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13.4314 · Postulato · 2013-12-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di stilare un rapporto che esamini se è necessario un contributo finanziario della Confederazione alla costruzione di posti di carcerazione preventiva e che, in caso affermativo, definisca l'importo adeguato.

Begründung

Dall'entrata in vigore del Codice di procedura penale (CPP), il 1° gennaio 2011, la carcerazione preventiva e quella di sicurezza sono di competenza federale. La Confederazione dovrebbe pertanto perlomeno esaminare l'opportunità di contribuire finanziariamente alla costruzione di posti di carcerazione preventiva.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'attuale ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni impone a questi ultimi di approntare i posti di carcerazione necessari per l'esecuzione di tutti i tipi di pene detentive. In virtù dell'articolo 123 capoverso 3 della Costituzione federale, la Confederazione può sostenere i cantoni nella costruzione di istituti che servono all'esecuzione di pene e misure. Gli edifici in cui sono eseguite misure coercitive di diritto processuale penale, come ad esempio la carcerazione preventiva, ne sono pertanto esclusi. Lo stesso risulta anche dall'articolo 2 della legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (RS 341). Né il Consiglio federale né il Parlamento hanno voluto modificare, con l'unificazione del diritto di procedura penale, la ripartizione dei compiti o la perequazione finanziaria.

La ripartizione dei compiti ha motivi obiettivi, che restano tuttora validi: la Confederazione sostiene la collaborazione intercantonale e la promuove grazie a standard uniformi. La situazione è diversa nel caso della carcerazione preventiva e di quella di sicurezza, che possono essere eseguite da ogni cantone, in quanto non sono prescritte svariate impostazioni dell'esecuzione. Inoltre, per l'esecuzione della carcerazione preventiva e di sicurezza sono applicabili regole meno complesse di quelle previste per l'esecuzione delle pene. Il solo fatto che la base legale per questi due tipi di carcerazione figuri in un atto legislativo della Confederazione non cambia nulla.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.