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13.4200 · Interpellanza · 2013-12-12

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

1. Il Consiglio federale ritiene che il principio di inviolabilità del domicilio tutelato dalla Costituzione non risponda più alle esigenze attuali?

2. Qual è l'autorità competente che autorizza gli ispettori della Billag a effettuare le perquisizioni domiciliari?

3. Come il Consiglio federale intende risolvere le contraddizioni che esistono tra la prassi amministrativa e la Costituzione federale, ovvero il Codice di procedura penale (CPP)?

4. È vero che l'amministrazione richiede a servizi televisivi, come Zattoo e Wilmaa, informazioni su tutti i contratti stipulati con i clienti ("fishing expeditions")?

5. Quali sono i costi che la Billag sostiene per pagare i propri ispettori?

6. Quali sono i profitti che derivano dalle suddette perquisizioni?

Begründung

Nonostante il continuo aumento dei proventi del canone, l'anno passato la Billag ha avviato procedimenti nei confronti di 2800 persone, sospettate di essere "telespettatori pirata". Secondo l'Ufficio federale delle comunicazioni, il numero crescente dei procedimenti è pertanto da ricondurre alla forte intensificazione dei controlli e alla ricerca di telespettatori morosi, per la quale è stato impiegato molto più personale. È ovvio che gli ispettori non hanno remore nel condurre delle perquisizioni domiciliari. Queste, come ogni ingerenza nel diritto fondamentale dell'inviolabilità del domicilio, sono lecite di norma solo previa autorizzazione di un giudice. La stessa emanazione dell'ordine di perquisizione da parte del Ministero pubblico è un argomento controverso nella dottrina, poiché sono difficilmente soddisfatte le esigenze in materia di imparzialità e indipendenza del giudice.

A prescindere da questi principi, l'amministrazione reclama l'esigenza di entrare in un appartamento o in locali commerciali a scopi di ispezione. A differenza di quanto avviene per verifiche sul rispetto delle prescrizioni in materia di igiene alimentare e protezione antincendio o per la lettura dei contatori di acqua e gas, che non violano la sfera privata in modo particolare, le perquisizioni domiciliari effettuate per rilevare la presenza di un apparecchio radiotelevisivo o di un cellulare rappresentano un'ingerenza considerevole e spropositata nella sfera privata. Persino in assenza di sospetti fondati, sono state richieste le liste complete degli utenti ai fornitori delle offerte TV su Internet. Ai sensi del CPP questi reperti casuali non possono essere utilizzati, ma per la Billag sembrano valere altre regole.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ritiene il principio di inviolabilità del domicilio tutelato dalla Costituzione di assoluta rilevanza e attualità e non lo mette in discussione.

2. L'Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi Billag non è autorizzato a svolgere perquisizioni domiciliari, e nemmeno ne effettua. La Billag è tuttavia obbligata, in caso di sospetta violazione dell'obbligo di annuncio, a sporgere denuncia all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), come previsto dall'articolo 69 capoverso 1 della legge sulla radiotelevisione (SR 784.40) e dall'articolo 65 capoverso 2 lettera e dell'ordinanza sulla radiotelevisione (SR 784.401). Avviato un procedimento penale amministrativo, l'UFCOM ha la facoltà di condurre perquisizioni domiciliari per assicurare le prove. In questa fattispecie la base legale di riferimento è la legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; SR 313.0).

3. Allo scopo di attuare gli obblighi previsti dal diritto amministrativo, tra i quali si annoverano l'obbligo di annuncio e l'obbligo di pagare il canone per la radiodiffusione, le autorità competenti all'interno dell'amministrazione federale possono ricorrere agli strumenti legali contemplati dal procedimento penale, iscritti nel diritto penale amministrativo. Una di queste misure consta appunto nella perquisizione domiciliare, disciplinata a norma degli articoli 45, 48 e 49 DPA. Il Codice di diritto processuale penale svizzero (SR 312.0) non entra in gioco per l'attuazione dell'obbligo di annuncio e di pagamento del canone radiotelevisivo. La prassi adottata si attiene alle disposizioni di legge ed è rafforzata da una giurisprudenza pluriennale.

4. L'UFCOM non svolge assolutamente "fishing expeditions". Il funzionario inquirente dell'UFCOM ha d'ufficio l'obbligo di accertare i fatti in un procedimento penale amministrativo e a tal fine può raccogliere informazioni orali o scritte da terzi. Ne consegue che il funzionario inquirente in un procedimento penale amministrativo ha a disposizione gli stessi strumenti di un'autorità penale che indaga seguendo il codice di procedura penale. La raccolta di informazioni viene effettuata nel quadro di un procedimento penale amministrativo in corso, ad esempio presso un operatore della rete via cavo e riguardo la conclusione di un abbonamento, solo per accertare le prove di un'infrazione dell'obbligo di annuncio e solo per il singolo caso.

5. Composto da 40 collaboratori, il servizio esterno della Billag ha come mansione principale l'attività di acquisizione. A questo titolo, vengono contattate annualmente in tutta la Svizzera circa 200 000 economie domestiche che non sono annunciate per la ricezione radiotelevisiva. Gli annunci raccolti ogni anno oscillano tra 50 000 e le 60 000, da cui derivano proventi del canone compresi tra i 25 e i 30 milioni di franchi. I collaboratori del servizio esterno sono tenuti, in caso di sospetta violazione dell'obbligo di annuncio, a sporgere denuncia all'UFCOM. Non è possibile determinare il costo percentuale di questa attività.

6. È vero che nel periodo 2008 a 2012 l'UFCOM ha trattato una media annuale di 2500 procedimenti penali amministrativi per infrazioni all'obbligo di annuncio e all'obbligo di pagare il canone. Il numero di casi è variato di anno in anno. Il numero dei funzionari inquirenti in servizio presso l' UFCOM è stabile dal 1998 ed è di sette collaboratori. L'importo fatturato annualmente per le multe si attesta in media a circa 380 000 franchi. A questo proposito, non sono prioritari i ricavi, quanto piuttosto l'effetto preventivo dei procedimenti portati a termine per l'esecuzione dell'obbligo di annuncio.

Risposta del Consiglio federale.