Importazione di vino nel traffico turistico. Una franchigia che corrisponde alla prassi europea
13.4003 · Mozione · 2013-09-25
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a modificare le disposizioni legali sull'importazione di merci nel traffico turistico concernenti il vino, riprendendo la regolamentazione europea vigente (direttiva 2007/74/CE e articolo 41 del regolamento, CE, numero 1186/2009). Chiediamo dunque di aumentare la quantità ammessa in franchigia a cinque litri di vino per viaggiatore nonché di stabilire un dazio di tre franchi al litro a partire dal sesto litro secondo l'aliquota di dazio fuori del contingente.
Begründung
Nel nostro Paese, l'importazione di merci nel traffico turistico ha acquisito un'importanza considerevole. Essa corrisponde a un consumo interno superiore agli otto miliardi in termini di acquisti e, di conseguenza, comporta una perdita di circa 640 milioni di franchi di IVA. Se per i consumatori tali importazioni rappresentano una forma di libertà, questo non deve tuttavia permettere di creare un commercio transfrontaliero né di favorire un mercato grigio delle importazioni parallele. Occorre infatti evitare che i commercianti oltre confine pratichino una concorrenza sleale nei confronti delle imprese soggette ai controlli ufficiali e alla fiscalità svizzera.
Limitando l'aumento della franchigia a cinque anziché a 20 litri, il Consiglio federale offrirebbe maggiore libertà alle importazioni effettuate da privati, che oggi usufruiscono di una quantità in franchigia di due litri, e consentirebbe all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) di semplificare le misure amministrative. Il dazio di tre franchi al litro a partire dal sesto litro permetterebbe di finanziare le spese amministrative, di avvicinarsi ai livelli impositivi di alcuni Paesi europei e quindi di giungere a una certa reciprocità in materia di turismo degli acquisti.
Il dazio di tre franchi corrisponde all'aliquota di dazio fuori del contingente.
Le tariffe e le condizioni relative alle importazioni commerciali ammesse dall'OMC rimarranno invariate. Ciò non ha alcun effetto sul protezionismo al confine.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il progetto di revisione parziale delle disposizioni relative all'imposizione nel traffico turistico, posto in consultazione dall'AFD durante l'estate del 2013, intende semplificare le prescrizioni nel traffico turistico. L'obiettivo è da un lato rendere possibile soluzioni tecniche che consentano ai viaggiatori di imporre autonomamente le merci che trasportano, dall'altro snellire la complessa regolamentazione in materia di imposizione. Il progetto in questione mira inoltre ad assorbire l'aumento di traffico mantenendo un adeguato livello dei controlli.
Il contenuto del progetto iniziale dell'AFD e le ragioni ivi addotte sono riportati in dettaglio nella risposta del Consiglio federale all'interpellanza Quadri 13.3715 "Settore vitivinicolo. Con una mano si dà, con l'altra si toglie".
Il Consiglio federale è attento alle opinioni espresse nell'indagine conoscitiva, in particolare a quelle provenienti dai cantoni di confine. Esso è consapevole del richiamo che il commercio limitrofo esercita sui consumatori svizzeri, soprattutto dopo la caduta dell'euro. Considerando la situazione, gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera e gli obiettivi della revisione, il Consiglio federale propone di fissare a 5 litri la quantità ammessa in franchigia per il vino e le bevande con tenore alcolico fino a 18 per cento del volume, come chiesto nella mozione, nel quadro della modifica dell'ordinanza sulle dogane.
Per quanto riguarda l'aliquota forfetaria da applicare in caso di superamento della franchigia, conviene tener conto, fra l'altro, delle aliquote di dazio che vengono applicate quando un privato si fa inviare vino dall'estero. Tali aliquote dipendono dagli impegni presi dalla Svizzera nel quadro degli accordi dell'OMC. Questi ultimi garantiscono che una quantità minima di merci possa essere offerta sul mercato a un'aliquota di favore.
Pertanto, se il vino è importato da un intermediario nel traffico commerciale (p. es. dalla Posta o una ditta di trasporti stradali), l'aliquota è di 50 franchi per 100 chilogrammi lordi, a condizione che l'invio non superi i 20 chilogrammi e sia destinato a un privato per uso personale. Tali aliquote corrispondono a circa 70 a 90 centesimi al litro.
Pertanto il Consiglio federale ritiene che non sia opportuno fissare aliquote troppo diverse tra loro, sia che il vino venga importato da un intermediario sia che venga importato dalla persona stessa. A titolo comparativo, la legislazione europea stabilisce che la quantità di vino eccedente quella in franchigia sia imposta sulla base delle aliquote previste dalla tariffa per le merci commerciabili, pari all'incirca a 20 centesimi al litro.
Per tali motivi, il Consiglio federale non reputa giustificato l'aumento dell'attuale aliquota di 60 centesimi a 3 franchi a partire dal sesto litro.
In conclusione, il Consiglio federale è convinto che la semplificazione dell'imposizione del vino e di altre bevande con un tenore alcolico fino al 18 per cento del volume nel quadro summenzionato rappresenti un compromesso accettabile tra gli interessi del settore vitivinicolo e quelli dei consumatori, nel rispetto degli accordi internazionali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.