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13.4274 · Interpellanza · 2013-12-13

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nei settori ospedaliero e soprattutto ambulatoriale del nostro sistema sanitario, il divario tra domanda e offerta per quanto attiene agli orari di lavoro dei medici si fa sempre più ampio, in particolare per il trattamento dei malati cronici, i quali, secondo lo studio medico, possono rappresentare fino all'80 per cento delle consultazioni. Molte prestazioni non devono per forza essere fornite dal medico: in parte possono essere delegate, ma sempre nel rispetto della qualità richiesta e tenendo conto della formazione della persona chiamata a fornirle. Una soluzione di questo tipo va a tutto vantaggio di un impiego più efficiente delle competenze.

In questo ambito, svolgono un ruolo speciale le assistenti di studio medico. La loro professione, riconosciuta come tale ai sensi della legge sulla formazione professionale dal 1999, è in parte marginalizzata sia nella legge sull'assicurazione malattie sia nel sistema formativo in campo sanitario:

- nel primo casa a causa dell'impossibilità di computare secondo tariffa una parte delle prestazioni delegabili, il che nella prassi può scoraggiare le deleghe e ostacolare la ripartizione ottimale dei compiti, soprattutto per quanto attiene ai malati cronici (informazione, coaching dei pazienti, ecc.);

- nel secondo casa perché la professione, nonostante i preannunciati moduli di perfezionamento, non offre sbocchi. A farne le spese sono le dirette interessate e la permeabilità necessaria a garantire la qualità del sistema.

In questo contesto, il Consiglio federale considera la possibilità di:

a. aumentare le prestazioni computabili secondo tariffa delle assistenti di studio medico affinché queste ultime possano essere impiegate in modo ottimale nell'interesse del paziente e le loro competenze meglio utilizzate?

b. riflettere su come integrare la formazione, il perfezionamento e le competenze pratiche riconosciute delle assistenti di studio medico nel sistema formativo del settore sanitario al fine di renderlo permeabile?

Stellungnahme des Bundesrates

Le domande sollevate nell'interpellanza circa la valorizzazione della professione di assistente di studio medico (ASM) sono già state ampiamente discusse nel quadro del piano direttore "Medicina di famiglia e medicina di base". Da questa discussione è emerso che deve essere chiarito innanzitutto l'aspetto formativo, ossia quali compiti supplementari possono essere ragionevolmente assunti dalle ASM e quali sono le qualifiche necessarie per tali compiti. Aver richiesto un esame professionale va considerato come un passo in questa direzione. Solo dopo aver chiarito questo aspetto si potrà esaminare se e fino a che punto è possibile ammettere le (nuove) prestazioni delle ASM nel catalogo delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) ed eventualmente riconoscere la professione di assistente di studio medico come nuova categoria di fornitori di prestazioni.

a. Per quanto attiene l'eventuale estensione delle prestazioni delle ASM computabili secondo tariffa, sorge subito una domanda: si tratta di una prestazione coperta dall'assicurazione obbligatoria (inclusa la qualifica del fornitore di prestazioni in questione)? Per poter essere definita obbligatoria ai sensi della LAMal, una prestazione deve essere efficace, appropriata ed economica (i cosiddetti criteri EAE). Nel nostro caso occorre però chiedersi innanzitutto in cosa consistano le prestazioni supplementari fornite dalle ASM. Si tratta di prestazioni delegate e fornite sotto la sorveglianza e la responsabilità del medico oppure di prestazioni indipendenti fornite dalle ASM su ordine del medico? Nel secondo caso va stabilito se sia necessario riconoscere una nuova categoria di fornitori di prestazioni e, di conseguenza, distinguerla da altri gruppi di fornitori di prestazioni. Solo in una seconda fase si potrà discutere eventualmente sulla definizione tariffale di queste prestazioni (cioè sul loro "prezzo").

b. Quanto alla formazione, va fatto presente che la professione di ASM è integrata nel sistema formativo e che è garantito il passaggio alle professioni sanitarie di livello terziario. Il diploma di ASM attesta una formazione di livello secondario II, condizione indispensabile per essere ammessi a una scuola professionale superiore. Inoltre le ASM possono - parallelamente alla formazione professionale di base o come formazione post-diploma - acquisire la maturità professionale, che permette di accedere a una scuola universitaria professionale. Le ASM che optano per questa via, abbandonano di fatto la loro professione. Per ovviare a ciò, l'organizzazione del mondo del lavoro incaricata della formazione delle ASM ha presentato già un anno fa una proposta di perfezionamento specifica di livello terziario B per le ASM, orientata alla professione di coordinatrice di studio medico (CSM). Un tale esame professionale introdurrebbe una nuova qualifica che assumerebbe un ruolo importante in vista dei futuri sviluppi. Proprio un'assistenza integrata caratterizzata dalla collaborazione tra diverse professioni sanitarie, ma anche istituzioni, necessita di un coordinamento solido e di una comunicazione competente. In questo contesto, ASM e CSM svolgeranno una funzione importante. Il compito più arduo che si dovrà affrontare per definire le competenze della CSM è la differenziazione da altre professioni sanitarie. Nel quadro del piano direttore "Medicina di famiglia e medicina di base" l'Ufficio federale della sanità pubblica ha accompagnato il processo ed è stato richiesto un esame professionale.

Risposta del Consiglio federale.