13.408 · Iniziativa parlamentare · 2013-03-11
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
L'articolo 16 capoverso 1 della legge sui profili del DNA del 20 giugno 2003 è modificato come segue:
Art. 16
Cpv. 1
...
Lett. b
Abrogata
...
Lett. e-k
Abrogate
...
Begründung
L'articolo 16 capoverso 1 della legge sui profili del DNA disciplina la cancellazione dei profili del DNA di persone. Tale articolo prevede la cancellazione dei profili di persone che sono state scagionate nel corso del procedimento o assolte nell'ambito di un procedimento penale, oppure di persone nei confronti delle quali il procedimento è stato abbandonato, ma anche dei profili di persone condannate con decisione passata in giudicato dopo 5 o 10 anni. Questo comporta considerevoli conseguenze sull'accertamento di delitti e crimini. Secondo le statistiche sulla criminalità, infatti, le persone che sono state condannate per delitti o crimini commettono reato ancora una volta: stralciando le lettere b ed e-k, e conservando il profilo del DNA, si permetterebbe alle autorità di perseguimento penale di accertare più rapidamente il reato e, eventualmente, di escludere altri sospettati.
Anche le persone decedute possono essere prese in considerazione per procedimenti penali pendenti, pur non potendo più essere perseguite. La cancellazione del profilo del DNA immediatamente dopo il decesso impedisce perciò l'accertamento dei reati e comporta un certo impiego di risorse, nonostante la persona responsabile del reato sia deceduta. Nel caso di persone decedute, il profilo del DNA deve essere cancellato dopo 30 anni conformemente all'articolo 16 capoverso 3 della legge sui profili del DNA.
Nel 2012 sono stati individuati 5852 possibili autori di reati sulla base del DNA. I profili del DNA sono sempre più importanti per la polizia e le autorità di perseguimento penale, in quanto non forniscono soltanto indizi sul possibile autore di un reato, ma permettono anche di escludere persone sospettate di averlo commesso.
La registrazione dei profili del DNA comporta un investimento in termini di costi e tempo. Per questo motivo un profilo del DNA dovrebbe essere cancellato soltanto quando si è potuto scagionare la persona implicata (art. 16 cpv. 1 lett. a legge sui profili del DNA), non appena il procedimento in corso si è concluso con una sentenza d'assoluzione passata in giudicato (art. 16 cpv. 1 lett. c) oppure dopo l'abbandono definitivo del procedimento (art. 16 cpv. 1 lett. d).