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13.4000 · Interpellanza · 2013-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Non è opportuno anticipare la valutazione della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), prevista per il 2016, e la possibile corrispondente revisione?

2. In linea di massima, la scala delle indennità non deve essere sensibilmente uniformata a quella degli importi concessi dai giudici?

3. Come vanno modificate le assicurazioni sociali per garantire alle vittime una copertura più equa?

4. Non è opportuno prevedere che le autorità di perseguimento penale debbano, nella fase dell'istruzione e della sentenza, rammentare alle vittime l'esistenza, il funzionamento e i termini per accedere all'aiuto alle vittime?

5. Non è opportuno che il cantone anticipi il versamento dell'indennità LAV, su domanda della vittima, non appena la sentenza è passata in giudicato, ricevendo poi indietro la somma pagata?

Begründung

Periodicamente le vittime di violenza e gli operatori sul campo deplorano la difficoltà e l'insufficienza della LAV; in molti casi in particolare non viene fatta alcuna richiesta per mancanza d'informazioni oppure si giunge a un risarcimento soltanto parziale, tenuto conto dell'insolvibilità dei condannati, che non possono pertanto pagare la differenza tra l'indennità LAV e l'importo fissato dal giudice. Ora, nel parere sulla mozione Hassler 12.3755, "Vittime di violenza: creare un fondo nazionale per impedire le situazioni di bisogno finanziario", del 20 settembre 2012, il Consiglio federale sembra disposto ad aumentare le prestazioni, ma resta alquanto evasivo. Inoltre tace in merito agli elementi procedurali che permetterebbero di migliorare il sistema rendendo meno gravoso il compito delle vittime, talvolta obbligate a portare avanti due processi (penale e civile) e poi un'azione amministrativa (LAV). E infine, prorogare al 2016 l'inizio dei lavori di revisione appare esageratamente lungo.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La valutazione della legge sull'aiuto alle vittime (LAV) sarà anticipata ed effettuata nel 2015 (cfr. la risposta del Consiglio federale del 10 giugno 2013 alla domanda Heim 13.5202). Singoli aspetti dell'aiuto alle vittime sono esaminati in via preliminare nel contesto dei lavori successivi al rapporto del 27 febbraio 2013 in adempimento del postulato Fehr Jacqueline 09.3878, "Più denunce, maggiore effetto deterrente".

2. L'aiuto alle vittime di reati è sussidiario alle prestazioni versate alle vittime da parte degli autori o della loro assicurazione di responsabilità civile, nonché dalle assicurazioni private e sociali, e le integra entro determinati margini. Le prestazioni previste nella LAV sono un atto di solidarietà della collettività e non costituiscono una responsabilità statale. L'indennizzo e la riparazione morale previsti dal diritto in materia di aiuto alle vittime possono quindi essere inferiori a quelli contemplati dal diritto civile. A differenza del diritto in materia di responsabilità civile, nell'aiuto alle vittime la colpa dell'autore è irrilevante. Tali principi sono stati discussi approfonditamente e confermati in vista della revisione del 2009. Sulla scorta dei risultati della valutazione il Consiglio federale vaglierà l'opportunità di rimetterli in questione.

3. Le singole assicurazioni sociali forniscono prestazioni ben definite in caso di cause ben definite. Le prestazioni che forniscono in favore di vittime di reati si fondano sulle normative legali della rispettiva assicurazione. Non è opportuno definire nelle assicurazioni sociali prestazioni più estese specificamente per le vittime. Spetta all'aiuto sussidiario alle vittime, finanziato dai cantoni, fornire all'occorrenza determinate prestazioni finanziarie complementari.

4. In occasione del primo interrogatorio all'inizio del procedimento penale, la vittima è informata in merito all'aiuto previsto. Se dà il suo consenso, i suoi dati sono trasmessi a un consultorio per le vittime di reati. La procedura va messa a verbale. Nel contesto dei lavori successivi al postulato Fehr Jacqueline 09.3878 il Dipartimento federale di giustizia e polizia è stato incaricato, tra l'altro, di esaminare le possibilità di migliorare il sostegno alle vittime nel procedimento penale. La richiesta avanzata dall'autore dell'interpellanza sarà esaminata nell'ambito di tali lavori.

5. Una sentenza penale o civile non comporta necessariamente un indennizzo o una riparazione morale secondo la LAV. Spesso non si giunge neanche a un tale procedimento. Se la vittima ha bisogno di un aiuto finanziario immediato è possibile concedere un acconto sull'indennizzo. Un diritto di regresso dell'autorità incaricata dell'aiuto alle vittime esiste già. La soluzione proposta nell'interpellanza non comporta pertanto alcun miglioramento e sarebbe applicabile soltanto a una parte delle vittime.

Risposta del Consiglio federale.