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13.4107 · Interpellanza · 2013-12-09

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale ha fissato al 9 febbraio 2014 la data della votazione su tre importanti oggetti. L'anticipazione del termine risulta dall'ordinanza sui diritti politici (ODP) del 24 maggio 1978, che negli anni, come il 2014, in cui la domenica di Pasqua cade in una data successiva al 10 aprile stabilisce le date per le votazioni alla seconda domenica di febbraio. Chiedo dunque al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:1. È vero che la prassi di anticipare questa data alla seconda domenica di febbraio si è diffusa ulteriormente dalla modifica dell'ODP del 2002? Negli anni Novanta infatti solo poche votazioni avevano luogo a inizio febbraio, negli anni Ottanta invece nessuna. Tuttavia, secondo questa regola, nelle decadi dal 2001 al 2030 quasi la metà degli appuntamenti primaverili è caduta nella seconda domenica di febbraio.2. Il Consiglio federale è consapevole che con la votazione per corrispondenza stabilita a partire dagli anni Novanta (cantone di Zurigo: circa il 90 per cento delle votazioni) il processo di formazione della volontà politica e di votazione è stato di fatto anticipato ad alcune settimane prima della data formale delle votazioni? Inoltre secondo l'articolo 11 capoverso 3 LDP, in caso di anticipazione della data del voto il materiale per la votazione deve essere notificato già tra l'11 e il 24 gennaio. È vero che per quanto riguarda la determinazione delle date delle votazioni non si è tenuto conto del mutato comportamento elettorale manifestatosi precedentemente con il voto per corrispondenza?3. Il Consiglio federale non ritiene inadeguato il fatto che anticipando le votazioni al periodo tra l'8 e il 14 febbraio la fase principale della formazione della volontà politica degli aventi diritto di voto rispetto ad altri momenti dell'anno venga fortemente ridotta? Inoltre il mese di dicembre, con la confusione che precede il Natale e i giorni festivi, non è il periodo ideale per avviare il processo di formazione della volontà politica e gli atti preparatori che ne derivano. Queste considerazioni tengono conto del punto di vista degli aventi diritto di voto (art. 34 cpv. 2 della Costituzione), dei partiti (art. 137 della Costituzione) e dei comitati d'iniziativa e referendari, ma anche delle autorità, dei cantoni e delle organizzazioni incaricate.4. E perché non fissare la data delle votazioni a inizio marzo anziché a febbraio (naturalmente sempre tenendo conto dell'eventuale coincidenza con il periodo di Pasqua)?5. Il Consiglio federale è pronto a sottoporre proposte di miglioramento a tale riguardo?

Stellungnahme des Bundesrates

Nel definire le date delle votazioni in bianco, il Consiglio federale si attiene ai termini legali disciplinati nell'articolo 2a dell'ordinanza sui diritti politici (ODP). Gli stessi sono stabiliti in funzione di eventi ricorrenti del calendario annuale civile, nonché del calendario liturgico. Il disciplinamento introdotto nel 2002 corrisponde alla necessità di una programmazione trasparente e a lungo termine delle votazioni. Secondo la vecchia prassi il Consiglio federale stabiliva ogni anno entro fine maggio - nonché d'intesa con i cantoni e i partiti politici - i termini delle votazioni dell'anno seguente. È vero che, dall'entrata in vigore del nuovo disciplinamento, nel 2002, il termine delle votazioni in primavera è slittato varie volte nella prima quindicina di febbraio. Anche in futuro il primo appuntamento dell'anno alle urne cadrà nella seconda domenica di febbraio per circa la metà dei casi. Il termine risulta anticipato quando la domenica di Pasqua cade dopo il 10 aprile. Questo disciplinamento tiene conto della volontà del Parlamento secondo cui le votazioni federali durante le sessioni delle Camere federali dovrebbero aver luogo non dopo la prima domenica seguente l'inizio delle sessioni. Il rischio di sovrapposizione si presenta in caso di Pasqua tardiva.Nella formulazione delle disposizioni legali sulla determinazione delle date delle votazioni, il Consiglio federale ha considerato, accanto ad altri criteri e possibilità di "collisioni", anche il voto per corrispondenza anticipato (art. 2a ODP). Questo sia nell'ottica organizzativa sia sotto il profilo del tempo disponibile per la conduzione di dibattiti pubblici e per la formazione della volontà politica. Esso ha quindi stabilito la quartultima domenica precedente la Pasqua e la seconda domenica di febbraio quali possibili date per le votazioni in primavera.La determinazione delle date delle votazioni in virtù delle disposizioni legali concernenti il calendario civile si è dimostrata valida permettendo una programmazione a lungo termine e conferendo un ritmo regolare alle votazioni. Non da ultimo anche i cantoni e i comuni apprezzano il calendario "perpetuo" delle votazioni stabilito dalla Confederazione che permette loro di conciliare per tempo le date delle loro votazioni con quelle delle votazioni federali. Per questi motivi il Consiglio federale intende mantenere il principio attuale di determinazione delle date delle votazioni in base alle disposizioni legali relative al calendario. Tuttavia esso è disposto a esaminare la possibilità di adeguare il disciplinamento sulla determinazione del primo termine delle votazioni nel quadro di una futura revisione dell'ODP. Ciò presupporrebbe però una rinuncia alla regola sul rischio di "collisioni" con le date delle sessioni.