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13.423 · Iniziativa parlamentare · 2013-03-22

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Il titolo quinto del Codice penale svizzero relativo ai reati contro l'integrità sessuale va completato con una disposizione volta a perseguire d'ufficio i reati di sfruttamento passivo della prostituzione, ovvero i casi in cui persone fisiche o giuridiche ottengono da persone che esercitano la prostituzione vantaggi patrimoniali sproporzionati o che procurano loro un reddito abusivo.

Begründung

Da quando negli anni Ottanta è stato soppresso il reato di sfruttamento passivo della prostituzione, un numero sempre maggiore di attori economici è entrato nel mercato della prostituzione, favorendo lo sviluppo dell'offerta. Non si erano mai visti così tanti sex center o servizi escort, di tutte le forme. Spesso le persone che lavorano nell'industria del sesso sono sottoposte a esigenze finanziarie sproporzionate date dal fatto che la loro attività genera guadagni elevati. Tali esigenze determinano redditi abusivi in molti contesti, ma soprattutto in quello dei contratti duraturi. Visto che gli attori economici non promuovono la prostituzione in sé ma ne traggono semplicemente vantaggio da un punto di vista economico, non vi è reato penale ai sensi delle disposizioni attuali.

Date la situazione precaria in cui si trovano le persone che esercitano la prostituzione e le circostanze in cui vengono stipulati i contratti, le vittime non sporgono praticamente mai denuncia penale. Occorre quindi dare al Ministero pubblico gli strumenti per intervenire d'ufficio e porre fine a situazioni di sfruttamento economico ordinario.