13.4147 · Postulato · 2013-12-11
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di verificare se e a quali condizioni le FFS siano nella misura di ottenere mutui sul mercato finanziario volti a garantire il finanziamento a medio e lungo termine dell'infrastruttura ferroviaria.
Begründung
Ottenere capitale contraendo mutui è una forma di finanziamento classica sia per le imprese pubbliche sia per quelle private. In virtù del loro rendimento fisso e del basso tasso di rischio, i mutui sono in genere ben accolti dagli investitori.
La manutenzione e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria richiedono mezzi finanziari notevoli. In particolare, per soddisfare le necessità della popolazione e dell'economia, il progetto per il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) prevede investimenti cospicui benché giustificati. In un'ottica a medio e lungo termine, i mutui consentirebbero alle FFS di integrare e diversificare le loro attuali fonti di finanziamento.
Va altresì notato che sia le Ferrovie federali tedesche sia quelle austriache sono già presenti sui mercati finanziari. Le FFS potrebbero a loro volta contrarre mutui ispirandosi al modello tedesco e austriaco.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il tema del finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria è stato trattato dal Parlamento nel 2013 in relazione al progetto per il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF). La relativa votazione popolare sulla modifica costituzionale avrà luogo il 9 febbraio 2014. Secondo il Consiglio federale, in questa situazione non è opportuno proporre di nuovo una revisione. Qui di seguito esponiamo brevemente le modalità di acquisizione dei fondi destinati alla ferrovia.
L'assunzione di mutui di capitale da parte di FFS SA è disciplinata nella legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS; RS 742.31) e negli obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio federale per le FFS per il periodo 2011-2014. Il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria è retto dalla legge sui sussidi (RS 616.1), dalla legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) e dall'ordinanza sulle concessioni e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (RS 742.120).
FFS SA può contrarre mutui presso la Confederazione e sul mercato finanziario, coordinandoli e disciplinandoli con l'Amministrazione federale delle finanze. Nell'articolo 8 della Convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione svizzera e le FFS per gli anni 2013-2016, il limite massimo dei mutui stipulati con la Confederazione è fissato in media a 800 milioni di franchi all'anno. Inoltre, negli obiettivi strategici 2011-2014 delle FFS, l'indebitamento netto di FFS SA è limitato a medio termine al risultato d'esercizio moltiplicato per dodici. L'articolo 20 LFFS stabilisce infine che i nuovi finanziamenti nel settore dell'infrastruttura siano di norma finanziati mediante mutui della Confederazione a interesse variabile, rimborsabili condizionalmente, e che gli investimenti per il mantenimento dell'infrastruttura esistente siano operati nella misura dei relativi ammortamenti mediante finanziamenti a fondo perso. Alle condizioni attuali, l'esercizio di un'infrastruttura ferroviaria non consente di pagare gli interessi del capitale investito né di ricavare liquidità per l'ammortamento di mutui. Non è pertanto previsto il finanziamento di investimenti infrastrutturali con mezzi procurati sul mercato finanziario. Va inoltre detto che i mutui federali risultano a lungo termine più convenienti, poiché la Confederazione paga gli interessi più bassi sul mercato.
Il progetto FAIF prevede che le nuove forme di finanziamento per l'esercizio e il mantenimento della qualità dell'infrastruttura siano fissate nell'articolo 51b Lferr e quelle per il suo ampliamento nell'articolo 58a Lferr; esse contemplano indennità (a fondo perso) e mutui condizionalmente rimborsabili della Confederazione. FAIF prevede che l'articolo 20 LFFS sia riformulato in modo da disciplinare solo il finanziamento di investimenti che non concernono l'infrastruttura ferroviaria. Così facendo si garantirà l'armonizzazione del finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria delle FFS e delle ferrovie private affinché tutte le ferrovie siano sottoposte alle stesse condizioni quadro.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.