13.4065 · Interpellanza · 2013-12-04
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Secondo le vigenti disposizioni di Schengen, uno Stato membro può rappresentarne un altro in uno Stato terzo per le questioni concernenti i visti. Anche la Svizzera ha stipulato simili accordi di rappresentanza e, nell'ambito di questi ultimi, lo Stato che la rappresenta adotta le proprie decisioni in maniera indipendente e sovrana nel rispetto delle basi legali di Schengen. In tale contesto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. La Svizzera parte dal presupposto che, nel quadro dei suddetti accordi di rappresentanza, vengano in linea di principio applicati anche gli standard qualitativi che essa stessa si imporrebbe se avesse una propria rappresentanza nel Paese in questione?
2. Come viene garantito il controllo di qualità per questo tipo di accordi di rappresentanza?
3. Come si comporta la Svizzera se, per esempio, si verificano regolarmente ritardi a causa del sovraccarico di lavoro della rappresentanza a cui ha conferito il mandato?
4. Perché le persone che inoltrano richieste di visti concernenti la Svizzera devono presentare ricorso direttamente presso le rappresentanze in questione? E perché non beneficiano di un'adeguata assistenza?
Stellungnahme des Bundesrates
Conformemente al codice dei visti, gli Stati Schengen che non dispongono di un proprio consolato in un Paese terzo dovrebbero stipulare accordi di rappresentanza per evitare ai richiedenti procedure eccessivamente dispendiose. In uno spirito di servizio pubblico e in virtù dell'articolo 8 del codice dei visti, la Svizzera ha già concluso accordi di rappresentanza con dieci Stati Schengen che le permettono di offrire un servizio di rilascio di visti in quaranta sedi nelle quali non è presente direttamente (stato: 15 gennaio 2014). Per altre quattro sedi stanno per essere conclusi accordi con la Polonia, la Slovacchia, la Norvegia e l'Austria. I richiedenti hanno in ogni caso la possibilità di rivolgersi alla rappresentanza svizzera competente in base al loro luogo di domicilio. L'esperienza ha mostrato che la cooperazione con gli Stati Schengen firmatari degli accordi permette di offrire un servizio che risponde agli stessi criteri di qualità che la Svizzera esige dalle proprie rappresentanze. Data la grande importanza di questo aspetto, la scelta degli Stati partner ha luogo d'intesa tra il DFAE e il DFGP.
1./2. Lo Stato che agisce in rappresentanza dello Stato partner esercita il suo mandato nel rispetto di regole uniformi per tutti gli Stati Schengen: il codice dei visti (base legale vincolante) e i manuali dei visti I e II (linee guida). La verifica del rispetto di queste disposizioni compete alle autorità centrali dello Stato che agisce quale rappresentante (nel caso della Svizzera, la revisione interna del DFAE e l'UFM). Ogni cinque anni, tutti gli Stati Schengen sono inoltre sottoposti a una valutazione. Le raccomandazioni di esperti di altri Stati Schengen garantiscono la corretta applicazione dell'acquis di Schengen e dei suoi continui sviluppi. Secondo l'articolo 48 del codice dei visti, inoltre, le rappresentanze degli Stati Schengen e la Commissione europea cooperano all'interno di ogni circondario consolare.
3. Alla Svizzera non risulta vi siano partner che non rispettano i termini di trattamento delle domande di visto fissati dalle normative Schengen. Non è tuttavia escluso che possano prodursi ritardi in singoli casi (ad es. prima dell'alta stagione turistica). Nel caso in cui il mandato di rappresentanza fosse esercitato in maniera insoddisfacente, dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di cambiare partner.
4. Conformemente all'articolo 32 capoverso 3 del codice dei visti, i richiedenti a cui viene rifiutato il rilascio del visto possono fare ricorso presso lo Stato che ha preso la decisione definitiva. Nella maggior parte dei casi si tratta dello Stato che agisce come rappresentante, il quale applica la propria legislazione nazionale. Si potrebbe stabilire che, in caso di rigetto della domanda di visto, la decisione fosse presa formalmente dallo Stato rappresentato, che di conseguenza tratterebbe la procedura di ricorso secondo le proprie regole. La Svizzera, tuttavia, come la maggior parte degli Stati Schengen, ha deciso di non optare per questa soluzione nota anche come "piccola" rappresentanza. Uno Stato rappresentante della Svizzera che rifiuta l'emissione di un visto informa comunque il richiedente che ha la possibilità di depositare una nuova domanda, alle condizioni previste, presso la competente rappresentanza svizzera.
Risposta del Consiglio federale.