Non discriminazione dei medici specialisti in medicina interna generale aventi un secondo titolo specialistico
13.433 · Iniziativa parlamentare · 2013-06-18
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Occorre modificare la legge sull'assicurazione malattie (LAMal) per fare in modo che i medici specialisti in medicina interna generale aventi un secondo titolo specialistico non siano esclusi dall'elenco dei medici di base che gli assicuratori compilano in virtù dell'articolo 41 capoverso 4 LAMal.
Begründung
L'articolo 41 capoverso 4 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) recita: "D'intesa con l'assicuratore, l'assicurato può limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi ..." In virtù di questa disposizione, gli assicuratori possono dunque vincolare determinate prestazioni assicurative all'obbligo, da parte dell'assicurato, di consultare in primo luogo un medico specialista in medicina interna generale, comunemente chiamato "medico di base"; l'assicurato otterrà in contropartita una riduzione dei propri premi (modello del "medico di famiglia"). Il problema consiste nel fatto che alcuni assicuratori escludono dall'elenco dei medici di base gli specialisti in medicina interna generale aventi un secondo titolo specialistico (p. es. in allergologia, immunologia, reumatologia o endocrinologia).
Questa pratica è tuttavia arbitraria. Secondo l'articolo 41 capoverso 4 LAMal, l'unico criterio che deve guidare la scelta dell'assicuratore quando designa i fornitori di prestazioni è quello del costo di tali prestazioni, che dev'essere più vantaggioso. In altre parole, la limitazione della scelta dei medici autorizzata dalla LAMal è giustificata soltanto da questo vantaggio finanziario e non dovrebbe poggiare su altri fattori, quali la formazione del medico. I medici specialisti in medicina interna generale aventi un secondo titolo specialistico sono perfettamente in grado di scindere la loro attività di specialisti da quella di medici di base. Se consultati nella loro veste di medici di base, fatturano le stesse prestazioni Tarmed fatturate dagli altri medici specialisti in medicina interna generale. La struttura tariffaria Tarmed è molto dettagliata, per cui il paziente e l'assicuratore possono controllare facilmente le varie voci per vedere se le prestazioni fatturate rientrano nel campo della medicina generale o di quella specialistica. È dunque contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento e alla libertà economica scartare dei medici specialisti in medicina interna generale dall'elenco dei medici di base semplicemente perché dispongono di un secondo titolo specialistico.
L'attuale penuria di medici di base, perfino nelle regioni urbane, non è del resto un segreto e, in futuro, la situazione rischia di aggravarsi. Si giustifica quindi ancor di meno il fatto di escludere dall'elenco dei medici di base quelli che hanno un secondo titolo specialistico, tanto più se sono disposti a praticare anche solo come medici generali.
Dopotutto, se, nel corso di una visita generale, un medico specialista in medicina generale avente un secondo titolo specialistico diagnostica una patologia che rientra nell'ambito della sua seconda specializzazione, sarà in grado di iniziare subito il trattamento indicato evitando al paziente un'ulteriore consultazione e contribuirà così a ridurre i costi sanitari.
Dal punto di vista giuridico, per raggiungere l'obiettivo prefissato, si potrebbe per esempio aggiungere alla LAMal un articolo 41bis avente il seguente tenore: "Se, d'intesa con l'assicuratore, l'assicurato limita la propria scelta dei medici di base a quelli generici oppure ai medici specialisti in medicina interna generale, l'assicuratore non può rifiutare l'assunzione dei costi adducendo che il medico possiede anche uno o più titoli specialistici."