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Libera circolazione delle persone e controllo del mercato del lavoro nelle regioni di frontiera. Compensazione dei costi più equa da parte della Confederazione

13.4149 · Mozione · 2013-12-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Richiamati i compiti di sorveglianza di cui all'articolo 360b capoversi 3 a 5 del Codice delle obbligazioni e all'articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge sui lavoratori distaccati (LDist), il Consiglio federale è invitato a proporre al Parlamento una modifica dell'articolo 7a LDist, al fine di compensare in maniera più equa i costi di controllo del mercato del lavoro.

Begründung

La compensazione dei costi di controllo non è in linea con i recenti sviluppi. La pressione sul mercato del lavoro cresce. Le notifiche, per esempio, in Ticino sono passate da 7310 nel 2008 a oltre 24 000 nel 2013. La partecipazione della Confederazione è limitata al 50 per cento delle spese salariali occasionate dagli ispettori e non tiene conto di altri costi collaterali:

1. le esigenze di qualità dei controlli è aumentata e questo comporta spese maggiori (formazione; qualifiche degli ispettori):

  • aumento della mole e della complessità delle procedure amministrative e di "back-office" correlate (coordinazione con altri servizi; sanzioni; procedure penali);
  • gli interventi dello Stato sul mercato del lavoro necessari in particolare in alcune regioni del Paese per controbilanciare le ricadute negative della libera circolazione delle persone (conferimento del carattere obbligatorio a contratti collettivi di lavoro; introduzione di contratti normali di lavoro; netto aumento delle sanzioni) comportano un aumento delle procedure legali e dei ricorsi che richiedono un supporto legale qualificato, molto oneroso;
  • sullo sfondo di una accresciuta attenzione politica, aumentano pure notevolmente le esigenze di "reporting" e comunicazione.

Questi sviluppi non sono uniformi in tutto il Paese, ma concentrati soprattutto nelle regioni di frontiera che per la loro ubicazione geografica, e dunque indipendentemente dalla loro volontà, si trovano confrontate a oneri importanti e crescenti.

Chiedo pertanto:

1. di estendere il campo di applicazione dell'articolo 7a LDist a tutti i costi generati dai controlli e non unicamente ai costi salariali degli ispettori;

2. di aumentare la quota-parte dei costi compensata dalla Confederazione oltre il 50 per cento, perlomeno nei cantoni in cui in base a criteri oggettivi (quali il numero di infrazioni riscontrate, la quota-parte di frontalieri sulla forza di lavoro totale, il numero delle notifiche di distaccati e il numero di contratti normali di lavoro) si costata un aumento sproporzionato dei medesimi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le misure collaterali sono fondamentali e bisogna garantire che la loro esecuzione sia efficace e conforme alla legge. Di conseguenza, secondo l'articolo 7 della legge sui lavoratori distaccati (LDist), i cantoni devono disporre di un numero di ispettori sufficiente.

Gli oneri salariali generati da questi ispettori e finanziati per metà della Confederazione comprendono tutte le attività di verifica e di osservazione del mercato del lavoro. Ciò riguarda non solo le attività di controllo in quanto tali, ma anche i costi dei lavori amministrativi e il follow up dei controlli.

2. L'esecuzione della LDist, in particolare il controllo del rispetto dei salari minimi previsti dai contratti normali di lavoro e l'osservazione del mercato del lavoro, è di competenza dei cantoni che in tal modo devono finanziarne l'attuazione. Sebbene la Confederazione si assuma la metà delle spese salariali degli ispettori cantonali (cfr. risposta 1), ciò non toglie nulla alla competenza e alla responsabilità dei cantoni. Non è opportuno, pertanto, aumentare la quota versata dalla Confederazione.

Inoltre il processo di pianificazione degli obiettivi dei controlli tiene conto delle specificità di ciascun cantone. Il numero di ispettori necessari è definito su questa base, tenendo conto anche di altre peculiarità e, in una certa misura, della strategia di controllo del cantone.

Queste esigenze vengono concretizzate negli accordi di prestazioni che il DEFR stipula con i cantoni. Il DEFR e i cantoni concordano il numero di ispettori secondo le particolarità di una regione e gli obiettivi di controllo da raggiungere. Siccome gli accordi vengono rinnovati ogni due anni, l'accordo può essere adeguato quando un cantone - specialmente se frontaliero - fa registrare un aumento delle proprie esigenze. La cosa si è già verificata per il cantone Ticino, per esempio.

Inoltre, nel quadro delle nuove disposizioni introdotte per combattere il fenomeno della pseudo-indipendenza, i costi supplementari occasionati sono stati integrati nell'indennità versata ai cantoni.

Concludendo, grazie alla flessibilità delle basi legali attuali è possibile indennizzare i compiti di esecuzione dei cantoni e di aumentarne il finanziamento quando ve ne è la necessità.

Il 9 febbraio 2014 popolo e cantoni hanno accettato l'iniziativa "No all'immigrazione di massa". Il Consiglio federale esaminerà entro il prossimo mese di giugno 2014 le possibili modalità di mantenere le misure collaterali in un sistema di contingentamento.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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