Eliminare gli impedimenti che ostacolano il servizio pubblico prestato dai radioamatori in caso di catastrofi
13.4089 · Postulato · 2013-12-05
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a esaminare delle misure per attuare l'articolo 25.9A del regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT ratificato dalla Confederazione, che riguarda precisamente un'autorizzazione agevolata per le antenne indispensabili dal punto di vista tecnico per le chiamate d'emergenza: "25.9A Le autorità amministrative sono invitate ad adottare adeguati provvedimenti affinché le stazioni esercitate da radioamatori siano autorizzate e preparate a coadiuvare le radiocomunicazioni finalizzate alle operazioni di soccorso in caso di catastrofi."
Begründung
In diversi Paesi del mondo il servizio di radiocomunicazione fornito da radioamatori volontari adempie un'importante funzione nelle emergenze. I radioamatori mettono a disposizione della collettività i propri dispositivi di trasmissione in caso di qualsiasi tipo di catastrofe. Nel tipico caso di grandi calamità anche le autorità civili necessitano di mezzi di comunicazione supplementari: le organizzazioni preposte alle operazioni di soccorso non possono farsene carico, essendo già chiamate a gestire un traffico di comunicazioni di gran lunga superiore al regime normale. Gli scenari delineati dal Consiglio federale in relazione alla problematica del black-out lasciano presumere che un'interruzione generale dell'erogazione di corrente elettrica di ampie dimensioni provocherebbe una rapida saturazione delle reti civili o le renderebbe inservibili. In questo contesto una parte dell'indispensabile traffico di comunicazioni può essere svolta, quale soluzione di ripiego, dai circa 4000 radioamatori presenti in Svizzera. In Germania e Austria l'integrazione dei radioamatori nella comunicazione d'emergenza è già stata pianificata, mentre in Italia sono già state condotte diverse esperienze di collaborazione tra i radioamatori e la protezione civile in situazioni di calamità.
Ora tocca alla Svizzera colmare questa lacuna. La protezione della popolazione dovrebbe pertanto emanare delle raccomandazioni che incoraggino le autorità cantonali e comunali preposte alle operazioni di soccorso in caso di catastrofi a stabilire degli accordi di cooperazione con le organizzazioni della radiocomunicazione amatoriale.
Prescrizioni sulle antenne troppo restrittive ostacolano in misura crescente i radioamatori nello svolgimento della propria attività per la collettività nonché nell'esercizio dei diritti che sono loro garantiti dalla legislazione sulle telecomunicazioni. Questi vincoli soffocano un'iniziativa privata degna di grande considerazione e mettono inutilmente a rischio l'operatività di uno strumento di comunicazione importante nell'eventualità di catastrofi.
Per i radioamatori titolari di una concessione di stato rilasciata dall'UFCOM si dovrebbe inoltre esaminare un'autorizzazione agevolata degli impianti d'antenna atti alla radiocomunicazione in situazioni di emergenza, analogamente a quanto sancito all'articolo 18a LPT per gli impianti solari.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
In linea di principio, i radioamatori esercitano la propria attività nel quadro delle disposizioni previste dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e, in Svizzera, conformemente alla legge sulle telecomunicazioni(LTC RS 784.10) e all'ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC RS 784.102.1). Essi hanno l'obbligo di limitare le proprie comunicazioni alla trasmissione di informazioni di carattere tecnico sulle prove di trasmissione e di ricezione e di messaggi personali. Dato che l'attività dei radioamatori nelle situazioni di crisi si è rivelata preziosa per l'attività di soccorso internazionale, dal 2003 l'articolo 25.3 del regolamento delle radiocomunicazioni prevede che sia loro concesso di effettuare trasmissioni provenienti o destinate a terzi in casi di emergenza. L'applicabilità di tale disposizione è disciplinata dai singoli stati membri dell'UIT. Congiuntamente gli Stati membri sono stati invitati ad adottare i necessari provvedimenti affinché i radioamatori possano prepararsi adeguatamente per la comunicazione in situazioni di crisi (art. 25.9A).
Le norme sulle telecomunicazioni in Svizzera vanno incontro alle esigenze dei radioamatori, in quanto, in seguito alle modifiche apportate al regolamento delle radiocomunicazioni, la Svizzera ha semplificato le modalità di accesso al certificato di capacità necessario per la radiocomunicazione amatoriale, rinunciando, come primo Paese in Europa, all'esame di capacità per il codice Morse. Per di più, all'articolo 33 OGC i radioamatori sono autorizzati esplicitamente a trasmettere informazioni in situazioni di emergenza. In questi casi, non vi è alcun ostacolo all'utilizzo degli impianti di radiocomunicazione in Svizzera. Le disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni sono infatti tenute in debito conto. Le norme del regolamento delle radiocomunicazioni non hanno alcun potere di influenza su altri settori, quali l'ordinamento sulla pianificazione del territorio o sull'ambiente. Il rilascio di autorizzazioni per la costruzione di impianti d'antenna per la radiocomunicazione amatoriale rientra nella sfera di competenza dei cantoni oppure delle autorità designate dal diritto cantonale. Il Consiglio federale non ritiene giustificato privilegiare la realizzazione di impianti d'antenna atti alla radiocomunicazione d'emergenza, in analogia a quanto disposto per gli impianti solari all'articolo 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), un provvedimento che d'altronde andrebbe a toccare una materia di competenza dei cantoni. Dal punto di vista delle norme sul diritto ambientale concernenti le radiazioni non ionizzanti bisogna sottolineare che gli impianti di radiocomunicazione utilizzati da radioamatori sono di norma in esercizio meno di 800 ore l'anno. In questo modo tali impianti, a differenza delle antenne per la telefonia mobile, non devono rispettare le limitazioni alle emissioni dettate dal principio di precauzione, bensì restare entro i valori limite d'immissione, meno severi, in vigore a livello internazionale. Con l'introduzione della rete radio nazionale di sicurezza (Polycom) per le autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza (AOSS), l'importanza del ricorso ai radioamatori in caso di catastrofi e situazioni di emergenza in Svizzera a supporto delle AOSS si ridimensiona. Ciò non vale per i Paesi vicini, nei quali sono ancora molto meno avanzati i sistemi di radiocomunicazione adottati per le AOSS.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.