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13.4106 · Postulato · 2013-12-09

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto i pro e i contro dell'introduzione di una competenza in materia di multe e di un'estensione delle competenze relative alle misure coercitive della FINMA riguardo ai mezzi di prova ed eventualmente di proporre soluzioni legali adeguate. Queste soluzioni dovrebbero, tra l'altro, tener conto delle esperienze della FINMA degli ultimi anni, dello sviluppo sul piano internazionale dei regolatori e dello sviluppo tecnologico.

Begründung

In caso di infrazione contro la LFINMA o una delle leggi sui mercati finanziari, la legislazione svizzera prescrive in primo piano il ripristino della situazione conforme e non l'irrogazione di sanzioni. I modelli d'intervento esteri prevedono di regola un altro procedimento, ad esempio l'irrogazione di sanzioni pesanti. In tal senso, l'ordinamento giuridico svizzero dà meno importanza alla profilassi. Le possibilità della FINMA orientate all'aspetto finanziario si limitano, a determinate condizioni, alla confisca di utili realizzati o di perdite evitate in caso di violazioni di disposizioni legali.

Diversamente dalla commissione della concorrenza, la FINMA non può ad esempio ordinare misure coercitive penali come perquisizioni domiciliari o il sequestro di mezzi di prova. Questo può limitare sensibilmente il lavoro dell'Autorità di vigilanza. La legislazione in materia risale a un'epoca in cui gli atti erano in forma cartacea, mentre oggi l'uso di apparecchi elettronici è scontato non solo a livello di imprese, ma anche tra i privati.

La regolamentazione svizzera in vigore ha senz'altro pro e contro, ma andrebbe considerata anche tenendo conto delle più recenti esperienze e degli sviluppi regolatori e tecnologici.

Con il presente postulato, il Consiglio federale è incaricato di esaminare se, visti gli attuali potenziali di mercato e sviluppi tecnologici, la FINMA dispone delle necessarie competenze nell'interesse della stabilità del mercato finanziario e della conformità legale. L'esame di un'estensione proporzionale delle competenze relative ai mezzi di prova è quindi prioritario. Lo scopo consiste in una piazza finanziaria sostenibile. Nessuna richiesta di questo postulato mira a frenare gli sforzi attuali profusi a favore di una piazza finanziaria stabile e conforme alla legge.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Se potesse infliggere sanzioni finanziarie (multe), la FINMA sarebbe investita di competenze penali. Quando è stata elaborata la legge sull'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA), è stato deciso, in particolare per ragioni che derivano dal diritto procedurale, di rinunciare esplicitamente a dotare la FINMA di simili competenze. Per aderire al suo compito, la FINMA dispone della possibilità di pronunciare diverse sanzioni efficaci (come il divieto di esercizio della professione o la confisca dell'utile). Essa può anche denunciare dei fatti di rilevanza penale presso l'autorità penale competente in materia di infrazioni contro la legislazione sui mercati finanziari (Dipartimento federale delle finanze).

In merito alla questione dell'"estensione delle competenze relative alle misure coercitive della FINMA", va fatto presente che anche senza applicare misure coercitive di diritto penale, la FINMA può comunque procurarsi informazioni e documenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti (segnatamente per l'esecuzione della procedura di "enforcement"). La cooperazione tra le parti ai sensi dell'articolo 29 LFINMA persegue in prima linea questo scopo. Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, nonché le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante ad assoggettati alla vigilanza devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento del suo compito. Se malgrado ciò non possono essere fornite tutte le informazioni necessarie, la FINMA può designare un incaricato dell'inchiesta di accertare la fattispecie rilevante o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati (art. 36 LFINMA). La FINMA può assegnare ampie competenze agli incaricati dell'inchiesta, in particolare autorizzandoli ad agire al posto degli organi. Gli assoggettati alla vigilanza devono garantire l'accesso ai loro locali all'incaricato dell'inchiesta e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti. Se le informazioni e documenti necessari non possono essere raccolti in questo modo, la FINMA può coordinare, nel quadro di una procedura penale parallela, le sue azioni con un'autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei cantoni (art. 38 LFINMA), che dal canto suo può ordinare misure coercitive di natura penale.

Alla luce di quanto precede, non vi è alcun motivo per redigere un rapporto ai sensi del postulato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.