13.444 · Iniziativa parlamentare · 2013-09-12
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Il capoverso 2 dell'articolo 3 della legge federale sugli stranieri è completato in questo modo:
Art. 3
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Cpv. 2
Lo straniero è inoltre ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell'unione familiare lo esigono, nel qual caso la parentela genetica deve essere provata con un test del DNA.
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Begründung
Secondo la nuova legge sugli stranieri, in caso di dubbio fondato è possibile chiedere un profilo del DNA prima di permettere il ricongiungimento familiare. In pratica tuttavia un test di questo genere viene chiesto solo in pochi casi, nonostante seri indizi lascino presumere che in diversi Paesi e in svariate regioni i documenti possono essere comprati. Poiché è lecito supporre che i casi di abuso non si limitino a singoli Paesi e al fine di rispettare tanto il divieto di discriminazione quanto il principio di parità, è necessario sottoporre al test del DNA tutti coloro che chiedono il ricongiungimento familiare. Dato che è il richiedente a trarne beneficio, il test deve essere a suo carico.
Soprattutto dopo la decisione del Tribunale federale del 5 settembre 2013 (sentenza 2C_983/2012), secondo la quale in base alle disposizioni della CEDU anche i rifugiati e gli stranieri ammessi provvisoriamente hanno diritto al ricongiungimento familiare, le possibilità di abuso devono essere immediatamente arginate. Le persone che accampano legami di parentela con residenti in Svizzera pur non avendoli, non hanno assolutamente il diritto di venire nel nostro Paese ai fini di un ricongiungimento familiare, né secondo il diritto elvetico né in base ad accordi internazionali. Questa possibilità deve essere impedita anche per legge con l'introduzione di test sistematici del DNA.