Lexipedia

13.4286 · Interpellanza · 2013-12-13

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Dal 2012 i sussidi federali alle organizzazioni di consumatori vengono erogati in base a una nuova chiave di riparto. Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Per quale motivo il Konsumentenforum, una delle quattro organizzazioni di consumatori, riceve solamente il 20,7 per cento - un quinto - dei sussidi federali?

2. Stando ai criteri commisurati alle prestazioni, la FRC riceverebbe il 37,49 per cento, la SKS il 21,84 per cento, l'ACSI il 26,20 per cento e il kf il 14,47 per cento. Come si spiegano queste forti disparità e come si potrebbe conciliarle con le regioni linguistiche?

3. Dove sta scritto nella legge sull'informazione dei consumatori (LIC) che l'Alleanza delle organizzazioni di consumatori (ACSI, FRC e SKS), a seguito della loro fusione, dovrebbe ricevere più soldi e perché in questo caso la Confederazione interferisce nella libertà associativa?

4. Se l'informazione è un compito espressamente demandato alle organizzazioni di consumatori, perché la consulenza non è sovvenzionata?

5. Per quale motivo nella Svizzera tedesca si promuove lo svolgimento di test nonostante vengano già svolti e pubblicati da aziende private? (Saldo, Beobachter, ecc.)?

6. Per quale motivo konsumhelden.ch, l'unica community nazionale per i consumi improntata alle esigenze dei giovani consumatori, non riceve sussidi?

7. La ripartizione di cui copra assicura la sopravvivenza e il pluralismo delle opinioni di tutte le organizzazioni di consumatori?

Stellungnahme des Bundesrates

Il sistema di ripartizione degli aiuti finanziari sul quale si interroga l'interpellante poggia sull'ordinanza del DEFR sulla ripartizione degli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori (qui di seguito ordinanza sulla ripartizione, RS 944.055). È in vigore dal 1° luglio 2013.

L'obiettivo del nuovo sistema di ripartizione è di concedere gli aiuti finanziari alle quattro organizzazioni di consumatori Associazione consumatrici e consumatori (ACSI), Fédération romande des consommateurs (FRC), Konsumentenforum (kf) e Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) che ricevono la maggior parte dell'aiuto finanziario sancito dalla legge sull'informazione dei consumatori (LIC, RS 944.0) in base a una stima delle prestazioni che forniscono secondo la LIC. Si rammenta che ai sensi dell'articolo 5 LIC la Confederazione può accordare un aiuto finanziario non superiore al 50 per cento delle spese computabili e soltanto per le seguenti tre attività delle organizzazioni di consumatori: 1) l'informazione oggettiva e corretta dei consumatori nei media stampati o elettronici; 2) l'esecuzione di test comparativi; 3) la negoziazione di accordi sulle dichiarazioni.

Il nuovo sistema poggia da un lato su una quota fissa di sovvenzionamento, stabilita all'articolo 1 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza sulla ripartizione e, dall'altro, su una quota variabile che dipende dalla valutazione annuale delle prestazioni delle organizzazioni di consumatori. Come precisa l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza sulla ripartizione, questa valutazione si basa sugli indicatori quantitativi e qualitativi riportati nell'allegato dell'ordinanza stessa. In conformità a questa disposizione, si tiene anche conto della collaborazione tra le organizzazioni di consumatori e, per certi indicatori quantitativi, delle diverse dimensioni delle regioni linguistiche. Si osservi infine che, in conformità all'articolo 1 capoverso 1 lettera a e all'articolo 3 dell'ordinanza sulla ripartizione, la percentuale fissa dei sussidi diminuirà progressivamente di anno in anno fino ad arrivare al 25 per cento nel 2017.

1./2. La quota dell'aiuto finanziario che spetta al kf, per analogia a quella delle altre tre organizzazioni, dipende dalla quota fissa e da quella variabile risultanti dall'applicazione del sistema appena descritto. Di conseguenza, la percentuale di aiuto finanziario di un'organizzazione è direttamente proporzionale al totale delle sue prestazioni ai sensi della LIC e alla loro quantità e qualità rispetto alle prestazioni fornite da tutte le altre organizzazioni di consumatori. Ecco le cifre ufficiali risultanti dalla valutazione del kf: per il secondo semestre 2013, secondo la decisione del 4 luglio 2013 dell'Ufficio federale del consumo (UFDC), passata in giudicato, la quota totale dell'aiuto finanziario che spetta al kf corrispondeva al 21,93 per cento, mentre la parte variabile era del 13,66 per cento; nel 2014, secondo la decisione dell'UFDC del 19 dicembre 2013 la quota totale dell'aiuto finanziario che spetta al kf corrisponde al 20,7 per cento, mentre la parte variabile è del 14,60 per cento.

3. Come spiegato all'inizio, la collaborazione tra le organizzazioni di consumatori è sancita dall'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza sulla ripartizione. Per collaborazione si intende non soltanto quella regolare, come quella che risulta dall'Alleanza delle organizzazioni di consumatori (ACSI, FRC e SKS), ma anche quella sporadica, come quella che esiste attualmente per il barometro dei prezzi tra le quattro organizzazioni di consumatori. È anche opportuno ricordare che si tratta soltanto della collaborazione riguardante le attività previste dalla LIC. La collaborazione contribuisce a un utilizzo economico ed efficace degli aiuti finanziari in conformità alla legge sui sussidi (RS 616.1). Sapendo che l'importo totale dei sussidi è di circa 900 000 franchi all'anno e che nel sistema di ripartizione le organizzazioni di consumatori vengono invogliate ad effettuare il maggior numero di attività ai sensi della LIC, è sembrato indispensabile introdurre la collaborazione come correttivo.

4. La LIC finanzia l'attività di un'organizzazione di consumatori soltanto se rientra tra le attività LIC come descritto sopra. L'unica attività di consulenza che può essere presa in considerazione è l'informazione obiettiva e pertinente dei consumatori, tramite la stampa o i media elettronici. Inoltre, questa informazione deve essere destinata alla collettività. Ne consegue che si prende in considerazione l'attività di consulenza su supporto scritto (es. opuscolo), non quella fornita a singole persone, per telefono o via e-mail.

5. Come spiegato all'inizio, i test comparativi rientrano tra le attività specifiche considerate dalla LIC. La LIC dedica ai test un posto importante e stabilisce regole severe (v. art. 6 e 7 LIC e art. 7 a 10 dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori, RS 944.05). Visti così, i test comparativi svolti dalle organizzazioni di consumatori si distinguono da quelli effettuati da altri operatori perché le organizzazioni di consumatori sono indipendenti e neutrali.

6. Se un'organizzazione sollecita un aiuto finanziario in virtù della LIC deve presentare un'apposita domanda. Deve anche essere un'organizzazione d'importanza nazionale secondo l'articolo 5 LIC, che statutariamente si dedica esclusivamente alla protezione dei consumatori oppure all'informazione dei consumatori. Le sue attività, inoltre, devono essere conformi a quelle elencate dalla LIC. A tutt'oggi, la community alla quale si riferisce l'interpellante non soddisfa nessuna di queste esigenze.

7. Non è auspicabile che le organizzazioni di consumatori siano entità la cui esistenza dipende da un aiuto finanziario dello Stato. La LIC stessa mira a impedire questo rapporto di dipendenza e stabilisce, come detto sopra, un tetto massimo pari alla metà delle spese computabili. Di conseguenza, spetta innanzitutto alle organizzazioni prendere le misure necessarie per garantire la loro indipendenza finanziaria. La LIC, tra l'altro, non si prefigge lo scopo di finanziare qualsiasi attività delle organizzazioni di consumatori, bensì si limita alle attività specifiche elencate sopra, in particolare quelle che offrono ai consumatori le informazioni per scegliere con cognizione di causa.

Risposta del Consiglio federale.