13.4307 · Mozione · 2013-12-13
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di ordinare all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) di non inasprire la prassi in materia di rimborso dell'imposta preventiva. I contribuenti senza alcuna intenzione di sottrazione non devono essere puniti con la rinuncia all'imposta preventiva, poiché essa è concepita come imposta di garanzia.
Begründung
L'inasprimento della prassi previsto per il 1° gennaio 2014 trae origine in tutta evidenza da due sentenze del Tribunale federale (sentenze 2C_95/2011 e 2C_80/2012). Uno dei casi riguarda una vincita al lotto e l'altro il versamento di dividendi. Nelle citate sentenze il Tribunale federale ha stabilito che il diritto al rimborso dell'imposta preventiva decade se i redditi colpiti dall'imposta non vengono dichiarati nella successiva dichiarazione d'imposta o le indicazioni complementari non vengono presentate in tempo per poter considerare i redditi prima che la tassazione passi in giudicato. L'AFC intende ora, per mezzo di una circolare, fare di questo principio una regola generale applicabile tanto a fattispecie chiaramente definite quali ad esempio il versamento di dividendi, di interessi o di una vincita al lotto, oppure di circostanze non prevedibili o non individuabili nell'ambito delle prestazioni valutabili in denaro. Nella prassi risulta spesso impossibile dichiarare anticipatamente una prestazione valutabile in denaro. Le prestazioni di questo tipo, in particolare per le persone giuridiche, spesso sono rilevate soltanto a posteriori nella procedura di imposizione e possono essere dichiarate al più presto solo nella tassazione delle persone fisiche. Se queste ultime sono già state tassate in via definitiva, secondo la nuova prassi il contribuente perderebbe il diritto al rimborso anche se non aveva alcuna intenzione di sottrarsi all'imposta e se, in presenza delle necessarie informazioni, avrebbe dichiarato tempestivamente la prestazione. In genere si tratta di aspetti che rientrano nel margine di apprezzamento e che possono essere valutati in modi diversi (ad es. rapporto tra salario e dividendi, entità degli ammortamenti o degli accantonamenti, quota privata dell'uso di un veicolo, ecc.).
Nel quadro di un'indagine conoscitiva le cerchie interessate e i cantoni si sono opposti al previsto inasprimento della prassi. Non è chiaro per quali ragioni l'AFC voglia comunque introdurre questo inasprimento e si pone la questione se queste consultazioni non degenerino in farsa.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, due circolari dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) degli anni 1978 e 1988 devono essere rielaborate, in quanto non corrispondono più completamente alla giurisprudenza del Tribunale federale sviluppata nel frattempo in merito all'articolo 23 della legge federale sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21). Esse dovranno essere sostituite da una nuova circolare, il cui disegno è stato sottoposto per parere ai cantoni e ad altri ambienti interessati il 16 settembre 2013. L'AFC ha tenuto in considerazione i pareri pervenuti, nella misura in cui le richieste avanzate erano compatibili con le indicazioni del Tribunale federale e con le basi legali del rimborso dell'imposta preventiva. L'AFC prevede di pubblicare nel corso del primo semestre del 2014 la circolare rielaborata.
Secondo il Tribunale federale, una dichiarazione regolare ai sensi dell'articolo 23 LIP è data solo se il contribuente dichiara i redditi colpiti dall'imposta preventiva nella prima dichiarazione fiscale, che deve essere presentata dopo la scadenza della prestazione imponibile. I redditi che vengono dichiarati spontaneamente dopo la presentazione della dichiarazione fiscale, ma al più tardi entro il passaggio in giudicato della tassazione ordinaria, sono ancora considerati come dichiarati regolarmente. Se tuttavia, in caso di omissione di dichiarazione di un reddito, l'autorità fiscale dovesse risalire a tale informazione in base alle sue verifiche, non si sarebbe in presenza di una dichiarazione regolare.
Se la prestazione non è dichiarata in modo regolare, subentra la funzione di garanzia dell'imposta preventiva, per cui il diritto al rimborso decade. Questo procedimento è inerente al sistema e la legge lo prevede espressamente. Non si tratta peraltro di una sanzione penale. La nuova circolare non prevede invece alcuna perenzione del diritto al rimborso se nella procedura di tassazione in corso le autorità fiscali constatano che alcune prestazioni sono state dichiarate con importi troppo bassi. Inoltre, le prestazioni indicate al di fuori del vero e proprio elenco dei titoli nella dichiarazione fiscale non comportano la perenzione del diritto al rimborso se cambiano successivamente di qualifica (esempio: da stipendio a dividendo). Di conseguenza non si può parlare di inasprimento della prassi.
Per quanto riguarda il presunto "inasprimento della prassi": si è in presenza di una prestazione valutabile in denaro ad esempio quando i costi privati degli azionisti sono contabilizzati integralmente quali oneri della società, ma nella sua dichiarazione fiscale l'azionista non dichiara nessuna quota privata. Se quest'ultimo la dichiara dopo la scoperta da parte delle autorità fiscali ai fini del rimborso a posteriori dell'imposta preventiva, tale dichiarazione non può essere considerata come regolare, anche se avvenuta durante una procedura di tassazione in corso. La nuova procedura corrisponde alla regolamentazione considerata come inasprimento della prassi nella circolare del 1978, applicata da 35 anni dalle autorità fiscali e sostenuta dal Tribunale federale. La ridefinizione di questa prassi nella nuova circolare non può in nessun caso essere interpretata come inasprimento rispetto alla prassi vigente.
La richiesta dell'autore della mozione è stata soddisfatta nella misura in cui essa è compatibile con la prassi del Tribunale federale. Un ulteriore allentamento delle esigenze relative alla dichiarazione regolare è da respingere, poiché sarebbe considerato contrario alla legge dal Tribunale federale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.