13.425 · Iniziativa parlamentare · 2013-04-17
Liquidato
Wortlaut
Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa parlamentare:
L'articolo 85 capoverso 7 della legge federale sugli stranieri va modificato come segue:
Art. 85
...
Cpv. 7
Le persone ammesse provvisoriamente non hanno diritto al ricongiungimento familiare.
Begründung
Una persona ammessa a titolo provvisorio non ha diritti di soggiorno in Svizzera. La sua domanda di asilo è stata respinta e deve essere rimpatriata quanto prima. Già lo dice la parola: l'ammissione di tali persone deve essere "provvisoria", a breve termine. Un ricongiungimento familiare ha senso invece soltanto se il soggiorno è di lunga durata, condizione che esclude a priori le persone ammesse provvisoriamente.
Il fatto che attualmente oltre il 60 per cento delle persone rientranti nel settore dell'asilo viva in Svizzera con lo statuto di "persona ammessa provvisoriamente" dimostra l'esistenza di abusi di tale sistema. Non si tratta più dell'ammissione in via provvisoria di casi di rigore che non possono essere rimpatriati immediatamente, bensì di una falla del sistema d'asilo svizzero. L'opportunità del ricongiungimento familiare la allarga poiché, da un lato, aumentano le comodità legate a questo statuto e, dall'altro, diventano quasi nulle le probabilità che una persona ammessa provvisoriamente lasci la Svizzera. D'altro canto, tale possibilità comporta un massiccio numero di abusi, poiché l'effettiva appartenenza alla famiglia non è praticamente mai controllata. Giungono così in Svizzera innumerevoli altri immigrati che non avrebbero alcun diritto a soggiornarvi.
Queste persone non figurano nelle statistiche in materia di asilo, non dovendo presentare alcuna domanda. Stando ai cantoni, negli ultimi tempi questo tipo di immigrazione ha registrato un forte aumento e cagiona un numero crescente di problemi.