13.4092 · Interpellanza · 2013-12-09
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. Quale influsso esercita la liberale legge sui giochi in denaro dell'UE sull'elaborazione della nuova legge sui giochi in denaro della Svizzera? La nuova legge è "armonizzata" con quella dell'UE?
2. Il rafforzamento della concorrenza tra gli offerenti svizzeri di giochi in denaro riguarda anche l'economia privata? I concorrenti privati sono benvenuti?
3. Perché il gruppo di lavoro per la nuova legge non comprende fornitori privati (per es. l'associazione Savass)?
4. Con quali autorità dell'UE (o di altri Paesi) sono stati allacciati contatti riguardo all'armonizzazione della legge?
5. Quando sarà avviata la procedura di consultazione?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nell'Unione europea non esiste una vera e propria "legge" sui giochi in denaro. Per il momento questo settore è disciplinato dalle normative degli Stati membri dell'UE, talvolta alquanto differenti. Queste legislazioni nazionali sono tuttavia inquadrate dalle regole dell'UE sul mercato interno e dalla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Queste norme europee saranno considerate al momento di elaborare la nuova legge, tenendo conto del quadro fornito dall'articolo 106 della Costituzione e delle linee guida fissate dal Consiglio federale il 13 febbraio 2013.
2. In Svizzera tutti i giochi in denaro sono gestiti da persone di diritto privato. A differenza di altri Paesi, non esistono società statali che gestiscono i giochi in denaro. Con la nuova legge, le case da gioco dovranno, come oggi, disporre di una concessione attribuita dalla Confederazione. Le lotterie, le scommesse sportive e i giochi di destrezza continueranno a necessitare di un'autorizzazione rilasciata dai cantoni. Tali esigenze sono previste dall'articolo 106 della Costituzione. Le conseguenti restrizioni alla libera concorrenza sono giustificate dalla necessità di controllare le offerte dei giochi in denaro per tutelare i giocatori e la società dai pericoli inerenti a tali giochi.
3. Per l'elaborazione della legislazione sui giochi in denaro il Consiglio federale ha fatto capo a un'organizzazione di progetto che si era dimostrata valida in passato, in particolare in occasione della redazione del controprogetto da cui è risultato il nuovo articolo 106 della Costituzione. Era pertanto logico che tale organizzazione di progetto, fondata su una convenzione di collaborazione tra la Confederazione e i cantoni, fosse mantenuta per l'elaborazione della legislazione applicativa.
L'avamprogetto è elaborato nell'ambito della commissione di studio, che rappresenta l'organizzazione di progetto dal lato tecnico e riunisce i principali attori interessati dalla futura legislazione. Oltre a rappresentanti delle varie autorità coinvolte, comprende rappresentanti delle lotterie, dei settori della prevenzione e dei casinò, questi ultimi facenti le veci dell'economia privata. Il settore privato non è quindi assente dalla commissione.
Per essere efficace, un tale organo non può superare una determinata dimensione critica, ragione per cui non tutti i settori interessati possono esservi rappresentati. Gli assenti potranno far valere il loro punto di vista in occasione della procedura di consultazione esterna conformemente alla legge sulla consultazione (art. 4 cpv. 2 lett. e; RS 172.061).
4. Durante i lavori preparatori sono stati contattati rappresentanti delle autorità di vigilanza sui giochi in denaro di vari Paesi europei (in particolare Francia, Belgio e Italia). Alcuni di questi specialisti sono stati sentiti nell'ambito di gruppi di lavoro ad hoc.
5. La consultazione esterna sarà probabilmente avviata nel corso del primo semestre del 2014.
Risposta del Consiglio federale.