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13.3974 · Interpellanza · 2013-09-27

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nel rapporto intermedio del 7 maggio 2013 "Misure volte a rafforzare la competitività fiscale", il Consiglio federale ha annunciato le misure che intende adottare per risolvere una volta per tutte la diatriba con l'Unione europea sulla questione del "ring fencing". Nel rapporto espone che intende considerare il concetto delle cosiddette box (licence box, patent box o innovation box) come elemento di una possibile soluzione.

A questo proposito, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Considerati gli sforzi in atto sul piano internazionale per giungere a una tassazione più coerente degli utili delle imprese, e in particolare il piano d'azione dell'OCSE contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili ("Base erosion and profit shifting", BEPS), il Consiglio federale considera il concetto delle box come soluzione transitoria oppure come forma più duratura di imposizione privilegiata delle imprese nel sistema fiscale svizzero?

2. Quali modelli di box sta vagliando attualmente? E sulla base di quali criteri?

3. Il Consiglio federale condivide i timori espressi da alcuni esperti, secondo cui un modello di box troppo esteso consentirebbe in pratica a qualsiasi grande impresa di rivendicare la concessione di condizioni speciali?

4. Quali tipi di imprese o rami intende privilegiare con il sistema delle box e per quali ragioni? Un'impresa, come ad esempio il gruppo lucernese Trisa, potrebbe anch'essa far parte della cerchia delle imprese privilegiate, come si ipotizza attualmente nel cantone di Lucerna, ove si teme che a causa del gran numero di imprese privilegiate bisognerà attendersi ulteriori ingenti perdite fiscali?

Stellungnahme des Bundesrates

Il 19 dicembre 2013 l'organo di coordinamento dell'organizzazione di progetto comune del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) ha pubblicato il suo rapporto all'interno del quale ha ulteriormente sviluppato l'orientamento della politica fiscale e finanziaria della futura riforma dell'imposizione delle imprese e valutato diverse misure. Il Consiglio federale ha preso conoscenza di questo rapporto e definirà la sua posizione solo in base al risultato della consultazione in corso. Successivamente incaricherà il DFF di elaborare un progetto da porre in consultazione.

1. Il concetto dei box (o delle box) per i redditi provenienti da diritti immateriali è molto diffuso a livello internazionale, ma è anche criticato da diversi Stati. L'organo di coordinamento presuppone che attualmente con una simile soluzione sarebbe possibile garantire un'imposizione riconosciuta a livello internazionale e competitiva e, nella prospettiva attuale, raccomanda l'introduzione di un licence box per quanto concerne le imposte cantonali. È consapevole che le condizioni quadro internazionali potrebbero cambiare in funzione del piano d'azione dell'OCSE contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili o a causa di altri sviluppi. Questo può significare che nel corso del tempo determinate forme d'imposizione debbano essere abbandonate e sostituite da altre.

2. Attualmente vengono esaminati diversi regimi "box" basati sul risultato del processo di innovazione delle imprese e che prevedono un'imposizione preferenziale di determinati redditi provenienti da diritti immateriali. I box dovrebbero:

- contribuire a consolidare la posizione della Svizzera nella concorrenza fiscale internazionale, offrendo un onere fiscale competitivo nel confronto internazionale per i redditi interessati provenienti da diritti immateriali;

- soddisfare cumulativamente i seguenti criteri per assicurare il consenso internazionale: (1) in generale i box sono conformi agli standard dell'OCSE riconosciuti a livello internazionale e, in particolare, non contengono alcun elemento di "ring fencing" e non mirano a una non imposizione internazionale; (2) possono essere giustificati dalla sistematica fiscale oppure sono orientati a norme che vengono applicate anche da uno Stato membro dell'OCSE. Per garantire il consenso occorre inoltre tenere in considerazione la politica fiscale dell'UE;

- essere compatibili con i principi dell'imposizione fiscale sanciti nell'articolo 127 della Costituzione federale ed essere finanziariamente sostenibili per Confederazione, cantoni e comuni, se del caso unitamente a misure di accompagnamento.

La struttura concreta dei licence box non è ancora ben definita e solleva le seguenti questioni:

- Quali beni immateriali sono qualificanti ai fini del box, ovvero la sua definizione dovrebbe essere ampia o ristretta?

- È previsto un test iniziale, ossia un'impresa che vuole beneficiare del box deve solamente disporre dei relativi beni immateriali o deve anche adempiere requisiti supplementari riguardanti attività di ricerca, di sviluppo o di innovazione in Svizzera oppure il contributo alla creazione di sostanza economica nel nostro Paese?

- Secondo quali regole l'utile imponibile è suddiviso tra la quota relativa al licence box e quella degli altri utili?

- A quanto dovrebbe ammontare lo sgravio fiscale considerando che secondo l'organo di coordinamento i box dovrebbero essere introdotti unicamente a livello cantonale?

- Occorre applicare regole transitorie particolari affinché, ad esempio, le imprese finora assoggettate a imposizione ordinaria debbano realizzare in primo luogo le loro riserve latenti per ragioni di sistematica fiscale prima di poter beneficiare del box?

3. Dato che non possono contenere nessun elemento di "ring fencing", i box non saranno limitati alle società che finora hanno beneficiato di uno statuto fiscale cantonale secondo l'articolo 28 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID; RS 642.14). I box sono in linea di principio accessibili anche alle società finora tassate in via ordinaria che ne soddisfano i requisiti. L'obiettivo non è concepire un box nel modo più ampio possibile, bensì definirlo in modo da poter realizzare al meglio tutti gli obiettivi menzionati al numero 2.

4. A questo punto non è possibile né opportuno formulare ipotesi riguardo alle ripercussioni sulle singole imprese. La soluzione dei box non mira a promuovere determinati settori (pregiudicandone altri), ma intende offrire condizioni quadro favorevoli alle imprese innovative. Molte di queste sono imprese mobili a livello internazionale e beneficiano attualmente di uno statuto fiscale cantonale secondo l'articolo 28 LAID. Dato che non possono contenere elementi di "ring fencing", per i box non sarà facile sostituire gli attuali statuti fiscali. Una parte degli utili attualmente assoggettati nel quadro degli statuti fiscali cantonali non sarà presa in considerazione ai fini del box, mentre vi confluiranno in parte gli utili finora tassati in via ordinaria. Per i cantoni e i comuni potrebbero risultare minori entrate a causa di questo effetto o a seguito di una riduzione generale dell'imposta sull'utile. A seconda delle circostanze, i cantoni e i comuni dovranno concedere riduzioni dell'imposta sull'utile per poter trattenere in Svizzera le società mobili, che non beneficiano dei box. Tuttavia, il rischio di minori entrate per i cantoni con un basso onere dell'imposta sull'utile - come ad esempio il cantone di Lucerna - è nettamente inferiore rispetto a quello dei cantoni con un elevato onere ordinario dell'imposta sull'utile.

Risposta del Consiglio federale.