13.4005 · Interpellanza · 2013-09-27
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nel luglio 2013 è stato pubblicato l'aiuto all'esecuzione "Progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera" (versione italiana disponibile a breve) che è stato presentato a una cerchia selezionata di specialisti del settore. L'aiuto all'esecuzione concretizza i requisiti per i progetti di compensazione delle emissioni di CO2 nell'ambito della compensazione di carburanti prevista dalla legge e ai fini dell'ottenimento di attestati. Già solo l'obbligo di compensazione minimo attualmente in vigore per gli importatori di carburanti porterà, fino al 2020, a costi netti di compensazione di circa u miliardo di franchi.
A questo proposito sorgono le seguenti domande:
1. Sulla base di quali criteri sono stati selezionati gli specialisti invitati alla presentazione?
2. L'aiuto all'esecuzione era stato sottoposto a questi specialisti già prima di essere pubblicato per garantirne l'efficacia, la rilevanza e l'applicabilità pratica?
3. Come si intende garantire che non vengano ripetuti gli errori del Clean Development Mechanism (CDM) delle Nazioni Unite e che vi sia un controllo indipendentemente da parte di terzi? L'esperienza del CDM ha dimostrato che una valutazione indipendente delle metodologie e dei progetti, quindi non realizzata da chi acquista e genera certificati oppure da organi di controllo scelti e pagati dagli stessi, è imprescindibile.
4. Il Consiglio federale è disposto ad applicare il principio della doppia verifica almeno per le metodologie? A questo scopo l'Ufficio federale dell'ambiente potrebbe autorizzare e retribuire un perito indipendente, eletto o eletta dalla società civile, che esamini le metodologie inoltrate per l'autorizzazione e stili un rapporto di verifica. Un controllo di questo tipo da parte di esperti indipendenti è particolarmente importante, poiché si tratta di metodologie tecnicamente esigenti e la loro valutazione richiede competenze tecniche approfondite. Un controllo indipendente non può essere garantito se chi è chiamato a valutare un progetto viene pagato dai progettisti stessi. Il rapporto di verifica effettuato da periti indipendenti dovrebbe quindi far sì che la metodologia esaminata venga corretta nel caso in cui si rilevassero gravi manchevolezze.
5. Il Consiglio federale cosa intende fare per garantire la piena trasparenza in merito alle singole procedure decisionali?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Il modulo "Progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera" (www.bafu.admin.ch/uv-1315-d; in tedesco, versione italiana disponibile a breve) della comunicazione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) relativa all'ordinanza sul CO2 (RS 641.711) è una rielaborazione della disposizione esecutiva per progetti di protezione del clima in Svizzera ("Klimaschutzprojekte in der Schweiz", UV-0826; disponibile in tedesco e francese), aggiornata l'ultima volta nel 2012, sulla base dei pareri formulati dagli operatori del settore nel quadro di una procedura di consultazione. La comunicazione è uno strumento ausiliare che contiene raccomandazioni per l'attuazione uniforme dei progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera. Poco dopo la sua pubblicazione, nel luglio 2013, è stata presentata alle cerchie di specialisti interessate. I documenti relativi alla presentazione (disponibili in tedesco e francese) sono scaricabili dal sito Internet dell'UFAM (http://www.bafu.admin.ch/klima/12325/12349/12352/index.html?lang=it). Tra gli invitati figuravano soprattutto imprese attive nell'attuazione di progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera o nell'ambito della consulenza, come pure associazioni economiche e ambientaliste e altre organizzazioni interessate. Sulla base delle loro prime esperienze di attuazione, i partecipanti hanno potuto manifestare esigenze, porre domande e formulare proposte sul quadro normativo e sulla prassi esecutiva dei progetti di compensazione. Alla luce del riscontro fornito da chi opera quotidianamente nel settore, si sta preparando l'aggiornamento del documento.
3./4. La comunicazione si rifà ai requisiti internazionali per i progetti CDM, in particolare ai principi ivi sanciti per garantire l'addizionalità delle riduzioni delle emissioni. Poiché la Svizzera (a differenza dei Paesi ospitanti i progetti CDM) ha sancito con la legge sul CO2 un obbligo di riduzione legalmente vincolante, le prestazioni mancanti dei progetti realizzati all'interno del Paese devono essere compensate con altre misure.
L'ordinanza sul CO2 prescrive che, per garantirne la qualità, i progetti devono essere convalidati da organismi di controllo indipendenti prima che venga presentata la richiesta ed esige, inoltre, la verifica dei rapporti di monitoraggio. Entro il 2016 il Consiglio federale vuole istituire una procedura di accreditamento per l'autorizzazione di organismi di controllo addetti alla convalida e alla verifica. Fino ad allora i progetti e i rapporti di monitoraggio verranno esaminati dagli organismi di controllo competenti in materia riconosciuti dall'UFAM.
Il Consiglio federale ritiene che, ai fini della garanzia della qualità, l'accreditamento e l'autorizzazione di organismi di controllo addetti alla convalida e alla verifica rappresentino già un impegno sufficiente da parte della Confederazione. In linea di massima è possibile effettuare una valutazione supplementare indipendente delle metodologie per verificare l'addizionalità di prestazioni di riduzione. Detta valutazione dovrebbe tuttavia essere condotta su base volontaria eallo scopo di ricavarne una raccomandazione per l'autorità esecutiva. I costi per una valutazione supplementare delle metodologie andrebbero tuttavia a carico della società civile.
5. Le informazioni essenziali sull'approvazione di progetti e metodologie, come pure un elenco degli organismi di controllo ammessi, sono visionabili sul sito Internet dell'UFAM. Sono quindi accessibili al pubblico in qualsiasi momento.
Risposta del Consiglio federale.