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13.4033 · Postulato · 2013-11-28

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La sorveglianza e il disciplinamento dell'esercizio della prostituzione rientrano nella sfera di competenza dei cantoni. Per offrire una buona protezione alle persone dedite alla prostituzione e ai loro clienti è opportuno illustrare in un rapporto le singole disposizioni cantonali in materia. Il Consiglio federale è pertanto incaricato di stilare un rapporto sulla prostituzione in cui siano esposti i differenti approcci cantonali e indicate le lacune, in particolare rispondendo alle seguenti domande:

1. Quali sono le disposizioni applicabili alle persone dedite alla prostituzione per quanto riguarda i permessi di dimora?

2. Quali requisiti queste persone devono soddisfare per ottenere un permesso di lavoro?

3. Come si garantisce che siano protette dalla tratta di esseri umani, che non dimorino illegalmente in Svizzera e che non lavorino in nero?

4. Esistono consultori su scala nazionale per tali persone e i loro clienti (come p. es. il centro d'informazione per donne di Zurigo - Fraueninformationszentrum Zürich)?

5. Quali sono le misure adottate per individuare e combattere lo sfruttamento della prostituzione?

6. Come si garantisce che tali persone, indipendentemente dal loro statuto di soggiorno, possano accedere facilmente e rapidamente alle prestazioni sanitarie?

7. Quali disposizioni sono applicabili al posto di lavoro ("sexbox", postriboli, strada, ecc.)?

8. È possibile emanare prescrizioni nazionali relative al permesso di dimora, al permesso di lavoro, alla consulenza, ecc.?

9. Come sono disciplinati l'accesso alle assicurazioni sociali e l'imposizione fiscale?

10. Le persone dedite alla prostituzione comprendono anche stranieri privi di documenti ("sans papiers")?

11. Quante persone sono attive nell'ambiente della prostituzione?

12. A quanto ammontano i costi della sicurezza in relazione al sesso a pagamento?

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere le domande 1-11 del postulato e di respingere la domanda 12.

Stellungnahme des Bundesrates

Per quanto concerne le domande 1 a 11, il Consiglio federale rinvia ai suoi pareri sui postulati Streiff-Feller 12.4162, "Fermare la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale", e Caroni 13.3332, "Rafforzare lo statuto giuridico degli operatori del sesso", accolti dal Consiglio nazionale come proposto dall'esecutivo. In essi il Consiglio federale si è dichiarato disposto a sottoporre al Consiglio nazionale un rapporto sulla prostituzione e la tratta di esseri umani in Svizzera, che includerà anche le informazioni raccolte dal gruppo di esperti del DFGP incaricato di proporre misure a tutela delle lavoratrici nel ramo erotico, attualmente in fase di elaborazione. Il rapporto comprenderà pure due studi commissionati dal Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, che forniranno varie indicazioni sull'identificazione metodica dei casi non recensiti di tratta di esseri umani, nonché sulla diffusione e l'entità della prostituzione in Svizzera. Il Consiglio federale propone di accogliere il presente postulato poiché le domande 1 a 11 potranno essere esaminate anche nel rapporto in adempimento dei postulati Streiff-Feller e Caroni.

Non è invece possibile rispondere alla domanda 12, "A quanto ammontano i costi della sicurezza in relazione al sesso a pagamento?". Un rilevamento di questo tipo implicherebbe un onere considerevole e grandi problemi di delimitazione, il che si tradurrebbe in risultati inattendibili e poco indicativi.

Il Consiglio federale propone di accogliere le domande 1-11 del postulato e di respingere la domanda 12.