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13.4090 · Mozione · 2013-12-05

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di eliminare definitivamente le incertezze esistenti in relazione alle importazioni di carne halal nella vendita di tale carne proveniente da animali che non sono stati storditi al momento della macellazione, nonché le discriminazioni in materia d'importazione di carne halal che penalizzano la maggior parte delle aziende autorizzate a importare carne. A tale scopo occorre perseguire gli obiettivi seguenti:

1. dichiarazione obbligatoria della carne halal proveniente da animali che, contrariamente alle direttive svizzere, sono stati macellati all'estero senza essere stati storditi, o che lo sono stati solo dopo il dissanguamento - integrazione dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (RS 916.51) mediante un nuovo articolo 3 capoverso 3;

2. livellamento dei costi medi di aggiudicazione dei contingenti doganali parziali 5.5 (bovini) e 5.6 (ovini) per la carne halal con quelli delle rispettive categorie di carne e prodotti carnei del contingente doganale parziale 5.7 per i tre mesi precedenti - integrazione dell'ordinanza sul bestiame da macello (RS 916.341) mediante un nuovo articolo 18a capoverso 6.

Begründung

Sono state constatate lacune nell'importazione di carne halal. Nessuno conosce la quantità di animali macellati con o senza stordimento preventivo che arriva sul mercato svizzero. L'attuale normativa stabilisce il riconoscimento come punto di vendita per la carne halal solo fino al livello 1 dopo l'importazione. Nella pratica, però, è facile venderla anche al di fuori della comunità musulmana nei livelli successivi. Nella risposta all'interpellanza 13.3502 si afferma che non vi è alcun indizio d'abuso, benché la filiera della carne abbia già avvisato l'UFAG a tal riguardo nel 2010 e nel 2011.

Inoltre, si constata un'ingiustizia nei confronti della maggior parte delle aziende autorizzate a importare carne. Gli importatori autorizzati a importare carne halal nel quadro dei contingenti parziali 5.5 e 5.6, meno numerosi al momento delle aggiudicazioni, possono importare a un prezzo al chilogrammo fino a 10 franchi inferiore. L'armonizzazione dei costi medi della vendita all'asta dei contingenti doganali parziali 5.5 e 5.6 con le stesse categorie di carne e prodotti carnei del contingente 5.7 creerà una situazione comparabile per gli importatori dentro e fuori la comunità musulmana. In tal modo, sarebbe sempre rispettato il principio della libertà di coscienza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel parere sulla mozione Reimann Lukas 08.3154, "Obbligo di dichiarazione per la carne di animali macellati ritualmente", e nella risposta all'interpellanza Barthassat 13.3502, "Dichiarazione sistematica della carne halal ottenuta da animali non storditi", il Consiglio federale ha spiegato perché sono sufficienti sia le attuali prescrizioni in materia di dichiarazione secondo l'ordinanza sul bestiame da macello (OBM; RS 916.341) per la carne di animali macellati ritualmente sia i controlli effettuati al riguardo. L'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr; RS 916.51) si basa sui metodi di produzione vietati definiti all'articolo 18 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1). Anche se in Svizzera la macellazione rituale di animali per la produzione di carne halal (e kasher) è vietata, tale divieto non è finalizzato a proteggere la vita o la salute degli animali, presupposto che l'articolo 18 capoverso 2 LAgr fissa per un obbligo di dichiarazione, bensì a proteggere l'animale da un determinato tipo di macellazione. Un'integrazione dell'articolo 3 ODAgr ai sensi della mozione e in virtù dell'articolo 18 LAgr sarebbe pertanto giuridicamente inammissibile.

2. Per le quote del contingente vendute all'asta secondo l'OBM, compresa la carne halal, si applica la procedura dei prezzi offerti. Per ogni categoria di carne ciascun avente diritto a quote può presentare per iscritto e segretamente al massimo cinque offerte. Per ogni categoria di carne l'attribuzione avviene in ordine decrescente, a partire dal prezzo più alto offerto. Il prezzo d'aggiudicazione corrisponde a quello offerto. Questa procedura di vendita all'asta garantisce che offerta e domanda determinino prezzi d'aggiudicazione che rispettano eque condizioni di concorrenza. La procedura del prezzo minimo proposta dall'autore della mozione, invece, limiterebbe la concorrenza nella vendita all'asta e determinerebbe una disparità di trattamento degli importatori delle diverse categorie di carne e prodotti carnei. Il Consiglio federale ritiene che non vi sia alcuna necessità di modificare la procedura di vendita all'asta per le quote di contingente di carne halal. Sulla base del contingente doganale parziale vigente in virtù dell'ordinanza sulle importazioni agricole (RS 916.01) che ammonta complessivamente a 525 tonnellate, per ogni credente musulmano residente in Svizzera sono disponibili, ogni anno, 1,3 chilogrammi di carne halal di animali delle specie bovina e ovina. In Svizzera il consumo medio di carne bovina e ovina ammonta attualmente a circa 15 chilogrammi pro capite all'anno. Il suddetto quantitativo del contingente doganale parziale non è quindi affatto sufficiente a coprire il consumo dei credenti musulmani. Pertanto, il Consiglio federale non ritiene che gli importatori di carne che non possono importare carne nel quadro dei contingenti doganali parziali per la carne halal siano penalizzati.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.