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13.4148 · Interpellanza · 2013-12-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. È possibile sostenere finanziariamente l'organo di coordinamento previsto dagli articoli 13 e 21 della legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero?

2. In caso contrario quali modifiche vanno apportate alla legge per consentire tale finanziamento?

3. Quali altre possibilità si potrebbero prevedere per raggiungere lo stesso obiettivo?

Stellungnahme des Bundesrates

Visti gli articoli della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) citati, il Consiglio federale presume che l'interpellante voglia sapere se i partecipanti con voto consultivo alle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (ad es. il rappresentante del corpo insegnante delle scuole universitarie) e i membri del consiglio svizzero di accreditamento possano beneficiare di indennità e rimborsi. In considerazione di quanto precede, il Consiglio federale risponde alle singole domande nel modo seguente:

1. Secondo l'articolo 10 LPSU la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l'organo supremo in materia di politica universitaria. Provvede al coordinamento sul piano nazionale delle attività della Confederazione e dei cantoni nel settore universitario e si riunisce in veste di assemblea plenaria (Confederazione e tutti i cantoni) o in veste di consiglio delle scuole universitarie (Confederazione e 14 cantoni responsabili). Dispone di un proprio preventivo. Il suo regolamento di organizzazione è emanato dal consiglio delle scuole universitarie. Perciò la questione relativa al versamento di indennità e rimborsi ai partecipanti con voto consultivo alle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie deve essere decisa e regolamentata nel quadro di detto regolamento di organizzazione. Anche il consiglio di accreditamento dispone di un proprio preventivo. Eventuali indennità e rimborsi versati ai membri del consiglio svizzero di accreditamento sono oggetto di un regolamento di organizzazione. Quest'ultimo viene emanato dal consiglio di accreditamento e necessita dell'approvazione del consiglio delle scuole universitarie (art. 21 cpv. 5 LPSU).

Perciò in entrambi i casi spetta alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie decidere in via definitiva in merito ad eventuali indennità e rimborsi, e provvedere ad un loro disciplinamento.

2./3. Il nuovo articolo della Costituzione federale relativo alle scuole universitarie (art. 63a cpv. 2) e la LPSU conferiscono a Confederazione e cantoni competenza congiunta in materia di coordinamento del settore svizzero delle scuole universitarie. Confederazione e cantoni sono competenti anche riguardo all'organizzazione dei comitati necessari a tale scopo come pure al loro finanziamento. Eccettuati i costi di gestione, il finanziamento della Conferenza svizzera delle scuole universitarie e, dunque, anche i finanziamenti di cui beneficiano i partecipanti con voto consultivo sono a carico per metà della Confederazione e per metà dei cantoni e sono stabiliti di comune accordo (art. 9 cpv. 2 LPSU). Ciò vale anche per i membri del consiglio di accreditamento (art. 8 cpv. 1 della convenzione sulla cooperazione).

Pertanto la decisione relativa al versamento di indennità e rimborsi, come pure alla loro entità, compete esclusivamente alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie in veste di consiglio delle scuole universitarie.

Risposta del Consiglio federale.