Lexipedia

13.4073 · Interpellanza · 2013-12-05

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Le disposizioni legali prevedono che, per il calcolo delle rendite, possono essere conteggiati anche accrediti per compiti assistenziali. Il promemoria AVS 1.03, aggiornato al 1° gennaio 2012, mostra che questa soluzione non è più al passo coi tempi.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Il diritto all'accredito per compiti assistenziali si estende anche alle nuove forme di famiglia (p. es. alle persone che vivono in concubinato o alle famiglie ricomposte)? In caso contrario, è disposto ad adeguare la legislazione?

2. Per le persone coniugate l'accredito per compiti assistenziali è diviso a metà tra i coniugi durante gli anni di matrimonio:

a. Perché è stata introdotta questa regolamentazione?

b. È disposto a modificare la legislazione affinché la persona che ha effettivamente svolto i compiti assistenziali abbia diritto all'accredito integrale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Hanno diritto ad accrediti per compiti assistenziali le persone che si occupano di parenti bisognosi di cure, ossia di figli, genitori, nonni, suoceri, figliastri o fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare.

Con l'introduzione della legge sull'unione domestica registrata (RS 211.231) l'AVS si è già adeguata alle nuove forme di famiglia parificando l'unione domestica registrata al matrimonio. L'auspicio dell'autrice dell'interpellanza è quindi in parte già realizzato.

In linea generale, l'AVS si basa sul diritto di famiglia sia per quanto riguarda il diritto alle prestazioni che nell'ambito del versamento dei contributi. È per questo che la cerchia delle persone prese in considerazione è stata limitata ai parenti stretti. Estendere il diritto agli accrediti per compiti assistenziali alle coppie di concubini significherebbe riconoscere il concubinato, parificandolo al matrimonio, solo per quanto riguarda gli accrediti per compiti assistenziali, senza tuttavia tenerne conto negli altri ambiti del sistema dell'AVS. Una tale equiparazione, prettamente ad hoc, al matrimonio sarebbe tuttavia problematica. Bisognerebbe infatti verificare se l'equiparazione al matrimonio nell'ambito degli accrediti per compiti assistenziali comporti per i concubini gli stessi diritti e doveri delle coppie sposate anche negli altri ambiti del sistema dell'AVS. Concretamente, si dovrebbe riflettere, ad esempio, se applicare la limitazione delle rendite, attualmente prevista solo per le coppie sposate, anche alle coppie di concubini o se versare le rendite per superstiti anche alle persone che vivono in concubinato.

2. Come lo splitting dei redditi, gli accrediti per compiti assistenziali sono stati introdotti nell'ambito della 10a revisione dell'AVS (1997). La divisione e il computo reciproco dei redditi realizzati da una coppia sposata durante gli anni di matrimonio era l'espressione della nuova concezione del matrimonio, su cui si fonda anche il nuovo diritto matrimoniale: tutti i redditi e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali conseguiti da entrambi i coniugi durante gli anni di matrimonio vengono divisi a metà. Il coniuge che, per occuparsi dei parenti bisognosi di cure, riduce il proprio grado di occupazione o rinuncia a svolgere un'attività lucrativa deve sì dividere a metà gli accrediti per compiti assistenziali assegnatigli, in compenso però verrà presa in considerazione anche la metà del reddito realizzato dall'altro coniuge per il calcolo della rendita.

Qualora gli accrediti per compiti assistenziali assegnati alle persone sposate durante gli anni di matrimonio non fossero più divisi a metà, si verrebbe a creare una situazione incompatibile con la concezione del matrimonio su cui poggia il calcolo della rendita nell'AVS. Il Consiglio federale non ritiene quindi opportuno modificare la normativa vigente.

Risposta del Consiglio federale.