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13.406 · Iniziativa parlamentare · 2013-03-07

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 25 della legge federale sulla coercizione va modificata come segue:

Art. 25

Cpv. 1

I medicamenti possono essere impiegati se rappresentano l'ultima ratio per l'applicazione delle misure coercitive.

Cpv. 2

Medicamenti possono essere prescritti, dispensati o somministrati soltanto da persone autorizzate ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici.

Begründung

Le carenze nell'esecuzione delle disposizioni in materia di asilo rappresentano un grave problema e sono corresponsabili del massiccio incremento del numero di domande d'asilo. Per una politica dell'asilo credibile ed efficace, l'esecuzione è invece un elemento di importanza centrale. Per questo, oltre ad aumentare la capienza carceraria - misura che si sta realizzando con la revisione della legge sull'asilo -, occorre ampliare gli strumenti per procedere ai rinvii coatti. Fra questi, uno dei più efficaci e più semplici per tutte le parti coinvolte è l'impiego di sedativi.

Secondo le disposizioni in vigore, i medicamenti possono essere impiegati soltanto su indicazione medica. Tuttavia, vi sono stati casi in cui, per evitare che il richiedente l'asilo diventasse un pericolo per se stesso o per gli altri, si è fatto ricorso a iniezioni di tranquillanti. Si tratta, nella fattispecie, di una zona grigia, di un vuoto giuridico che occorre colmare. Per risolvere questa situazione di incertezza del diritto e contribuire alla soluzione dell'attuale problema di esecuzione del diritto in materia di asilo, occorre inserire nella legge la possibilità di impiegare medicamenti per procedere ai rinvii coatti.