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13.452 · Iniziativa parlamentare · 2013-09-25

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 dev'essere modificata come segue:

Art. 5 Stato di diritto

Cpv. 1

Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. La Costituzione federale è la fonte suprema del diritto della Confederazione Svizzera. È di rango superiore al diritto internazionale e prevale su di esso, fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

...

Cpv. 4

Abrogato

Begründung

Il secondo e il terzo periodo proposti per l'articolo 5 capoverso 1 della Costituzione sanciscono il primato della Costituzione federale sul diritto internazionale (sul diritto internazionale primario e secondario, sui trattati internazionali, sul diritto internazionale consuetudinario e sui principi generali del diritto). Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale. Questo ordine di precedenza e in caso di conflitto sono conformi all'attuale Costituzione nella misura in cui le disposizioni cogenti del diritto internazionale rappresentano l'unica limitazione materiale di una modifica costituzionale (art. 139 cpv. 3 Cost.).

Il nuovo articolo 5 capoverso 1 della Costituzione stabilisce inoltre chiaramente che il primato della Costituzione federale sul diritto internazionale costituisce una regola generalmente valida nel rapporto fra Costituzione federale e diritto internazionale. Ciò significa in particolare che:

1. le iniziative popolari accettate da popolo e cantoni devono essere applicate ed eseguite, anche se dovessero essere in contrasto con il diritto internazionale non cogente;

2. il Consiglio federale non può concludere, e l'Assemblea federale approvare, trattati internazionali in contrasto con la Costituzione federale.

L'articolo 5 capoverso 4 della Costituzione ("La Confederazione e i cantoni rispettano il diritto internazionale.") va stralciato, al fine di eliminare quella disposizione costituzionale dalla quale, insieme ad altre disposizioni, deriva il primato del diritto internazionale su quello interno (anche se il tenore di questo capoverso non offre spunti per una tale interpretazione).

Con lo stralcio dell'articolo 5 capoverso 4 della Costituzione si vuole inoltre impedire che da questa disposizione si deduca un postulato generale sotto forma di direttiva al Parlamento, al Consiglio federale, all'amministrazione e ai tribunali, secondo il quale l'ordinamento giuridico svizzero dovrebbe essere improntato al diritto internazionale.

Lo stralcio dell'articolo 5 capoverso 4 della Costituzione non significa che la Svizzera non debba più rispettare o applicare il diritto internazionale se vi è vincolata. Il diritto internazionale appartiene al "diritto" ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della Costituzione ("Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato."). Tale articolo non dice però nulla sul rango che il diritto internazionale occupa all'interno del nostro ordinamento giuridico e in particolare quando si manifestano conflitti fra diritto internazionale e diritto interno. Queste domande dovrebbero d'ora innanzi trovare una risposta grazie ad altre disposizioni che andranno inserite nella Costituzione.