche hanno però presentato ricorso contro l'abbassamento dei prezzi di 21 medicamenti e poiché il Tribunale amministrativo federale, e in seguito anche il Tribunale federale, aveva conferito l'effetto sospensivo ai ricorsi interposti non è stato possibile abbassare i prezzi come previsto. Il denaro ha così continuato a fluire nelle casse delle aziende farmaceutiche, anche dopo che le parti, in un incontro tenutosi nell'aprile 2013, avevano concordato che il consigliere federale Alain Berset avrebbe posticipato al 2015 la revisione del sistema di calcolo dei prezzi dei medicamenti in cambio del ritiro dei ricorsi da parte delle aziende in questione. Pertanto, dal 1° novembre 2013, a due terzi dei medicamenti sarà applicato il tasso di cambio CHF/EUR 1,29, mentre per il restante terzo, fino al 1° novembre 2014 il tasso di conversione rimarrà quello di 1,58. Nessun altro settore è stato risparmiato così tanto dal franco forte quanto quello farmaceutico!

Attualmente, se le organizzazioni dei pazienti, dei consumatori o le casse malati si considerano penalizzate da una decisione dell'UFSP, il diritto vigente non consente loro di presentare ricorso. Concedere loro un diritto di ricorso significa democratizzare un privilegio sinora appannaggio dell'industria farmaceutica.

Non vi è alcun motivo materiale per trattare e non pubblicare i ricorsi presentati (e le relative decisioni) secondo le norme sul segreto d'ufficio. L'introduzione di un obbligo legale per l'UFSP di rendere pubblici i ricorsi e le relative decisioni assicurerebbe la trasparenza necessaria. L'interesse pubblico a conoscere in che modo sono fissati i prezzi e le condizioni che le casse malati e gli assicurati sono tenuti a pagare e a rispettare è evidente.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente all'articolo 52 capoverso 1 lettera b della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), un medicamento è rimborsato dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie se figura nell'elenco delle specialità (ES). La gestione di quest'ultimo è di competenza dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), che, in quest'ambito, si avvale della consulenza della Commissione federale dei medicamenti (CFM). Gli assicuratori-malattie e le organizzazioni dei consumatori e dei pazienti sono rappresentati in seno alla CFM e possono quindi influire sulle decisioni dell'UFSP e del Dipartimento federale dell'interno (DFI) che riguardano l'ES.

Sia nel 2012 che nel 2013 sono stati riesaminati circa 800 dei 2500 medicamenti figuranti nell'ES e ogni anno per oltre 500 di essi è stata decisa una riduzione dei prezzi. Nel 2012, in 30 casi la decisione è sfociata in un ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF). Nell'estate del 2013 il TAF, a seguito dell'accordo concluso fra il DFI e le associazioni dell'industria farmaceutica, ha stralciato dal ruolo 21 ricorsi divenuti privi di oggetto. I prezzi dei medicamenti sono quindi stati ridotti il 1° luglio e il 1° agosto 2013. Questo dovrebbe consentire di realizzare la maggior parte dei risparmi previsti, pari ad almeno 200 milioni di franchi l'anno.

Il Consiglio federale ha accolto il postulato Schenker Silvia 12.3614 e si è dichiarato d'accordo di studiare come adeguare dal 2015 i meccanismi di fissazione dei prezzi dei medicamenti. Negli scorsi mesi si sono pertanto svolte diverse tavole rotonde che hanno coinvolto tutte le cerchie interessate (compresi gli assicuratori-malattie e le organizzazioni dei consumatori). Questi colloqui permettono al DFI di valutare come creare una maggiore trasparenza in sede di esame delle domande di ammissione nell'ES, non da ultimo affinché anche gli attori non direttamente coinvolti possano capire meglio le decisioni dell'UFSP. Nel 2014 l'attività della CFM sarà inoltre ottimizzata grazie a diversi provvedimenti organizzativi.

Come esposto dal Consiglio federale nel suo parere in risposta alla mozione Moret 13.3956, gli assicuratori-malattie non sono fondamentalmente legittimati a ricorrere contro decisioni nel settore dei medicamenti (sentenza del 3 maggio 2001 [K 176/00] del Tribunale federale delle assicurazioni). Estendere il diritto di ricorso alle casse malati e alle organizzazioni dei consumatori e dei pazienti sarebbe inoltre contrario agli sforzi profusi dal Governo per garantire ai pazienti un accesso rapido a farmaci nuovi e innovativi.

Resta da chiarire se sia dato o meno, in termini assoluti, un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione degli atti di ricorso prima della decisione dell'autorità giudiziaria competente. In ogni caso vi si potrebbero opporre gli interessi privati delle industrie farmaceutiche titolari di un'omologazione. Prima di pubblicare gli atti di ricorso sarebbe necessaria una ponderazione sistematica e puntuale degli interessi, nel qual caso potrebbe anche non essere garantita la trasparenza senza eccezioni auspicata in quest'ambito. Il Consiglio federale è quindi contrario alla pubblicazione integrale degli atti di ricorso, ma è disposto a esaminare l'opportunità di concedere all'UFSP il diritto di divulgare il nome del medicamento oggetto di un ricorso. Le decisioni su ricorsi passate in giudicato sono pubblicate dal TAF e, se impugnate, anche dal Tribunale federale. Ritenendo sufficienti queste possibilità di pubblicazione, il Consiglio federale non giudica necessario conferirne altre all'UFSP.

Per i motivi suesposti, il Consiglio federale respinge l'introduzione di un diritto di ricorso per gli assicuratori-malattie e le organizzazioni dei consumatori e dei pazienti ed è contrario alla pubblicazione dei ricorsi e delle decisioni su ricorso da parte dell'UFSP.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.