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13.4011 · Postulato · 2013-11-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare la necessità di adottare misure al fine di garantire una migliore protezione degli impiegati statali contro la violenza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La diminuzione del rispetto nei confronti delle autorità e dei funzionari dipende tra l'altro da un mutamento dei valori nella società. Anche l'aumento della violenza nei confronti delle autorità e dei funzionari, soprattutto della polizia, va visto in quest'ottica. Il Consiglio federale è consapevole di tale sviluppo e prende sul serio il problema.

Il Consiglio federale è favorevole alle campagne di sensibilizzazione, rivolte in particolare ai giovani e condotte soprattutto nelle scuole. Va tuttavia osservato che in base alla ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione tali campagne e i provvedimenti di polizia volti a meglio proteggere le autorità e i funzionari cantonali dalla violenza incombono ai cantoni.

La violenza nei confronti delle autorità e dei funzionari consiste già oggi in un atto passibile di pena (art. 285 del Codice penale). Oltre a quest'ultimo articolo sono applicabili anche le fattispecie delle lesioni personali e dei danni alla proprietà, il che può comportare un aumento della pena conformemente all'articolo 49 del Codice penale. Sono state inoltre elaborate svariate misure legislative. Ad esempio, nel messaggio del 4 aprile 2012 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (modifica del diritto sanzionatorio; FF 2012 4181), il Consiglio federale ha tra l'altro proposto di reintrodurre le pene detentive di breve durata. Questo dossier (12.046) è attualmente discusso in Parlamento. Il Consiglio federale ha inoltre proposto, nell'avamprogetto di legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio, di aumentare la pena pecuniaria minima fissata nel secondo periodo dell'articolo 285 numero 2 del Codice penale da 30 a 90 aliquote giornaliere (FF 2010 5175). Prima di esaminare altre misure occorre attendere la fine delle deliberazioni parlamentari sulle modifiche di legge pendenti ed eventualmente le loro ripercussioni concrete.

Il Consiglio federale rinvia peraltro alla motivazione addotta nel proporre il rigetto della mozione Rusconi 13.3114, "Agire per porre fine alle violenza contro la polizia!" (cfr. anche la mozione Segmüller 08.3876, "Rispetto delle forze dell'ordine"). Il 21 giugno 2013 anche il Consiglio nazionale ha respinto la mozione Rusconi (BU 2013 N 1182).

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.