13.436 · Iniziativa parlamentare · 2013-06-20
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
La legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione va modificata come segue:
Art. 18
...
Cpv. 3
La Confederazione elabora le basi per la promozione dell'innovazione e coordina la strategia in materia di politica dell'innovazione.
...
Begründung
Benché in Svizzera siano adottate decine di provvedimenti di promozione dell'innovazione, sul piano federale non si dispone di una visione d'insieme di tali provvedimenti né se ne assicura il coordinamento. A questo riguardo giova rammentare che, nella risposta a recenti interpellanze, il Consiglio federale ha ammesso che in Svizzera non si dispone di "una panoramica del sistema della ricerca e dell'innovazione" (risposta al postulato Steiert 13.3303). Nella risposta a un postulato presentato dal sottoscritto (13.3073), il Consiglio federale ha addirittura riconosciuto la necessità di "valutare meglio il contesto dell'innovazione in Svizzera", promettendo inoltre di inserire, nel prossimo messaggio ERI, "un capitolo dedicato alla politica e alla promozione dell'innovazione ... per venire incontro alle richieste dell'autore del postulato".
Il Consiglio federale riconosce dunque che la Svizzera non dispone di una panoramica della nostra politica dell'innovazione. A Berna nessuno ha una visione d'insieme di tale politica. Il postulato che permetterà di ottenerla sarà dunque il benvenuto, ma giungerà fuori tempo massimo.
L'articolo 26 della nuova ordinanza (in consultazione sino al 23 luglio 2013) prevede infatti che "la SEFRI elabora ... la strategia in materia di politica dell'innovazione". Il capoverso 2 dello stesso articolo puntualizza inoltre che la SEFRI "coordina tale attività con altri servizi federali". Ottima idea. Ma tale competenza della SEFRI è priva di una base legale e non viene affatto menzionata nella LPRI. Occorre quindi colmare questa lacuna modificando il capoverso 3 dell'articolo 18.
La posta in gioco è importante: si tratta di menzionare espressamente la competenza federale di coordinare la politica dell'innovazione, dotando così di una base legale l'ordinanza che fa riferimento a tale competenza della SEFRI.