13.4260 · Mozione · 2013-12-13
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di preparare le basi legali affinché venga istituito l'obbligo di fornire una garanzia d'origine per tutta l'elettricità venduta in Svizzera.
Begründung
Un mercato funziona male se le parti contraenti non dispongono delle medesime informazioni al momento della conclusione o dell'adempimento del contratto (informazione asimmetrica). Sul mercato svizzero dell'energia elettrica regna a volte una forte asimmetria d'informazione, quando l'"energia grigia" importata - vale a dire l'energia elettrica senza garanzia di origine - viene venduta in Svizzera. L'origine dell'elettricità prodotta in Svizzera è dichiarata praticamente al 100 per cento e per più del 50 per cento proviene dall'energia idroelettrica. Introducendo l'obbligo di fornire una garanzia di origine, verrebbe creata la necessaria trasparenza per far sì che i consumatori possano prendere le loro decisioni d'acquisto con cognizione di causa. Anche i produttori di energia elettrica potrebbero approfittarne perché, grazie alla garanzia di origine, godrebbero delle medesime condizioni sul mercato elettrico. I produttori di energia elettrica stranieri, che esportano elettricità in Svizzera, dovrebbero quindi in futuro assicurare la trasparenza che in Svizzera rappresenta già la norma da diverso tempo. D'altronde, la Svizzera non sarebbe il primo Paese a perseguire un simile obiettivo. L'Austria, uno Stato dove la forza idrica rappresenta la principale fonte di energia, prevede già un obbligo di fornire una garanzia di origine dell'elettricità prodotta nella sua legge sull'organizzazione del settore elettrico ("Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz"). Secondo l'articolo 78 di questa legge, i commercianti di energia elettrica devono indicare una volta all'anno sulle fatture dell'elettricità o sui relativi allegati, nonché sul materiale informativo destinato ai consumatori finali, il mix d'approvvigionamento che commercializzano rispetto al totale dell'elettricità fornita ai consumatori finali.
Questa misura sarebbe facile da riprendere anche in Svizzera e non risulterebbe discriminatoria. L'elettricità prodotta da ogni tipo di fonte potrebbe continuare ad essere venduta, a patto che che venga fornita la garanzia di origine. I produttori svizzeri di energia elettrica non dovrebbero sopportare nessuna spesa supplementare poiché nel nostro Paese la garanzia di origine è già la norma. Infine, sarebbe proprio il settore dell'energia idroelettrica svizzero il principale beneficiario della maggiore trasparenza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'origine di tutta l'energia elettrica prodotta in Svizzera deve già oggi essere dichiarata. Anche nei Paesi dell'UE è possibile fornire la garanzia di origine per l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili. La garanzia d'origine rappresenta un sistema di bilancio: la garanzia viene rilasciata alla produzione e convalidata al consumo di elettricità. Il commercio di garanzie di origine è collegato sul piano europeo, tuttavia non è vincolato alla commercializzazione fisica dell'energia elettrica. Va osservato, inoltre, che nella maggior parte dei Paesi europei non viene emessa nessuna garanzia di origine per le energie non rinnovabili.
Il Consiglio federale approva in linea di principio una maggiore trasparenza ed è disposto ad esaminare i vantaggi e gli svantaggi di un'estensione dell'obbligo di dichiarazione della garanzia di origine su tutte le operazioni di vendita di energia elettrica ai consumatori finali. Un obbligo di dichiarazione riferito a mere operazioni commerciali, che verrebbe ad integrarsi nella richiesta formulata nella presente mozione, sarebbe in contraddizione con la logica del sistema alla base delle garanzie di origine, poiché una convalida della garanzia di origine sarebbe effettiva solo se l'energia elettrica verrebbe poi davvero consumata.
Come d'altronde già espresso nel parere sul postulato Diener Lenz 13.4182, il Consiglio federale è disposto a esaminare le possibili forme d'introduzione di un obbligo generale di dichiarazione delle garanzie di origine e le conseguenze che ne potrebbero derivare. Il Consiglio federale propone pertanto di respingere la mozione. Qualora venisse accolta dalla Camera prioritaria, il Consiglio federale si riserva di proporre alla seconda Camera una modifica della mozione ai sensi di una restrizione dell'introduzione dell'obbligo alle operazioni di vendita dell'elettricità ai consumatori finali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.