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13.4296 · Mozione · 2013-12-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di unificare il diritto procedurale in materia di esecuzione delle decisioni penali (art. 439 segg. del Codice di procedura penale svizzero, CPP). Tale unificazione va connessa a una discussione sull'uniformazione della modalità in caso di rei pericolosi per la collettività. Un'unificazione del diritto procedurale permetterebbe di uniformare rapidamente nella legge le procedure e gli standard, contribuendo ad aumentare sensibilmente la sicurezza.

La revisione parziale del CPP dovrebbe sancire nel diritto federale che contro una decisione d'esecuzione di primo grado è ammissibile il reclamo secondo gli articoli 393 segg. CPP a una giurisdizione di reclamo collegiale secondo l'articolo 395 CPP, a prescindere dal fatto che sia stata pronunciata da un'autorità amministrativa tramite decisione secondo il diritto procedurale amministrativo cantonale o da un cosiddetto giudice dell'applicazione della pena (nei cantoni di Ginevra, di Vaud, di Vallese, Ticino), e che pertanto il diritto procedurale da applicare è in generale quello previsto dal CPP.

L'autorità d'esecuzione deve inoltre essere legittimata al reclamo, e i reclami contro decisioni d'esecuzione non possono più avere effetto sospensivo.

Begründung

L'articolo 439 CPP prescrive che la Confederazione e i cantoni designano le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura.

Attualmente la competenza per l'esecuzione della decisione spetta al cantone in cui è stata emanata la sentenza. L'esecuzione della pena compete invece al cantone in cui si trova il penitenziario. Spesso sono pertanto presenti due ordinamenti giuridici cantonali.

Le decisioni di esecuzione della decisione e della pena sono inoltre emanate mediante decisioni amministrative secondo la procedura amministrativa cantonale. In caso di ricorso, ciò comporta che le decisioni di esecuzione devono essere trattate, in quanto ultima autorità cantonale, da un Tribunale amministrativo cantonale che di norma non conosce a sufficienza la materia e gli antefatti.

Il detenuto può inoltre impugnare la decisione amministrativa cantonale presso il Tribunale federale, mentre questa possibilità è preclusa all'autorità d'esecuzione della pena. Tale situazione non è giustificata riguardo alla garanzia della sicurezza pubblica. Anche l'autorità di esecuzione della pena deve essere legittimata a ricorrere.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'autrice della mozione chiede essenzialmente che in caso di ricorso nella procedura cantonale di esecuzione decida sempre l'autorità di reclamo prevista dal Codice di procedura penale svizzero (CPP) e che quest'ultimo venga applicato come diritto procedurale a prescindere da quale autorità abbia emanato la decisione di primo grado. Secondo l'articolo 123 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale (RS 101), l'esecuzione delle pene e delle misure compete ai cantoni, salvo diversa disposizione della legge. È vero che la Confederazione può legiferare in materia di esecuzione delle pene e delle misure, ma in considerazione dell'indipendenza e dell'autonomia organizzativa dei cantoni è molto cauta nell'avvalersi della sua competenza costituzionale. Ha pertanto lasciato ai cantoni il compito di designare le autorità competenti nella procedura di esecuzione e di disciplinare il diritto procedurale applicabile. Nella maggior parte dei cantoni, in primo grado decide un'autorità d'esecuzione e in caso di ricorso il Tribunale amministrativo, in applicazione del diritto cantonale di procedura amministrativa. In alcuni cantoni in primo grado decide un giudice d'esecuzione delle pene e delle misure e in caso di reclamo l'autorità di reclamo in materia penale. In parte esistono anche forme leggermente modificate o forme miste dei sistemi descritti. Non è necessario che la Confederazione intervenga nell'autonomia organizzativa cantonale, in quanto questi sistemi sono risultati adeguati. Il cambio di diritto procedurale comporta inoltre alcuni problemi, poiché ogni diritto procedurale ha i propri principi, e il CPP è un diritto di procedurale penale e non di esecuzione delle pene.

La mozione intende inoltre permettere all'autorità d'esecuzione di interporre ricorso presso il Tribunale federale. A tale proposito sarebbe preferibile attribuirle una facoltà di ricorso analoga a quella prevista per le autorità di cui all'articolo 81 capoverso 3 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Una tale riforma non appare tuttavia necessaria, in quanto secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure il pubblico ministero può interporre ricorso per tutelare interessi pubblici in materia di sicurezza e deve essere coinvolto anche nel procedimento cantonale (decisione 6B_664/2013 del 16 dicembre 2013, consid. 1.3 e 1.4). La mozione riguarda precisamente gli autori di reati che mettono in pericolo la sicurezza pubblica. Concedere un ampio diritto di ricorso all'autorità d'esecuzione graverebbe il Tribunale federale di un onere supplementare perché dovrebbe pronunciarsi più spesso su questioni d'esecuzione. La revisione comporterebbe inoltre particolari difficoltà per i cantoni in cui sussistono giudici di esecuzione delle pene e delle misure: visto che ai giudici non può essere conferito un diritto di ricorso, questo compito dovrebbe essere svolto da un'altra autorità che, non avendo emanato la prima decisione, non disporrebbe delle conoscenze specifiche necessarie. Particolarmente toccato sarebbe il canton Ticino, che non dispone più di una propria autorità d'esecuzione. L'attuazione della mozione imporrebbe probabilmente di abrogare queste autorità giudiziarie di esecuzione delle pene e delle misure. Nemmeno in questo ambito è necessario intervenire nell'autonomia organizzativa cantonale.

Va parimenti respinta la richiesta di togliere l'effetto sospensivo ai reclami contro le decisioni d'esecuzione, in quanto ciò precluderebbe la possibilità di giudicare ogni singolo caso in base alle circostanze. Perlomeno l'autorità di ricorso che dirige il procedimento deve avere la possibilità, nel singolo caso, di attribuire l'effetto sospensivo a un ricorso (art. 103 cpv. 3 LTF; art. 387 CPP). Nel caso dei ricorsi delle autorità, escludere l'effetto sospensivo non sarebbe nell'interesse della sicurezza pubblica.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.