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13.4043 · Interpellanza · 2013-12-02

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

La legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), approvata in votazione popolare il 3 marzo 2013, contiene la seguente disposizione transitoria all'articolo 38a:

Cpv. 1

I cantoni adattano i propri piani direttori ... entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica ... della LPT.

Cpv. 2

Fino all'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale non è consentito al cantone interessato di aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato.

Il messaggio concernente la revisione parziale della LPT precisa che questa disposizione transitoria prevede una moratoria sulla superficie totale delle zone edificabili di ogni cantone (FF 2010 959).

Durante la campagna di voto, la consigliera federale Doris Leuthard ha, in un primo momento, negato l'esistenza di una moratoria (ad es. nel corso della trasmissione "Infrarouge" del 13 febbraio 2013). In seguito, ha cercato di minimizzarne gli effetti, assicurando che la moratoria non avrà conseguenze sui progetti relativi alle abitazioni e alle infrastrutture.

L'articolo 52a dell'avamprogetto dell'ordinanza di applicazione della LPT, messo in consultazione, prevede che durante il periodo transitorio possano essere approvati azzonamenti soltanto se dall'entrata in vigore della revisione della LPT nel cantone viene dezonata almeno la stessa superficie o il dezonamento è effettuato allo stesso tempo (art. 52a cpv. 1 lett. a). Aggiunge che se sono delimitate zone destinate a utilizzazioni pubbliche oppure zone d'importanza cantonale che si rivelano urgentemente necessarie, deve essere cautelata la superficie da riconvertire (art. 52a cpv. 1 lett. b).

Questa pseudoapertura del progetto di ordinanza non è evidentemente sufficiente ad evitare il blocco dei progetti durante il periodo transitorio. Lo sostengono in molti, tra cui anche il Consiglio di Stato vodese.

1. Il Consiglio federale come intende conciliare le rassicurazioni date dalla consigliera federale Leuthard durante la campagna di voto e la moratoria prevista dalla LPT?

2. Come viene cautelata una superficie da riconvertire ai sensi dell'articolo 52a capoverso 1 lettera b del progetto di ordinanza?

3. L'articolo 52a capoverso 1 lettera b è in grado di resistere davanti al Tribunale federale se un cittadino contesta l'azzonamento, senza riconversione simultanea, di un terreno in zona edificabile durante il periodo transitorio?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nella sua seduta del 28 agosto 2013, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di indire una procedura di consultazione sugli strumenti per l'attuazione della revisione della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). Durante la campagna di voto, la consigliera federale Leuthard si è già espressa in merito alla questione della moratoria, sostenendo la presenza di un margine di intervento per la regolamentazione dei casi di rigore. Secondo il Consiglio federale, se si tiene conto della sua genesi, la disposizione transitoria dell'articolo 38a capoverso 2 della revisione della LPT, lascia il necessario margine di intervento per la regolamentazione dei casi di rigore nel testo dell'ordinanza, così come è stato inviato in consultazione. Il termine per la presentazione dei pareri è scaduto a fine novembre 2013. Al momento il DATEC sta valutando gli esiti della consultazione. Nell'ambito di tale esame sono state interpellate anche le Commissioni dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale. Nella primavera 2014, il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione e deciderà in merito alla revisione parziale dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1), tenendo conto delle condizioni quadro stabilite dalla revisione della LPT accettata dal popolo svizzero il 3 marzo 2013.

2. In primo piano vi è la delimitazione di una zona di pianificazione secondo l'articolo 27 LPT. All'interno di tale zona non può, pertanto, essere autorizzato alcun progetto edilizio che possa rendere piú ardua l'attuazione di una delle pianificazioni dell'utilizzazione in corso, soprattutto nel caso si debba eseguire una riconversione. I cantoni possono fare uso di eventuali strumenti equivalenti.

3. Il Tribunale federale è libero nel suo apprezzamento giuridico. Il Consiglio federale parte dal presupposto che l'articolo 52a capoverso 1 lettera b del progetto della revisione dell'OPT, oggetto della consultazione, supererà l'esame da parte del Tribunale federale.

Risposta del Consiglio federale.