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13.4182 · Postulato · 2013-12-12

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a esaminare, come:

1. introdurre l'obbligo di prevedere una garanzia di origine per tutta l'energia elettrica venduta in Svizzera;

2. introdurre l'obbligo, per tutti i venditori di elettricità in Svizzera, di informare i clienti almeno una volta all'anno sugli effetti ambientali (quanto meno le emissioni di CO2 e i rifiuti radioattivi) prodotti dalle diverse fonti energetiche utilizzate per la produzione di elettricità venduta;

3. definire un sistema di dichiarazione per gli impianti di pompaggio-turbinaggio affinché la loro produzione di energia elettrica non generi "energia grigia";

4. prevedere un obbligo di dichiarazione per il commercio di solo transito.

Quali sono le leggi internazionali da rispettare? In che misura un accordo sull'energia con l'UE comporterebbe cambiamenti significati per questo punto?

Begründung

Un mercato funziona male se le parti contraenti non dispongono delle medesime informazioni al momento della conclusione o dell'adempimento del contratto (informazione asimmetrica). Sul mercato svizzero dell'energia elettrica regna a volte una forte asimmetria d'informazione, quando l'"energia grigia" importata - vale a dire l'energia elettrica senza garanzia di origine - viene venduta in Svizzera. L'origine dell'elettricità prodotta in Svizzera è dichiarata praticamente al 100 per cento e per più del 50 è energia idroelettrica. Introducendo l'obbligo di fornire una garanzia di origine, verrebbe creata la necessaria trasparenza per far sì che i consumatori possano prendere le loro decisioni d'acquisto con cognizione di causa. Anche i produttori di energia elettrica potrebbero approfittarne perché, grazie alla garanzia di origine, godrebbero delle medesime condizioni sul mercato elettrico. I produttori di energia elettrica stranieri, che esportano elettricità in Svizzera, dovrebbero quindi in futuro assicurare la trasparenza che in Svizzera rappresenta già la norma da diverso tempo. D'altronde, la Svizzera non sarebbe il primo Paese a perseguire un simile obiettivo. L'Austria, uno Stato dove la forza idrica rappresenta un'importante fonte di energia, prevede già un obbligo di fornire una garanzia di origine dell'elettricità prodotta nella sua legge sull'organizzazione del settore elettrico ("Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz"). Secondo l'articolo 78 di detta legge, i commercianti di energia elettrica devono indicare una volta all'anno sulle fatture dell'elettricità o sui relativi allegati, nonché sul materiale informativo destinato ai consumatori finali, il mix d'approvvigionamento che commercializzano rispetto al totale dell'elettricità fornita ai consumatori finali. Una simile misura sarebbe facile da riprendere anche in Svizzera, visto che nel nostro Paese la garanzia di origine è già la regola. Inoltre, il settore dell'energia idroelettrica approfitterebbe notevolmente di questa maggiore trasparenza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accettare il punto 1 e di respingere i punti 2 - 4 del postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui la trasparenza può contribuire al migliore funzionamento del mercato dell'energia elettrica. I consumatori finali hanno il diritto di essere informati in modo trasparente sulla composizione e sull'origine dell'energia elettrica che consumano.

1. Il Consiglio federale è disposto a esaminare le modalità d'introduzione dell'obbligo di una garanzia di origine per tutta l'energia elettrica venduta in Svizzera ai consumatori finali nonché i vantaggi e gli svantaggi connessi a una simile normativa.

2. Nell'UE i consumatori ricevono già oggi le informazioni sulle ripercussioni ambientali dovute al loro consumo di elettricità. L'Ufficio federale dell'energia (UFE) sta facendo analizzare diverse possibilità per la messa in pratica di una simile disposizione in Svizzera. I criteri fondamentali per una tale disposizione mirano a limitare al massimo gli oneri per i fornitori, garantendo tuttavia una buona comprensibilità ai consumatori senza rendere troppo semplicistica la materia.

3. La questione dell'origine dell'elettricità prodotta dagli impianti di pompaggio-turbinaggio è disciplinata nell'ordinanza sulla garanzia di origine (RS 730.010.1). Siccome il pompaggio e il conseguente turbinaggio sono una forma di stoccaggio dell'energia elettrica e non una vera e propria produzione di elettricità, non vengono rilasciate a riguardo particolari garanzie di origine. L'origine dell'energia elettrica rimane la stessa: l'elettricità con una determinata origine, infatti, una volta pompata mantiene la medesima origine anche dopo il turbinaggio. Lo stesso discorso vale anche per il pompaggio di "energia grigia": resta "grigia" anche dopo il pompaggio. Questa regolamentazione impedisce il cosiddetto "greenwashing".

4. Le garanzie di origine si riferiscono alla produzione e al consumo di energia elettrica. Tramite un sistema di bilancio si garantisce che una certa quantità e qualità di energia elettrica (ad es. 500 chilowattora di energia solare proveniente da una determinata centrale) possa essere venduta solo una volta. La garanzia di origine viene rilasciata alla fine del periodo di produzione e viene annullata con il consumo. Il commercio delle garanzie di origine è svincolato dalla commercializzazione dell'energia elettrica vera e propria. Le operazioni commerciali connesse al transito di elettricità non hanno quindi nessuna rilevanza per il sistema di bilancio contabile delle garanzie di origine. Il sistema svizzero attuale delle garanzie di origine soddisfa già le prescrizioni della direttiva dell'UE in materia. Nel quadro delle trattative in corso tra la Svizzera e l'UE in merito all'energia elettrica, si mira a un riconoscimento reciproco delle garanzie di origine.

Secondo il parere del Consiglio federale si può dunque accettare il punto 1 del presente postulato. Gli altri punti vanno però respinti: il punto 2 è gia al vaglio dell'UFE e i punti 3 e 4 sono contrari al funzionamento di base applicabile alle garanzie di origine.

Il Consiglio federale propone di accettare il punto 1 e di respingere i punti 2 - 4 del postulato.