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13.4175 · Interpellanza · 2013-12-12

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nel mese di settembre del 2005 l'Amministrazione federale delle finanze (AFF), l'ex Commissione federale delle banche (CFB) e l'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) hanno pubblicato delle direttive applicabili alla regolamentazione dei mercati finanziari. Le direttive mirano a una regolamentazione adeguata, razionale ed efficiente e devono essere applicate "a tutte le regolamentazioni dei mercati finanziari". Le autorità di regolamentazione devono in particolare coinvolgere "adeguatamente le cerchie interessate nella pianificazione e nell'elaborazione della regolamentazione". Questo principio è stato disatteso ad esempio in occasione della pubblicazione del documento di posizione della FINMA sui rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie. Anche il principio di garanzia dell'attrattiva della piazza finanziaria è stato ignorato in varie circostanze (adeguamento della circolare concernente le regole di condotta sul mercato, revisione delle direttive concernenti i mandati di gestione patrimoniale, ecc.).

A tale riguardo, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. In che modo il Consiglio federale può garantire che le summenzionate direttive vengano applicate dai principali attori?

2. Qual è il suo giudizio circa l'efficacia di tali direttive?

3. Si potrebbe immaginare di sancire per legge queste direttive per rafforzarne il carattere vincolante?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel suo rapporto del 19 dicembre 2012 sulla politica della Confederazione in materia di mercati finanziari, il Consiglio federale ha stabilito i principi da osservare in materia di regolamentazione dei mercati finanziari. Tra questi rientrano segnatamente il coinvolgimento degli interessati come pure la verifica sistematica e costante della necessità di regolamentazione e degli effetti. Nella prassi il Dipartimento federale delle finanze (DFF) provvede, in stretta collaborazione con l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e la Banca nazionale svizzera (BNS), affinché le cerchie interessate siano coinvolte per tempo nei lavori di pianificazione ed elaborazione della regolamentazione. Vanno ad esempio menzionati l'attuazione di Basilea III, i lavori in corso concernenti l'infrastruttura dei mercati finanziari e i servizi finanziari e quelli riguardanti l'assicurazione contro i terremoti. Per ogni progetto il DFF effettua inoltre un'analisi dell'impatto della regolamentazione per valutare sistematicamente le possibili conseguenze economiche. Infine occorre menzionare che il gruppo di esperti Brunetti istituito dal Consiglio federale per l'ulteriore sviluppo della strategia in materia di mercati finanziari ha costituito dei sottogruppi, che si occupano tra l'altro del processo e dell'attuazione della regolamentazione.

Secondo l'articolo 7 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), la FINMA disciplina per il tramite di ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari, e circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari. Nel 2013 ha rielaborato le sue direttive per l'attuazione della regolamentazione dei mercati finanziari che si fondano sui corrispondenti principi della Confederazione. La FINMA effettua indagini conoscitive relative ai propri progetti e dà la possibilità a tutti gli interessati di pronunciarsi. I pareri pervenuti vengono poi pubblicati unitamente a un rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva. Questo contiene segnatamente la reazione della FINMA ai pareri rilevanti espressi nell'ambito dell'indagine.

2. I principi di regolamentazione previsti dalle direttive del settembre 2005 applicabili alla regolamentazione dei mercati finanziari nonché dall'articolo 7 LFINMA e dalle linee guida per la regolamentazione dei mercati finanziari costituiscono prescrizioni adeguate e affermate per una regolamentazione dei mercati finanziari trasparente ed efficace. Questi principi provvedono affinché si tenga conto dei differenti tipi di attività commerciali e rischi degli assoggettati alla vigilanza e sia applicata con la dovuta cautela la tutela dei clienti e della funzionalità dei mercati finanziari. L'esperienza insegna che il coinvolgimento degli interessati nel processo di regolamentazione rafforza considerevolmente la prevedibilità, la tracciabilità e l'accettazione di una regolamentazione.

3. In considerazione delle basi esposte e dei principi di regolamentazione in materia di mercati finanziari esistenti e affermati, risulta superfluo sancire per legge un'ulteriore regolamentazione. Del resto va menzionato che la prassi di regolazione della FINMA sarà oggetto del rapporto in adempimento dei postulati Graber Konrad 12.4095, "Valutazione esterna e indipendente della FINMA", e de Buman 13.3282, "Per un miglioramento dei metodi di lavoro della FINMA".

Risposta del Consiglio federale.