13.4185 · Mozione · 2013-12-12
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare all'Assemblea federale una revisione della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1) che contenga quanto segue. In particolare gli articoli 79 e 80 LENu vengono modificati in maniera tale che, per i costi non coperti di un impianto, sia possibile rivalersi in un primo tempo sugli azionisti, in ragione della loro quota di partecipazione, e solamente in un secondo tempo sugli esercenti degli altri impianti. A questo riguardo il Consiglio federale può prendere in considerazione coloro che risultano titolari di azioni nei cinque anni precedenti la messa fuori servizio dell'impianto in questione.
Begründung
Per i costi di smaltimento e di disattivazione non coperti, la LENu applica in maniera solo limitata il principio di causalità: se le somme versate nei due fondi dagli esercenti degli impianti nucleari non sono sufficienti, vengono chiamati a intervenire altri esercenti, a condizione che l'onere sia economicamente sopportabile. Diversamente, può accadere che sia la Confederazione a doversi accollare gli importi mancanti, se l'Assemblea federale lo decide.
Questa situazione è doppiamente insoddisfacente: in primo luogo, non vengono colpiti i proprietari (azionisti) dell'impianto in questione, perché essi non sono soggetti all'obbligo di effettuare versamenti supplementari, ma vengono colpiti gli esercenti di altri impianti. In secondo luogo, sussiste sempre il rischio che alla fine debba intervenire la Confederazione, in particolare quando l'effettuazione di versamenti supplementari da parte degli altri esercenti di impianti "non è sostenibile sotto il profilo economico" (art. 80 cpv. 4 LENu).
Attraverso una revisione della LENu, si deve fare in modo che siano in primo luogo gli azionisti degli impianti in questione a dover intervenire per i costi non coperti, e più precisamente in proporzione alla loro partecipazione nell'impianto. È un approccio corretto, perché gli azionisti, di regola, hanno precedentemente avuto per decenni il diritto di ricevere dividendi.
Per evitare che gli azionisti possano sottrarsi all'obbligo di effettuare versamenti supplementari sciogliendo la società o vendendo le loro quote di partecipazione, il Consiglio federale può tenere conto dell'assetto azionario degli ultimi cinque anni precedenti la messa fuori servizio dell'impianto.
In tal modo è possibile ridurre il rischio che altri esercenti o la Confederazione debbano intervenire per finanziare i costi di smaltimento e di disattivazione non coperti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le società anonime a sensi del Codice delle obbligazioni rispondono con l'intero capitale per i loro debiti. Una responsabilità personale dei singoli azionisti per i debiti della società anonima è esclusa. La non responsabilità degli azionisti per i debiti della società è un principio fondamentale del diritto in materia di società anonime.
Il Codice delle obbligazioni prevede una responsabilità illimitata dei soci solamente nel caso delle società di persone. Con l'introduzione di un diritto di rivalsa sugli azionisti, questi ultimi diverrebbero personalmente responsabili per i debiti della società anonima, e ciò sarebbe in contraddizione con il citato principio fondamentale del diritto societario.
Anche se l'introduzione di una responsabilità personale non è conciliabile con la concezione del diritto societario del Codice delle obbligazioni, questo tipo di responsabilità potrebbe non essere escluso a priori se formulato sotto forma di norma speciale di diritto pubblico. Statuire un diritto di rivalsa sugli azionisti nell'ambito della legge sull'energia nucleare andrebbe tuttavia a toccare i diritti costituzionali degli azionisti delle società che gestiscono le centrali nucleari. In particolare, la misura avrebbe ripercussioni sulla garanzia della proprietà e, se fosse applicata agli attuali azionisti, sul principio della tutela della fiducia. Vi sono forti dubbi sul fatto che una limitazione di questo genere dei diritti citati possa essere ritenuta costituzionale sotto il profilo della proporzionalità.
Infine, occorre richiamare l'attenzione sul fatto che la maggioranza delle partecipazioni nelle società di gestione delle centrali nucleari è direttamente o indirettamente detenuta da enti pubblici. Un diritto di rivalsa sugli azionisti ricadrebbe quindi su tali enti e, in ultima analisi, sulla collettività.
Nel quadro della revisione dell'ordinanza del 7 dicembre 2007 sul fondo di disattivazione e sul fondo di smaltimento (RS 732.17), attualmente in corso, il Consiglio federale punta su altre misure per assicurare il finanziamento integrale e in tempi brevi dei costi di disattivazione e di smaltimento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.