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13.4246 · Interpellanza · 2013-12-13

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Persone fisiche (ditte individuali) o imprese svizzere non possono effettuare installazioni elettriche senza un'apposita autorizzazione. Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione generale d'installazione sono disciplinate dagli articoli 7-11 dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27). Il rilascio dell'autorizzazione d'installazione alle imprese svizzere è accordato solo a chi dispone di un diploma riconosciuto con un'adeguata formazione continua.

Nel quadro degli accordi bilaterali della Svizzera con l'Unione europea, un numero crescente di imprese e persone fisiche straniere effettuano installazioni elettriche in Svizzera mediante contratti di appalto, senza essere in possesso di un'autorizzazione d'installazione secondo l'OIBT. Ne consegue una chiara discriminazione dei professionisti nazionali e quindi una concorrenza sleale nei confronti delle imprese svizzere.

Questa discriminazione è inaccettabile anche per ragioni di sicurezza. L'autorizzazione d'installazione secondo l'OIBT ha l'obiettivo di garantire la sicurezza di persone e cose nell'ambito delle installazioni elettriche. Non si tratta di una questione inerente al diritto sugli stranieri, bensì di un'autorizzazione tecnica. Inoltre concerne unicamente imprese che svolgono lavori in Svizzera sulla base di un contratto di appalto.

Nonostante l'evidente problema, alle sollecitazioni del settore vari servizi federali hanno reagito negando la propria competenza in materia.

Il Consiglio federale è incaricato di rispondere alle seguenti domande.

1. Condivide l'idea che tra imprese nazionali e straniere vi debba essere parità di trattamento in merito all'autorizzazione d'installazione secondo l'OIBT, soprattutto in considerazione degli aspetti legati alla sicurezza?

2. Come intende controllare che le imprese straniere che eseguono contratti di appalto in Svizzera rispettino le prescrizioni legali vigenti circa il possesso di un'autorizzazione d'installazione secondo l'OIBT?

3. Chi è competente per l'attuazione e il controllo in materia?

4. Quali provvedimenti amministrativi o eventualmente legali vuole adottare per eliminare la discriminazione del settore nazionale?

5. Valuta la possibilità di introdurre un obbligo tassativo per le imprese e le persone fisiche straniere, affinché siano tenute a presentare l'autorizzazione già al momento della notifica dei lavori in Svizzera (per es. attraverso la dichiarazione del numero di autorizzazione nel modulo di notifica)?

Stellungnahme des Bundesrates

L'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), nel suo articolo 6 prevede che per compiere lavori su impianti elettrici è necessaria un'autorizzazione dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI). Le condizioni per il rilascio di tale autorizzazione sono sancite nell'articolo 7 e seguenti dell'OIBT. Per quanto concerne i criteri di riconoscimento delle formazioni professionali conseguite all'estero, l'ESTI deve tenere conto dell'articolo 8 capoverso 1 lettera f e, per le persone provenienti dagli Stati dell'UE/AELS, della direttiva 2005/36/CE, menzionata nell'allegato III dell'accordo del 1º giugno 2002 sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (RS 0.142.112.681). L'ESTI tiene un registro delle autorizzazioni d'installazione accessibile al pubblico (art. 20 OIBT). Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, esegue lavori d'installazione senza la necessaria autorizzazione, è punito con la multa secondo l'articolo 42 lettera a OBIT in combinato disposto con l'articolo 55 della legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0).

Inoltre, in virtù dell'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS; RS 935.01) in combinato disposto con l'articolo 1 e l'allegato 1 numero 10 della relativa ordinanza del 26 giugno 2013 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (ODPS; RS 935.011), gli installatori elettricisti sono soggetti all'obbligo di dichiarazione e alla verifica secondo la LDPS. Coloro che intendono esercitare tali attività, devono prima presentare una dichiarazione presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). La prestazione di servizi può essere fornita non appena l'autorità competente, nel caso in questione l'ESTI, ha comunicato alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione che nulla osta alla prestazione di servizi o che i termini fissati per la verifica delle qualifiche professionali sono scaduti senza che vi sia stata alcuna comunicazione da parte di un'autorità. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, fornisce prestazioni prima che siano adempiute queste condizioni, viene punito con la multa (art. 7 LDPS).

L'autorizzazione d'installazione, l'obbligo di dichiarazione e la verifica, ai sensi della LDPS, sono collegati al luogo in cui si esercita l'attività, non alla nazionalità. In questo modo, ai prestatori di servizi svizzeri e esteri vengono garantite le stesse condizioni o condizioni equiparabili per l'esercizio dell'attività professionale.

Pertanto, il Consiglio federale risponde come segue alle domande dell'autore dell'interpellanza:

1. Nel settore delle installazioni elettriche, la parità di trattamento delle imprese nazionali ed estere è in linea di principio garantita. Il Consiglio federale è tuttavia consapevole che, nonostante il sempre maggiore impegno dell'ESTI, i controlli possono essere effettuati unicamente a campione. Sussiste quindi il rischio di violazione penale delle prescrizioni legali.

2. Il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire.

3. L'attuazione e il controllo del rispetto di queste prescrizioni sono di competenza dell'ESTI, che lavora in stretta collaborazione con gli uffici cantonali del lavoro, le commissioni paritetiche della costruzione (controllo dei cantieri) e i gestori di rete (verifica degli annunci di installazione). Nel 2012, l'ESTI ha depositato presso l'Ufficio federale dell'energia (UFE) 44 denunce penali contro persone fisiche e imprese con domicilio o sede in uno Stato dell'UE per l'esecuzione di lavori di installazione senza autorizzazione. Nel 2013 il numero di tali denunce è lievemente aumentato.

4. Nel caso in questione, il Consiglio federale non rileva alcuna discriminazione del settore nazionale e reputa, pertanto, che non ci sia alcuna necessità di intervenire.

5. La legislazione in vigore è conforme alle esigenze dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE. Alla luce di tale accordo, il Consiglio federale ritiene che non sia opportuno introdurre una regolamentazione speciale che si applichi esclusivamente alle persone fisiche e alle imprese estere.

Risposta del Consiglio federale.