13.4247 · Interpellanza · 2013-12-13
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
L'industria grafica svizzera sta attraversando una profonda crisi strutturale e congiunturale. Il ramo soffre di svantaggi comparativi a livello di costi e negli ultimi dieci anni ha visto scomparire la metà delle aziende e più del 40 per cento dei posti di lavoro. Il ramo grafico riveste grande importanza non solo per la pluralità dei mass media, ma anche per la formazione degli apprendisti in Svizzera.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale intravvede la possibilità di sostenere il processo di adeguamento strutturale nel ramo grafico sulla base dell'articolo 103 della Costituzione (Politica strutturale), segnatamente per promuovere l'innovazione, la collaborazione, lo sviluppo delle conoscenze e curarne l'immagine?
2. Tenuto conto della grande importanza degli appalti pubblici per il ramo grafico, il Consiglio federale può prendere in considerazione una modifica dell'articolo 8 della legge sugli acquisti pubblici affinché le aggiudicazioni vengano limitate agli offerenti che formano apprendisti in Svizzera?
3. Il Consiglio federale pensa di esprimere raccomandazioni in tal senso alle aziende controllate dalla Confederazione (es. Posta, FFS e Swisscom)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo uno studio del Politecnico di Zurigo (Iselin, D. (2011): Branchenstrukturbericht Grafische Industrie, KOF Studien, 28, Zurigo, settembre 2011.) l'industria grafica ha sofferto con l'ultima recessione, ma in futuro le aziende si attendono un miglioramento della situazione. Il Consiglio federale non intende ostacolare il processo di adeguamento strutturale perché lo considera un presupposto fondamentale per lo sviluppo e la competitività dell'economia. La Confederazione, tuttavia, dispone già oggi di strumenti e misure per configurare questo processo nel modo più accettabile possibile. È importante concentrarsi su buone condizioni quadro, per esempio mantenendo gli oneri amministrativi a livelli bassi per tutte le aziende oppure riducendoli con soluzioni di e-government. La Confederazione agevola anche l'accesso al finanziamento attraverso il sistema di fideiussioni per le piccole e medie imprese oppure sostiene le imprese con ambizioni internazionali mediante Switzerland Global Enterprise. Inoltre, per promuovere l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze, la Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) propone già diverse cose. La CTI non solo incoraggia lo scambio di conoscenze e di tecnologie tra le scuole universitarie e il mondo economico, ma promuove anche la realizzazione di idee commerciali mediante programmi di formazione/coaching e permette alle innovazioni di affermarsi sul mercato cofinanziando progetti di ricerca e sviluppo. Infine, nelle regioni strutturalmente deboli, le aziende che creano o salvano posti di lavoro possono beneficiare di agevolazioni fiscali. Nel quadro dell'assicurazione contro la disoccupazione, la Confederazione ha la possibilità di mettere a disposizione dei lavoratori minacciati da licenziamenti di massa una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Queste misure si prefiggono da un lato di tutelare i posti di lavoro a rischio e di evitare le ristrutturazioni aziendali e, dall'altro, di sostenere il reinserimento rapido dei lavoratori già licenziati. Secondo il Consiglio federale, pertanto, non vi è nessuna necessità di intervenire ulteriormente in singoli settori.
2. Il Consiglio federale si è già espresso più volte sulla questione della formazione degli apprendisti (formazione professionale di base) quale criterio per l'aggiudicazione di appalti pubblici (FF 2013 4689). La formazione degli apprendisti non può costituire un criterio di idoneità o di aggiudicazione perché si finirebbe per mescolare criteri intrinsechi ed estranei alla prestazione (rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza sugli acquisti pubblici del 1° gennaio 2010, pag. 20, http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/17829.pdf). Non solo: una commistione di questo tipo pregiudica la concorrenza e distorce il criterio principale dell'aggiudicazione, quello cioè dell'offerta economicamente più interessante. Detto questo, già oggi l'articolo 27 capoverso 3 dell'ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub, RS 172.056.11.) prevede che in caso di offerte equivalenti il committente tiene conto della misura nella quale l'offerente (con sede o succursale in Svizzera) offre posti di formazione. L'adozione di criteri estranei alle aggiudicazioni non è conciliabile con gli obblighi della Svizzera dal profilo del diritto pubblico internazionale e, pertanto, potrebbe essere intesa dai nostri partner commerciali come una mossa protezionistica a favore dei mercati degli appalti pubblici in Svizzera. Per tutta risposta, eventuali ritorsioni consisterebbero nell'impedire o ostacolare l'accesso degli operatori svizzeri ai mercati esteri degli appalti pubblici e la conseguenza sarebbe addirittura la perdita di posti di lavoro e posti di formazione (in particolare l'accordo del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici (Government Procurement Agreement, GPA), gli accordi di libero scambio, importanti per l'accesso al mercato, stipulati nel settore degli appalti pubblici con Stati terzi e l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici).
3. Alla luce delle risposte alle domande 1 e 2 il Consiglio federale rinuncia ad esprimere raccomandazioni alle aziende controllate dalla Confederazione (es. Posta, FFS e Swisscom).
Risposta del Consiglio federale.