13.445 · Iniziativa parlamentare · 2013-09-18
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Il Codice penale è completato con una disposizione che reprime l'usurpazione d'identità per mezzo degli strumenti di comunicazione informatici, quando l'autore agisce nell'intenzione di nuocere.
Begründung
La pratica quotidiana ci insegna che è facile usurpare l'identità di terzi per mezzo degli strumenti di comunicazione informatici. Utilizzando l'identità di terzi si può ad esempio agire in modo fraudolento o, più semplicemente, esprimersi sulle reti sociali.
A seconda delle azioni compiute sotto falsa identità il pregiudizio subito dalla persona la cui identità è stata usurpata è tanto più grave poiché è difficile correggere l'errore in cui sono stati tratti i destinatari, il cui numero non è sempre determinato.
Attualmente il nostro Codice penale non prevede infrazioni del genere; solamente la truffa, consumata o tentata, è punibile a seconda del grado di astuzia di cui ha dato prova l'autore utilizzando falsamente l'identità di terzi. Tuttavia, nella misura in cui il danno provocato da questo tipo di azione, in particolare il danno alla reputazione e all'onore, è difficilmente quantificabile, l'azione civile non è intrapresa e l'autore non è chiamato a rispondere delle conseguenze delle proprie azioni.
Diventa dunque giustificato rendere questo tipo di comportamento un reato specifico. Tuttavia, per non estendere eccessivamente il campo d'azione del diritto penale, si suggerisce che la punibilità sia soggetta alla condizione soggettiva dell'intenzione di nuocere, che il Codice penale già disciplina agli articoli 145 e 312.